Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - ONLUS - Attività a tutela dei diritti civili - Associazione a tutela della libertà di culto - Riconducibilità - Fattispecie.
In materia di agevolazioni fiscali, l'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 460/1997 prevede la possibilità d'iscriversi all'anagrafe ONLUS per le associazioni che svolgano la propria attività nel settore della tutela dei diritti civili, fra i quali si colloca senza dubbio la libertà di culto. (Nella specie è stata confermata l'illegittimità del diniego d'iscrizione all'anagrafe ONLUS nei confronti di un'associazione avente ad oggetto la diffusione della cultura islamica, l'agevolazione della pratica religiosa e la costruzione di una moschea).
In precedenza:
i) Sez. 5, Sentenza 11148/2013: in tema di corretta qualificazione, ai sensi ed ai fini dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), detta norma si limita ad identificare i soggetti esclusi dalla citata qualifica e, tra essi, gli enti pubblici, ma la medesima disposizione non vieta che questi ultimi possano parteciparvi, senza che la ONLUS, che annoveri l'ente pubblico (nella specie, un Comune e la Provincia), perda la specialità del suo statuto anche tributario, così da dover essere cancellato dalla relativa anagrafe, come illegittimamente disposto dall'Agenzia delle Entrate.
ii) Sez. 5, Sentenza 7311/2014: in materia di agevolazioni fiscali, l'art. 10, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. 460/1997, recante la disciplina tributaria di enti non commerciali ed ONLUS, deve essere interpretato restrittivamente, trattandosi di previsione relativa ad esenzioni, sicché la nozione di “persone svantaggiate” ivi contenuta va riferita a categorie di individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale, mirando la norma a colmare una siffatta condizione deteriore in cui si trovi, negli ambiti specifici da essa individuati, una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati, ma non può intendersi fino a ricomprendere una finalità di prevenzione dell'insorgere delle situazioni di patologia o di devianza sociale. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul generico assunto che lo svantaggio andasse ricercato, “nel senso più ampio della parola, anche nel fattore preventivo delle patologie classiche ovvero al momento del sorgere di tutte le situazioni di devianza e/o di svantaggio sociali, economiche e fisiche che si presentino nel tempo e da affrontarsi nel loro sorgere”, aveva ritenuto illegittima la cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS di un ente, senza neppure motivare sulla concreta ricorrenza delle situazioni di svantaggio con riferimento ad alcuni destinatari della sua attività, quali “studenti”, “apprendisti”, “insegnanti”, “adulti impegnati in un circolo di studio”).
09-04-2016 09:59
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