Il contribuente non è tenuto a presentare all’amministrazione finanziaria le fatture necessarie per la ricostruzione del volume di affari se non c’è una indicazione specifica nell’invito, da parte degli uffici fiscali.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 26 gennaio – 6 aprile 2016, n. 6654
Presidente Piccininni – Relatore Tricomi
Ritenuto in fatto
1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n.114/31111, depositata 1'8.11.2011 e non notificata, accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Fallimento DIG-IT INTERNATIONAL SRL, respingendo l'appello incidentale dell'Amministrazione, e rideterminava l'IVA dovuta per l'anno di imposta 1999 nella minor somma di lire 98.858.000, confermando nel resto la decisione di primo grado.
La controversia era sorta a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento n. RI S031600034/2007 per IVA, IRPEG ed IRAP relative all'anno di imposta 1999, con il quale l'Amministrazione, per quanto interessa il presente processo, aveva determinato ai sensi dell'art.55 del DPR n.63311972, una maggiore IVA nella misura di £.418.556,81.
In primo grado la pretesa relativa all'IRPEG era stata azzerata, mentre l'accertamento era stato confermato per IRAP ed IVA.
2. Riteneva il secondo giudice di accogliere la sola domanda relativa all'IVA, sulla considerazione che "il contribuente ha presentato a questa Commissione alcune fatture di acquisto di importo significativo ed ha giustificato la non presentazione delle altre fatture con la difficoltà che esse avrebbero rappresentato in considerazione dell'enorme voluminosità della documentazione. In sostituzione ha allegato al ricorso perizia giurata di un professionista, che fa risultare una detrazione sul registro acquisti superiore a quella effettivamente riscontrata per lire 98.858.000. Relazione di stima che non può essere disattesa e che quindi viene considerata valida ai fini della determinazione del debito IVA.".
3. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su due motivi, ai quali replica il fallimento con controricorso.
Considerato in diritto
I .1. Primo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art.32 del DPR n.600/1972 (artt.360, comma 1, n.3, cpc, ed anche 360, comma 1, n.4, cpc).
La ricorrente si duole che la CTR abbia accolto l'appello in merito all'IVA dovuta, sulla scorta di documentazione prodotta tardivamente, solo in sede processuale in secondo grado, in violazione della norma citata, nonostante sin dal 12.04.2005 fosse stata notificata al curatore la richiesta di esibire copia della dichiarazione Mod. 760, anno di imposta 1999, con la relativa ricevuta di presentazione, e senza che la parte avesse dimostrato che la produzione tardiva era dovuta a cause a lei non imputabili.
1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
1.3. Osserva la Corte che così recita l'art.32, commi 4 e 5, del DPR n.600/1973, nel testo vigente all'epoca della richiesta d'ufficio (12.04.2005) "(4) Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. (5) Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma (ora quarto) non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. "
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare 'L'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza.(Cass. 10489/2014).
E' stato tuttavia anche chiarito che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco." (Cass. nn. 25334/2014, 1176512014, 22126/2013, 453/2013).
1.4. Invero, nel caso in esame, la Agenzia non trascrive - se non sommariamente - l'invito del 12.04.2005: tale difetto di trascrizione non consente di verificare se l'invito sollecitava la specifica produzione delle fatture di acquisto 1999 - oggetto di contestazione per allegazione tardiva - o piuttosto, come sembra di cogliere dal tenore del motivo, solo la richiesta della dichiarazione dei redditi e della ricevuta di presentazione; inoltre non fornisce tutti gli elementi, anche in ordine all'avvertimento circa le conseguenze alla eventuale inottemperanza, necessari a ricondurlo all'ambito di applicazione della fattispecie normativa invocata, con evidenti ricadute sul piano dell'auto sufficienza.
2.1. Secondo motivo - Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360, comma 1, n.5 (erroneamente indicato "3''cpc).
2.2. La ricorrente si duole che la CTR abbia ritenuto raggiunta la piena prova dei fatti allegati dal fallimento sulla scorta di una perizia giurata, trascurando che la perizia di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e che alla stessa avrebbe potuto essere riconosciuto solo il valore di indizio al pari di un documento proveniente da un terzo.
2.3. Lamenta altresì la contraddittorietà della motivazione, rimarcando che la CTR, dopo aver affermato che la contribuente aveva presentato solo "alcune fatture di acquisto di importo significativo", aveva tuttavia sentenziato affermando che era stata raggiunta la prova della veridicità della sussistenza delle operazioni e della loro rilevanza ai fini IVA1senza spendere alcuna parola sull'assolvimento della prova in merito all'inerenza delle operazioni.
2.4. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Innanzi tutto va rilevato che la censura mossa avverso la valenza probatoria attribuita alla perizia giurata avrebbe dovuto essere formulata quale vizio di violazione di legge e non risponde quindi all'archetipo del vizio denunciato.
Quanto alla contraddittorietà della motivazione! nemmeno si ravvisa perché la ricorrente sembra piuttosto sollecitare una diversa valutazione dei fatti, rispondente alle sue aspettative. La questione dell'inerenza è prospettata in assenza di autosufficienza, stante la carenza di adeguata trascrizione dei rilievi compiuti e si palesa come nuova.
3.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.
3.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
- rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della contro ricorrente che liquida nel compenso di €. 5.000,00, oltre accessori.
09-04-2016 09:55
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