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Sentenza

Agevolazioni prima casa - Disciplina prevista dall’art. 1 del Dl 16/1993 - Condi...
Agevolazioni prima casa - Disciplina prevista dall’art. 1 del Dl 16/1993 - Condizioni - Impossidenza di altro alloggio idoneo ad abitazione - Inidoneità abitativa soggettiva - Nozione.
In tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 1 del Dl 16/1993 convertito nella legge 75/1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l'acquirente possieda un alloggio concretamente non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia, con necessaria valutazione di tale requisito in senso soggettivo, sicché l'inidoneità dell'alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.

Si richiamano:
a) Sez. 5, Sentenza 18128/2009: con riguardo ai benefici fiscali per l'acquisto della “prima casa”, ai sensi e nel vigore dell'art. 1, sesto comma, della legge 168/1982, il requisito della “impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione” sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze; tale interpretazione trova conforto nella successiva disciplina in materia, la quale, nel rinnovare, con alcune modificazioni, la concessione del trattamento agevolato, ha adottato, per la condizione in discorso, l'espressione chiarificatrice di fabbricato o porzione di fabbricato “idoneo ad abitazione” (nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al Dpr 131/1986, riformulato dall'art. 16 del Dl 155/1993, convertito in legge 243/1993), ovvero quella equivalente di “casa d'abitazione” (art. 3, comma 131, della legge 549/1995), con valore interpretativo della disciplina precedente.
b) Sez. 6 - 5, Ordinanza 26653/2014: in tema d'imposta di registro, il beneficio fiscale correlato all'acquisto della “prima casa”, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. b), della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, non si estende al coniuge che abbia acquistato, in regime di separazione dei beni, il diritto reale su di un immobile (nella specie, diritto di usufrutto) e non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove il bene si trova, benché in esso risieda il nucleo familiare, non potendosi dare rilievo alla residenza della famiglia nel caso in cui l'acquisto, restando nell'esclusiva sfera giuridica dell'acquirente, non costituisce sostrato patrimoniale della famiglia.
Avv. Antonino Sugamele

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