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Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica....
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

                         IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  recante  deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte   delle
pubbliche amministrazioni»;
    Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  «Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  trasporti  e
dei servizi postali, nonché per il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata
nella riunione del 20 gennaio 2016;
    Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai  sensi  dell'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso  nella  riunione
del 14 aprile 2016;
    Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
    Acquisito   il   parere   della   Commissione   parlamentare   per    la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e
per i profili finanziari;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata
nella riunione del 14 luglio 2016;
    Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni  parlamentari
ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015;
    Vista la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016;
    Sulla proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                                     EMANA
                        il seguente decreto legislativo:

 

 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 1.




Oggetto


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno   a   oggetto   la
costituzione di  società  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,  nonché
l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali
amministrazioni, in società a totale  o  parziale  partecipazione  pubblica,
diretta o indiretta.
      2. Le disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  sono  applicate
avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla
tutela  e  promozione  della  concorrenza  e  del   mercato,   nonché   alla
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
      3. Per tutto quanto  non  derogato  dalle  disposizioni  del  presente
decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme  sulle
società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
      4. Restano ferme:
          a) le specifiche disposizioni, contenute in  leggi  o  regolamenti
governativi  o  ministeriali,  che  disciplinano  società  a  partecipazione
pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della  gestione  di
servizi di interesse generale o di interesse economico  generale  o  per  il
perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
          b) le disposizioni  di  legge  riguardanti  la  partecipazione  di
amministrazioni pubbliche a enti  associativi  diversi  dalle  società  e  a
fondazioni.
      5.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano,  solo  se
espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera p).

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 2.




Definizioni


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
          a)  «amministrazioni  pubbliche»:  le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  i  loro
consorzi o associazioni per qualsiasi  fine  istituiti,  gli  enti  pubblici
economici e le autorità portuali;
          b) «controllo»: la situazione  descritta  nell'articolo  2359  del
codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione  di
norme di legge o  statutarie  o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
finanziarie  e  gestionali  strategiche  relative  all'attività  sociale   è
richiesto  il  consenso  unanime  di  tutte  le  parti  che  condividono  il
controllo;
          c) «controllo analogo»: la  situazione  in  cui  l'amministrazione
esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui  propri
servizi,  esercitando  un'influenza   determinante   sia   sugli   obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale
controllo può anche essere esercitato da una persona  giuridica  diversa,  a
sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
          d)  «controllo  analogo   congiunto»:   la   situazione   in   cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni  su  una
società un controllo analogo a quello  esercitato  sui  propri  servizi.  La
suddetta situazione  si  verifica  al  ricorrere  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
          e) «enti locali»: gli enti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
          f) «partecipazione»: la  titolarità  di  rapporti  comportanti  la
qualità di socio in società o la  titolarità  di  strumenti  finanziari  che
attribuiscono diritti amministrativi;
          g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione  in  una  società
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di  società  o  altri
organismi soggetti a  controllo  da  parte  della  medesima  amministrazione
pubblica;
          h) «servizi di interesse generale»: le attività  di  produzione  e
fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal  mercato  senza  un
intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di
accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione,  qualità
e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle  rispettive
competenze, assumono come necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei
bisogni della collettività di riferimento, così  da  garantire  l'omogeneità
dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi  i  servizi  di  interesse
economico generale;
          i)  «servizi  di  interesse  economico  generale»:  i  servizi  di
interesse  generale  erogati  o  suscettibili  di  essere   erogati   dietro
corrispettivo economico su un mercato;
          l) «società»: gli organismi di cui al titolo V  del  libro  V  del
codice civile;
          m) «società a controllo pubblico»: le società in  cui  una  o  più
amministrazioni pubbliche esercitano poteri  di  controllo  ai  sensi  della
lettera b);
          n) «società a partecipazione pubblica»:  le  società  a  controllo
pubblico,   nonché   le   altre   società   partecipate   direttamente    da
amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
          o) «società in house»: le società sulle  quali  un'amministrazione
esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il  controllo
analogo congiunto;
          p) «società quotate»: le società  a  partecipazione  pubblica  che
emettono azioni quotate in  mercati  regolamentati;  le  società  che  hanno
emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi  dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o
dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate  o  partecipate  da
amministrazioni pubbliche.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 3.




Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare  esclusivamente  a
società, anche consortili, costituite in forma di società per  azioni  o  di
società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
      2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto
costitutivo o lo statuto in ogni  caso  prevede  la  nomina  dell'organo  di
controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la
revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 4.




Finalità   perseguibili   mediante   l'acquisizione   e   la   gestione   di
partecipazioni pubbliche


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1.  Le  amministrazioni  pubbliche   non   possono,   direttamente   o
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e servizi non strettamente necessarie  per  il  perseguimento  delle
proprie finalità istituzionali, né  acquisire  o  mantenere  partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.
      2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e  acquisire  o  mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento  delle  attività
sotto indicate:
          a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione  delle  reti  e  degli  impianti  funzionali  ai
servizi medesimi;
          b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica  sulla  base
di  un  accordo  di  programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai   sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
          c)  realizzazione  e  gestione   di   un'opera   pubblica   ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso  un
contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.
50 del 2016,  con  un  imprenditore  selezionato  con  le  modalità  di  cui
all'articolo 17, commi 1 e 2;
          d) autoproduzione di beni o servizi strumentali  all'ente  o  agli
enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle  condizioni  stabilite  dalle
direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa
disciplina nazionale di recepimento;
          e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di  committenza
ausiliarie, apprestati a  supporto  di  enti  senza  scopo  di  lucro  e  di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
      3. Al solo fine  di  ottimizzare  e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni  pubbliche
possono, altresì, anche in deroga al comma 1,  acquisire  partecipazioni  in
società  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivo  la   valorizzazione   del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite  il  conferimento  di  beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri  di
un qualsiasi operatore di mercato.
      4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o  più
delle attività di cui alle lettere a), b), d)  ed  e)  del  comma  2.  Salvo
quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
      5. Fatte salve le  diverse  previsioni  di  legge  regionali  adottate
nell'esercizio  della  potestà  legislativa  in  materia  di  organizzazione
amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera  d),
controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove
partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che  hanno
come oggetto sociale esclusivo la gestione delle  partecipazioni  societarie
di enti locali, salvo il rispetto degli  obblighi  previsti  in  materia  di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli  enti
partecipanti.
      6. E' fatta salva la possibilità  di  costituire  società  o  enti  in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  dell'articolo  61  del
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio  15
maggio 2014.
      7. Sono altresì ammesse le partecipazioni  nelle  società  aventi  per
oggetto   sociale   prevalente   la   gestione   di   spazi   fieristici   e
l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione
di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva  eserciti
in aree montane.
      8. E' fatta  salva  la  possibilità  di  costituire,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  297,  le  società
con caratteristiche  di  spin  off  o  di  start  up  universitari  previste
dall'articolo 6, comma 9, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  nonché
quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
      9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  o  dell'organo  di  vertice
dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento  alla  misura  e
qualità della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi  pubblici  a  essa
connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al
comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione  ai  sensi  dell'articolo
18, può essere deliberata l'esclusione totale o  parziale  dell'applicazione
delle disposizioni del presente articolo a singole società a  partecipazione
pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere  ai  fini  della  comunicazione
alle commissioni parlamentari competenti.

 




 






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Art. 5.




Oneri di motivazione analitica


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. A eccezione dei casi in  cui  la  costituzione  di  una  società  o
l'acquisto di una partecipazione,  anche  attraverso  aumento  di  capitale,
avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo
di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi  di
cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni,  anche  indirette,  da
parte di amministrazioni pubbliche in società  già  costituite  deve  essere
analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per  il
perseguimento  delle  finalità  istituzionali   di   cui   all'articolo   4,
evidenziando, altresì, le  ragioni  e  le  finalità  che  giustificano  tale
scelta, anche sul piano della convenienza economica  e  della  sostenibilità
finanziaria  e  in  considerazione   della   possibilità   di   destinazione
alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta  o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche  dare  conto
della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di  efficacia
e di economicità dell'azione amministrativa.
      2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto  della  compatibilità
dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in
particolare, con la disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme
di consultazione pubblica.
      3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di  costituzione  della
società o di acquisizione della  partecipazione  diretta  o  indiretta  alla
Corte  dei  conti,  a  fini  conoscitivi,  e  all'Autorità   garante   della
concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di  cui  all'articolo
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
      4. Ai fini di  quanto  previsto  dal  comma  3,  per  gli  atti  delle
amministrazioni  dello  Stato  è  competente  l'ufficio  di   controllo   di
legittimità sugli atti; per gli atti delle  regioni  e  degli  enti  locali,
nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni
pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è  competente  la  Sezione
regionale di controllo; per gli atti degli  enti  assoggettati  a  controllo
della Corte di conti  ai  sensi  della  legge  21  marzo  1958,  n.  259,  è
competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

 





 






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Art. 6.




Princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle  società  a
controllo pubblico


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le società a controllo pubblico, che svolgano  attività  economiche
protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività  svolte
in regime di economia di  mercato,  in  deroga  all'obbligo  di  separazione
societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge  10  ottobre
1990, n. 287, adottano sistemi  di  contabilità  separata  per  le  attività
oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
      2. Le società a controllo pubblico predispongono  specifici  programmi
di valutazione del rischio di crisi aziendale  e  ne  informano  l'assemblea
nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
      3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a  norma
di  legge  e  di  statuto,  le  società  a   controllo   pubblico   valutano
l'opportunità di integrare,  in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti  di
governo societario con i seguenti:
          a)  regolamenti  interni   volti   a   garantire   la   conformità
dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese
quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di  tutela  della
proprietà industriale o intellettuale;
          b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri  di
adeguatezza  rispetto  alla  dimensione  e  alla  complessità   dell'impresa
sociale, che collabora con l'organo di  controllo  statutario,  riscontrando
tempestivamente  le   richieste   da   questo   provenienti,   e   trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità
e l'efficienza della gestione;
          c) codici di condotta propri, o  adesione  a  codici  di  condotta
collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti  imprenditoriali
nei confronti di consumatori, utenti,  dipendenti  e  collaboratori,  nonché
altri  portatori  di  legittimi  interessi  coinvolti  nell'attività   della
società;
          d) programmi di responsabilità sociale  d'impresa,  in  conformità
alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
      4. Gli strumenti eventualmente adottati ai  sensi  del  comma  3  sono
indicati nella relazione sul governo societario che le  società  controllate
predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio  sociale  e  pubblicano
contestualmente al bilancio d'esercizio.
      5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti
di governo societario con quelli di  cui  al  comma  3,  danno  conto  delle
ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

 





 






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Art. 7.




Costituzione di società a partecipazione pubblica


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. La deliberazione di partecipazione di  un'amministrazione  pubblica
alla costituzione di una società è adottata con:
          a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  concerto  con  i  ministri
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  in
caso di partecipazioni statali;
          b) provvedimento del competente organo della regione, in  caso  di
partecipazioni regionali;
          c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni
comunali;
          d) delibera dell'organo amministrativo  dell'ente,  in  tutti  gli
altri casi di partecipazioni pubbliche.
      2. L'atto deliberativo è  redatto  in  conformità  a  quanto  previsto
all'articolo 5, comma 1.
      3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione  degli  elementi
essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328  e  2463
del codice civile, rispettivamente per  le  società  per  azioni  e  per  le
società a responsabilità limitata.
      4.  L'atto  deliberativo   è   pubblicato   sui   siti   istituzionali
dell'amministrazione pubblica partecipante.
      5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo
di soci privati, la  scelta  di  questi  ultimi  avviene  con  procedure  di
evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto  legislativo
n. 50 del 2016.
      6.  Nel  caso  in  cui  una  società  a  partecipazione  pubblica  sia
costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni  pubbliche
partecipanti,  o  l'atto  deliberativo  di  partecipazione  di  una  o   più
amministrazioni sia dichiarato nullo o  annullato,  le  partecipazioni  sono
liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la  mancanza
o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una  partecipazione  essenziale
ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2332 del codice civile.
      7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
          a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un
cambiamento significativo dell'attività della società;
          b) la trasformazione della società;
          c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
          d) la revoca dello stato di liquidazione.

 





 






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Art. 8.




Acquisto di partecipazioni in società già costituite


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le operazioni, anche  mediante  sottoscrizione  di  un  aumento  di
capitale  o  partecipazione  a  operazioni  straordinarie,  che   comportino
l'acquisto da parte di  un'amministrazione  pubblica  di  partecipazioni  in
società  già  esistenti  sono  deliberate  secondo  le   modalità   di   cui
all'articolo 7, commi 1 e 2.
      2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente  ad
oggetto l'acquisto della partecipazione rende  inefficace  il  contratto  di
acquisto della partecipazione medesima.
      3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   anche
all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni,  di  partecipazioni  in
società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto
della qualità di socio.

 




 






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Art. 9.




Gestione delle partecipazioni pubbliche


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti  del  socio  sono
esercitati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con
altri  Ministeri  competenti  per  materia,   individuati   dalle   relative
disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
      2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati
secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
      3. Per le partecipazioni di enti  locali  i  diritti  del  socio  sono
esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
      4. In tutti gli  altri  casi  i  diritti  del  socio  sono  esercitati
dall'organo amministrativo dell'ente.
      5. La  conclusione,  la  modificazione  e  lo  scioglimento  di  patti
parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
      6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da  1  a  5  e  il
contrasto con impegni assunti mediante  patti  parasociali  non  determinano
l'invalidità delle deliberazioni degli  organi  della  società  partecipata,
ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto  o  la  deliberazione
siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
      7. Qualora lo statuto della  società  partecipata  preveda,  ai  sensi
dell'articolo 2449 del codice civile,  la  facoltà  del  socio  pubblico  di
nominare o revocare direttamente uno o  più  componenti  di  organi  interni
della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di  ricevimento,  da
parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400,  secondo  comma,  del  codice
civile.
      8. Nei casi di cui al comma 7,  la  mancanza  o  invalidità  dell'atto
deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa  di  invalidità
dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.
      9. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.
      10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15  marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 10.




Alienazione di partecipazioni sociali


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1.  Gli  atti  deliberativi  aventi  ad  oggetto  l'alienazione  o  la
costituzione di vincoli  su  partecipazioni  sociali  delle  amministrazioni
pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
      2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata  nel  rispetto  dei
princìpi  di  pubblicità,  trasparenza  e  non  discriminazione.   In   casi
eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo  competente  ai
sensi del comma 1, che dà analiticamente atto  della  convenienza  economica
dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità  del  prezzo  di
vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante  negoziazione  diretta
con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei  soci
eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
      3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente  ad  oggetto
l'alienazione della partecipazione rende inefficace  l'atto  di  alienazione
della partecipazione.
      4. E' fatta salva la disciplina speciale  in  materia  di  alienazione
delle partecipazioni dello Stato.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 11.




Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i  componenti
degli organi amministrativi e di controllo di società a  controllo  pubblico
devono possedere i requisiti di  onorabilità,  professionalità  e  autonomia
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle  finanze.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo  12  del  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.   39,   e
dall'articolo  5,  comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
      2. L'organo  amministrativo  delle  società  a  controllo  pubblico  è
costituito, di norma, da un amministratore unico.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il  Ministro  delegato
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  adottato  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  definiti  i
criteri  in  base  ai  quali,  per   specifiche   ragioni   di   adeguatezza
organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico  può  disporre
che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione  composto
da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi  alternativi
di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e  6  della  sezione
VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice  civile.  In  caso  di
adozione  del  sistema  dualistico,  al  consiglio  di   sorveglianza   sono
attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera
fbis), del codice civile. Nel caso in  cui  sia  adottato  uno  dei  sistemi
alternativi,  il  numero  complessivo  dei  componenti   degli   organi   di
amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
      4.  Nella  scelta  degli  amministratori  delle  società  a  controllo
pubblico,  le  amministrazioni  assicurano  il  rispetto  del  principio  di
equilibrio di genere, almeno nella misura di  un  terzo,  da  computare  sul
numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in  corso  d'anno.
Qualora la società abbia un organo  amministrativo  collegiale,  lo  statuto
prevede che la scelta degli amministratori da eleggere  sia  effettuata  nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
      5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in  forma  di
società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga  all'articolo
2475, terzo comma, del codice civile, prevedere  che  l'amministrazione  sia
affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
Conferenza unificata per  i  profili  di  competenza,  previo  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti, per le  società  a  controllo  pubblico
sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine  di
individuare fino a  cinque  fasce  per  la  classificazione  delle  suddette
società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione,  il  limite  dei
compensi  massimi  al  quale  gli  organi  di  dette  società  devono   fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la  determinazione
del  trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  agli
amministratori, ai titolari e  componenti  degli  organi  di  controllo,  ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo
di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e  assistenziali
e degli oneri fiscali a carico del  beneficiario,  tenuto  conto  anche  dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a
controllo pubblico. Le stesse società  verificano  il  rispetto  del  limite
massimo  del  trattamento  economico  annuo   onnicomprensivo   dei   propri
amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto.  Sono  in  ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari  che  prevedono
limiti ai compensi inferiori  a  quelli  previsti  dal  decreto  di  cui  al
presente comma. Il decreto stabilisce altresì i  criteri  di  determinazione
della parte variabile  della  remunerazione,  commisurata  ai  risultati  di
bilancio raggiunti dalla società nel  corso  dell'esercizio  precedente.  In
caso   di    risultati    negativi    attribuibili    alla    responsabilità
dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
      7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore
le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
      8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico  non  possono
essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o  vigilanti.
Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del  principio
di  onnicomprensività  della  retribuzione,  fatto  salvo  il  diritto  alla
copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate,  nel  rispetto
del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di  riversare  i
relativi  compensi  alla  società  di  appartenenza.  Dall'applicazione  del
presente comma non possono derivare aumenti della spesa  complessiva  per  i
compensi degli amministratori.
      9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
          a) l'attribuzione da parte del  consiglio  di  amministrazione  di
deleghe di gestione  a  un  solo  amministratore,  salva  l'attribuzione  di
deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
          b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che
la  carica  stessa  sia  attribuita   esclusivamente   quale   modalità   di
individuazione  del  sostituto  del  presidente  in  caso   di   assenza   o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
          c) il divieto di corrispondere gettoni  di  presenza  o  premi  di
risultato deliberati dopo lo svolgimento  dell'attività,  e  il  divieto  di
corrispondere trattamenti  di  fine  mandato,  ai  componenti  degli  organi
sociali;
          d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle
norme generali in tema di società.
      10. E' comunque fatto divieto  di  corrispondere  ai  dirigenti  delle
società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi
o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge  o  dalla  contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche  ai
sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
      11. Nelle  società  di  cui  amministrazioni  pubbliche  detengono  il
controllo  indiretto,  non  è   consentito   nominare,   nei   consigli   di
amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante,  a
meno che  siano  attribuite  ai  medesimi  deleghe  gestionali  a  carattere
continuativo  ovvero  che  la  nomina  risponda  all'esigenza   di   rendere
disponibili alla società controllata  particolari  e  comprovate  competenze
tecniche degli amministratori  della  società  controllante  o  di  favorire
l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
      12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro  con  società  a  controllo
pubblico  e  che  sono  al  tempo  stesso   componenti   degli   organi   di
amministrazione della società con cui è instaurato il  rapporto  di  lavoro,
sono collocati in aspettativa non retribuita e con  sospensione  della  loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza,  salvo  che
rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
      13. Le società a controllo pubblico limitano ai  casi  previsti  dalla
legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per
il caso di loro  costituzione,  non  può  comunque  essere  riconosciuta  ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente  superiore
al 30 per  cento  del  compenso  deliberato  per  la  carica  di  componente
dell'organo amministrativo  e  comunque  proporzionata  alla  qualificazione
professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
      14. Restano ferme le disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e
incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39.
      15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in  house
si applica  il  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  293,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
      16. Nelle  società  a  partecipazione  pubblica  ma  non  a  controllo
pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una  partecipazione
pubblica superiore al dieci per  cento  del  capitale  propone  agli  organi
societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 12.




Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli  organi  delle
società partecipate


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. I componenti degli organi  di  amministrazione  e  controllo  delle
società partecipate sono  soggetti  alle  azioni  civili  di  responsabilità
previste dalla disciplina ordinaria delle  società  di  capitali,  salva  la
giurisdizione della Corte dei conti per  il  danno  erariale  causato  dagli
amministratori e dai dipendenti delle società in  house.  E'  devoluta  alla
Corte dei conti, nei limiti  della  quota  di  partecipazione  pubblica,  la
giurisdizione sulle controversie in materia di  danno  erariale  di  cui  al
comma 2.
      2.  Costituisce  danno  erariale  il   danno,   patrimoniale   o   non
patrimoniale,  subito  dagli  enti  partecipanti,  ivi  compreso  il   danno
conseguente  alla  condotta   dei   rappresentanti   degli   enti   pubblici
partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per  essi,  che,
nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o  colpa  grave
pregiudicato il valore della partecipazione.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 13.




Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti  minimi  di
partecipazione previsti  dall'articolo  2409  del  codice  civile,  ciascuna
amministrazione  pubblica   socia,   indipendentemente   dall'entità   della
partecipazione di cui è titolare, è legittimata  a  presentare  denunzia  di
gravi irregolarità al tribunale.
      2. Il presente articolo si applica  anche  alle  società  a  controllo
pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 14.




Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1.  Le  società  a  partecipazione   pubblica   sono   soggette   alle
disposizioni sul fallimento e sul  concordato  preventivo,  nonché,  ove  ne
ricorrano  i  presupposti,  a   quelle   in   materia   di   amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto  legislativo
8 luglio 1999, n.  270,  e  al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
      2. Qualora emergano, nell'ambito  dei  programmi  di  valutazione  del
rischio di cui all'articolo 6, comma  3,  uno  o  più  indicatori  di  crisi
aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta
senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire  l'aggravamento
della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le  cause,  attraverso
un idoneo piano di risanamento.
      3. Quando si determini la situazione di cui al  comma  1,  la  mancata
adozione di provvedimenti adeguati,  da  parte  dell'organo  amministrativo,
costituisce grave  irregolarità  ai  sensi  dell'articolo  2409  del  codice
civile.
      4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1  e  2,
la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione
o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza  a
un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni
o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a  meno  che
tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione  aziendale,
dal quale risulti comprovata  la  sussistenza  di  concrete  prospettive  di
recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi
del comma 4, anche in deroga al comma 5.
      5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo  quanto  previsto  dagli  articoli
2447  e  2482-ter  del  codice  civile,  effettuare  aumenti  di   capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né  rilasciare  garanzie  a
favore delle società partecipate, con esclusione  delle  società  quotate  e
degli  istituti  di  credito,  che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi
consecutivi, perdite di esercizio  ovvero  che  abbiano  utilizzato  riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono  in  ogni
caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di  cui  al  primo
periodo, a fronte di convenzioni,  contratti  di  servizio  o  di  programma
relativi allo svolgimento di  servizi  di  pubblico  interesse  ovvero  alla
realizzazione di investimenti, purché le misure indicate  siano  contemplate
in un piano  di  risanamento,  approvato  dall'Autorità  di  regolazione  di
settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le  modalità  di
cui  all'articolo  5,  che  contempli  il   raggiungimento   dell'equilibrio
finanziario entro tre anni. Al fine di  salvaguardare  la  continuità  nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per
la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la  sanità,  su  richiesta  della
amministrazione interessata, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con gli altri Ministri competenti  e  soggetto  a  registrazione
della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di  cui  al
primo periodo del presente comma.
      6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di  una
società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti,  le  pubbliche
amministrazioni  controllanti  non  possono  costituire  nuove  società,  né
acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  società,  qualora   le   stesse
gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 15.




Monitoraggio, indirizzo  e  coordinamento  sulle  società  a  partecipazione
pubblica


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura
competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione  del  presente
decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione,
a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili
dell'esercizio dei diritti sociali.
      2. Fatte salve le norme  di  settore  e  le  competenze  dalle  stesse
previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto,
la struttura di cui al  comma  1  fornisce  orientamenti  e  indicazioni  in
materia di applicazione del presente decreto e del  decreto  legislativo  11
novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le  società  a
partecipazione pubblica,  adotta  nei  confronti  delle  stesse  società  le
direttive sulla separazione contabile  e  verifica  il  loro  rispetto,  ivi
compresa la relativa trasparenza.
      3.  La  struttura  di  cui  al  comma  1  tiene  un  elenco  pubblico,
accessibile anche in via telematica, di tutte le  società  a  partecipazione
pubblica esistenti, utilizzando le informazioni  della  banca  dati  di  cui
all'articolo  17,  comma  4,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
      4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del
decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e  le  società  a
partecipazione pubblica inviano alla  struttura  cui  al  comma  1,  con  le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e  ogni
altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche  i  bilanci  e  gli
altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con
le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
      5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i  poteri
ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 16.




Società in house


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le società in  house  ricevono  affidamenti  diretti  di  contratti
pubblici dalle amministrazioni  che  esercitano  su  di  esse  il  controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano  su  di  esse  il
controllo analogo congiunto solo se non vi sia  partecipazione  di  capitali
privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e  che  avvenga
in forme che non comportino controllo o potere di veto,  né  l'esercizio  di
un'influenza determinante sulla società controllata.
      2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo  di  cui  al
comma 1:
          a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole
in  deroga  delle  disposizioni  dell'articolo  2380-bis   e   dell'articolo
2409-novies del codice civile;
          b) gli statuti delle società  a  responsabilità  limitata  possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci  di  particolari
diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
          c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono  essere
acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;  tali
patti possono avere durata superiore a cinque anni, in  deroga  all'articolo
2341-bis, primo comma, del codice civile.
      3. Gli statuti delle  società  di  cui  al  presente  articolo  devono
prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro  fatturato  sia  effettuato
nello svolgimento dei compiti a esse affidati  dall'ente  pubblico  o  dagli
enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite
di fatturato sia consentita solo a condizione  che  la  stessa  permetta  di
conseguire economie di scala o altri recuperi di  efficienza  sul  complesso
dell'attività principale della società.
      4. Il mancato rispetto del limite  quantitativo  di  cui  al  comma  3
costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile
e dell'articolo 15 del presente decreto.
      5. Nel caso di cui al comma 4, la società  può  sanare  l'irregolarità
se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata,  rinunci  a
una parte dei rapporti  di  fornitura  con  soggetti  terzi,  sciogliendo  i
relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti  diretti  da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti.
In quest'ultimo caso  le  attività  precedentemente  affidate  alla  società
controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici  soci,
mediante procedure competitive  regolate  dalla  disciplina  in  materia  di
contratti pubblici, entro  i  sei  mesi  successivi  allo  scioglimento  del
rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di  gara
i beni o servizi  continueranno  ad  essere  forniti  dalla  stessa  società
controllata.
      6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al  comma  5,
la società può continuare la propria attività se e in  quanto  sussistano  i
requisiti  di  cui  all'articolo  4.  A  seguito  della   cessazione   degli
affidamenti diretti, perdono efficacia le  clausole  statutarie  e  i  patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
      7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto  di
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al  decreto  legislativo
n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192  del  medesimo
decreto legislativo n. 50 del 2016.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 17.




Società a partecipazione mista pubblico-privata


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Nelle società costituite per le finalità  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può
essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo  si  svolge
con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo  5,  comma  9,  del
decreto legislativo n.  50  del  2016  e  ha  a  oggetto,  al  contempo,  la
sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione  societaria  da  parte  del
socio privato e l'affidamento del contratto  di  appalto  o  di  concessione
oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
      2. Il socio privato  deve  possedere  i  requisiti  di  qualificazione
previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla  prestazione  per
cui la società è stata costituita.  All'avviso  pubblico  sono  allegati  la
bozza dello statuto e degli  eventuali  accordi  parasociali,  nonché  degli
elementi  essenziali  del  contratto  di  servizio  e  dei  disciplinari   e
regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di
gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari  requisiti  di
qualificazione   generali   e   speciali    di    carattere    tecnico    ed
economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di  aggiudicazione
che garantisca una valutazione delle offerte in  condizioni  di  concorrenza
effettiva in modo da individuare  un  vantaggio  economico  complessivo  per
l'amministrazione pubblica  che  ha  indetto  la  procedura.  I  criteri  di
aggiudicazione  possono  includere,   tra   l'altro,   aspetti   qualitativi
ambientali,  sociali  connessi  all'oggetto  dell'affidamento   o   relativi
all'innovazione.
      3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai
sensi del comma 1 del presente  articolo,  non  può  essere  superiore  alla
durata dell'appalto o  della  concessione.  Lo  statuto  prevede  meccanismi
idonei a determinare lo scioglimento del  rapporto  societario  in  caso  di
risoluzione del contratto di servizio.
      4. Nelle società di cui al presente articolo:
          a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole
in  deroga  delle  disposizioni  dell'articolo  2380-bis   e   dell'articolo
2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del
socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
          b) gli statuti delle società  a  responsabilità  limitata  possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti  pubblici  partecipanti  e  ai
soci privati di particolari diritti,  ai  sensi  dell'articolo  2468,  terzo
comma, del codice civile, e derogare all'articolo  2479,  primo  comma,  del
codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
          c)  gli  statuti  delle  società  per  azioni  possono   prevedere
l'emissione di speciali categorie di azioni  e  di  azioni  con  prestazioni
accessorie da assegnare al socio privato;
          d) i patti parasociali possono avere  durata  superiore  a  cinque
anni, in deroga all'articolo  2341-bis,  primo  comma,  del  codice  civile,
purché entro i limiti di durata del  contratto  per  la  cui  esecuzione  la
società è stata costituita.
      5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al  fine  di
ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non
simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi
dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni
destinati o essere assoggettata a direzione  e  coordinamento  da  parte  di
un'altra società.
      6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di
diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati  sul  mercato
in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera  pubblica  o  alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente  costituite  non
si applicano le disposizioni del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  se
ricorrono le seguenti condizioni:
          a) la  scelta  del  socio  privato  è  avvenuta  nel  rispetto  di
procedure di evidenza pubblica;
          b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti  dal
decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui  la
società è stata costituita;
          c)  la  società  provvede  in  via  diretta   alla   realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 18.




Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le società controllate  da  una  o  più  amministrazioni  pubbliche
possono  quotare  azioni   o   altri   strumenti   finanziari   in   mercati
regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, secondo  le  modalità  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  L'atto
deliberativo  prevede  uno  specifico  programma  avente   ad   oggetto   il
mantenimento o la  progressiva  dismissione  del  controllo  pubblico  sulla
società quotata.
      2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la  richiesta  di  ammissione
alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
      3.  E'  fatta  salva  la  possibilità   di   quotazione   in   mercati
regolamentati   di   società   a   partecipazione   pubblica   singolarmente
individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 19.




Gestione del personale


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro
dei  dipendenti  delle  società  a  controllo  pubblico  si   applicano   le
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V  del  codice  civile,  dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in
materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto  dalla  normativa
vigente, e dai contratti collettivi.
      2.  Le  società  a  controllo  pubblico   stabiliscono,   con   propri
provvedimenti, criteri e modalità per  il  reclutamento  del  personale  nel
rispetto  dei  princìpi,  anche  di  derivazione  europea,  di  trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo  35,  comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di  mancata  adozione
dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto  articolo
35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
      3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale della società. In caso di mancata o  incompleta  pubblicazione
si applicano gli articoli 22, comma  4,  46  e  47,  comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
      4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini
retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti  o
delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la  giurisdizione
ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento
del personale.
      5.  Le   amministrazioni   pubbliche   socie   fissano,   con   propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali  e  pluriennali,  sul  complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per  il  personale,  delle
società  controllate,  anche  attraverso   il   contenimento   degli   oneri
contrattuali e delle assunzioni  di  personale  e  tenuto  conto  di  quanto
stabilito  all'articolo  25,  ovvero  delle   eventuali   disposizioni   che
stabiliscono, a loro  carico,  divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  di
personale.
      6.  Le  società  a  controllo  pubblico   garantiscono   il   concreto
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti
da  recepire,  ove  possibile,  nel  caso  del  contenimento   degli   oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
      7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati
sul sito istituzionale  della  società  e  delle  pubbliche  amministrazioni
socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo
22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
      8.  Le  pubbliche  amministrazioni  titolari  di   partecipazioni   di
controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni  o  servizi
esternalizzati, affidati alle società  stesse,  procedono,  prima  di  poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale  già
dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche  e  transitate
alle   dipendenze   della    società    interessata    dal    processo    di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel  rispetto  dei
vincoli in materia  di  finanza  pubblica  e  contenimento  delle  spese  di
personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti  dei  posti
vacanti  nelle  dotazioni  organiche  dell'amministrazione   interessata   e
nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.
      9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  565  a  568  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 




 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 20.




Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni
pubbliche effettuano  annualmente,  con  proprio  provvedimento,  un'analisi
dell'assetto complessivo delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti  di  cui  al
comma 2, un piano di riassetto per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.  Fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo  comunicano  alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma  4,
e alla struttura di cui all'articolo 15.
      2. I piani di razionalizzazione, corredati  di  un'apposita  relazione
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di  attuazione,  sono
adottati ove, in sede di analisi di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
pubbliche rilevino:
          a) partecipazioni societarie che non  rientrino  in  alcuna  delle
categorie di cui all'articolo 4;
          b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano  un  numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
          c) partecipazioni in società  che  svolgono  attività  analoghe  o
similari a quelle svolte da altre società partecipate  o  da  enti  pubblici
strumentali;
          d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
          e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite  per  la
gestione di  un  servizio  d'interesse  generale  che  abbiano  prodotto  un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
          f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
          g) necessità di aggregazione  di  società  aventi  ad  oggetto  le
attività consentite all'articolo 4.
      3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono  adottati  entro  il  31
dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di  cui  all'articolo
17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge di conversione  11  agosto  2014,  n.  114  e  rese  disponibili  alla
struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
      4. In caso di adozione del piano di  razionalizzazione,  entro  il  31
dicembre dell'anno successivo le  pubbliche  amministrazioni  approvano  una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti,  e
la trasmettono alla struttura di cui  all'articolo  15  e  alla  sezione  di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo  5,  comma
4.
      5. I piani di riassetto  possono  prevedere  anche  la  dismissione  o
l'assegnazione in virtù di  operazioni  straordinarie  delle  partecipazioni
societarie acquistate anche per espressa previsione  normativa.  I  relativi
atti di scioglimento delle società o  di  alienazione  delle  partecipazioni
sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto  nel  presente
decreto, dalle disposizioni del codice  civile  e  sono  compiuti  anche  in
deroga alla previsione  normativa  originaria  riguardante  la  costituzione
della società o l'acquisto della partecipazione.
      6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma  568-bis,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  un  minimo  di  euro
5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in
sede  di  giudizio  amministrativo  contabile,  comminata  dalla  competente
sezione  giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti”.  Si  applica
l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
      8. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  29,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a  616,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio  dal  registro
delle imprese, con  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2495  del  codice
civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi,
non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non  abbiano  compiuto
atti di gestione. Prima di procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore
comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori,  che
possono,  entro  60  giorni,  presentare  formale  e  motivata  domanda   di
prosecuzione   dell'attività,   corredata   dell'atto   deliberativo   delle
amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle  forme  e  con  i  contenuti
previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione  della  domanda,
non si dà seguito al procedimento di  cancellazione.  Unioncamere  presenta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo  stato  di
attuazione della presente norma.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 21.




Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni
locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato  di  esercizio  negativo,  le
pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano  la  contabilità
finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato,  in  misura
proporzionale alla quota di  partecipazione.  Le  pubbliche  amministrazioni
locali che adottano la contabilità  civilistica  adeguano  il  valore  della
partecipazione,   nel   corso   dell'esercizio    successivo,    all'importo
corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società  partecipata
ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato  e  costituisca
perdita durevole  di  valore.  Per  le  società  che  redigono  il  bilancio
consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo  a  tale  bilancio.
Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, per risultato si intende la differenza tra valore e  costi  della
produzione  ai  sensi  dell'articolo  2425  del  codice  civile.   L'importo
accantonato è  reso  disponibile  in  misura  proporzionale  alla  quota  di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante  ripiani  la  perdita  di
esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato  sia  posto
in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o
in  parte  le  perdite  conseguite  negli  esercizi   precedenti   l'importo
accantonato  viene  reso  disponibile  agli  enti  partecipanti  in   misura
corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
      2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si  applicano
a decorrere dall'anno 2015. In sede di  prima  applicazione,  per  gli  anni
2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:
          a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione  alla  quota
di  partecipazione,  una  somma  pari  alla  differenza  tra  il   risultato
conseguito  nell'esercizio  precedente  e  il  risultato   medio   2011-2013
migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per  cento
per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora  il  risultato  negativo
sia  peggiore  di  quello   medio   registrato   nel   triennio   2011-2013,
l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
          b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale
alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al
50 per cento per il 2016 e al  75  per  cento  per  il  2017  del  risultato
negativo conseguito nell'esercizio precedente.
      3. Le società a partecipazione di maggioranza,  diretta  e  indiretta,
delle pubbliche amministrazioni locali titolari di  affidamento  diretto  da
parte di soggetti pubblici per una quota  superiore  all'80  per  cento  del
valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano  conseguito
un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30  per  cento
del  compenso  dei  componenti   degli   organi   di   amministrazione.   Il
conseguimento di un risultato economico negativo per  due  anni  consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli  amministratori.  Quanto
previsto dal presente comma non si applica  ai  soggetti  il  cui  risultato
economico, benché  negativo,  sia  coerente  con  un  piano  di  risanamento
preventivamente approvato dall'ente controllante.

 





 






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(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 22.




Trasparenza


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le società a controllo pubblico assicurano il  massimo  livello  di
trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo
le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 




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Art. 23.




Clausola di salvaguardia


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  Regioni  a
statuto  speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di  attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 24.




Revisione straordinaria delle partecipazioni


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Le partecipazioni detenute, direttamente  o  indirettamente,  dalle
amministrazioni pubbliche alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto in società non  riconducibili  ad  alcuna  delle  categorie  di  cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in  una  delle  ipotesi  di  cui
all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure  di  cui
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  ciascuna  amministrazione  pubblica
effettua  con  provvedimento  motivato   la   ricognizione   di   tutte   le
partecipazioni possedute  alla  medesima  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, individuando quelle che devono  essere  alienate.  L'esito
della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità  di
cui all'articolo 17 del  decreto-legge  n.  90  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese
disponibili  alla  sezione  della  Corte  dei  conti  competente  ai   sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
      2. Per le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  611,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione  adottato
ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i  termini  ivi
previsti.
      3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte
dei conti  competente  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  nonché  alla
struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il  puntuale  adempimento
degli obblighi di cui al presente articolo.
      4. L'alienazione, da effettuare ai  sensi  dell'articolo  10,  avviene
entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
      5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non  può
esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,  salvo  in  ogni
caso il potere di alienare la partecipazione, la  medesima  è  liquidata  in
denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma,  e
seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
      6. Nei  casi  di  cui  al  sesto  e  al  settimo  comma  dell'articolo
2437-quater  del  codice  civile  ovvero  in  caso   di   estinzione   della
partecipazione  in  una  società  unipersonale,  la  società  è   posta   in
liquidazione.
      7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma  1  valgono  anche  nel
caso di partecipazioni  societarie  acquistate  in  conformità  ad  espresse
previsioni normative, statali o regionali.
      8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma  1,  si  applica
l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
      9. All'esclusivo fine di  favorire  i  processi  di  cui  al  presente
articolo,  in  occasione  della  prima  gara  successiva   alla   cessazione
dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da
tali  processi,  il  rapporto  di  lavoro  del   personale   già   impiegato
nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto  o
nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 25.




Disposizioni transitorie in materia di personale


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le società a controllo pubblico  effettuano  una  ricognizione  del
personale  in  servizio,  per  individuare  eventuali  eccedenze,  anche  in
relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  24.  L'elenco  del  personale
eccedente, con la puntuale indicazione dei profili  posseduti,  è  trasmesso
alla regione nel cui territorio la società ha sede legale  secondo  modalità
stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori  dichiarati
eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di  mobilità  in  ambito
regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.
      3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del  termine  di  cui  al
comma 1, le  regioni  trasmettono  gli  elenchi  dei  lavoratori  dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per  le  politiche  attive
del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e  non
ricollocati.
      4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono
procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le
modalità definite dal decreto di cui al comma 1,  agli  elenchi  di  cui  ai
commi 2 e 3.
      5.  Esclusivamente  ove  sia  indispensabile  personale  con   profilo
infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile
negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le  regioni,  fino  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto  previsto
dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione  ai  sensi  dell'articolo
19. Dopo la scadenza del  suddetto  termine,  l'autorizzazione  è  accordata
dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.  Per  le  società
controllate dallo Stato, prima e dopo  la  scadenza  del  suddetto  termine,
l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono  grave
irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
      7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le  società  a
prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi  di
interesse generale e che nei tre esercizi  precedenti  abbiano  prodotto  un
risultato positivo.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




Art. 26.




Altre disposizioni transitorie


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1.  Le  società  a  controllo   pubblico   già   costituite   all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri  statuti  alle
disposizioni del  presente  decreto  entro  il  31  dicembre  2016.  Per  le
disposizioni dell'articolo 17, comma  1,  il  termine  per  l'adeguamento  è
fissato al 31 dicembre 2017.
      2. L'articolo 4 del presente decreto non è  applicabile  alle  società
elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi  come  oggetto  sociale
esclusivo la gestione di  fondi  europei  per  conto  dello  Stato  o  delle
regioni.
      3.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  comunque   mantenere   le
partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.
      4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il  presente
decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica  che  abbiano
deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati  regolamentati  con
provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine
la  società  interessata  abbia  presentato  domanda  di   ammissione   alla
quotazione, il presente  decreto  continua  a  non  applicarsi  alla  stessa
società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.
      5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il  presente
decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la
data del 30 giugno  2016,  abbiano  adottato  atti  volti  all'emissione  di
strumenti   finanziari,   diversi   dalle   azioni,   quotati   in   mercati
regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte  dei  conti  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Ove
entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento  di  quotazione  si
sia concluso, il presente decreto continua  a  non  applicarsi  alla  stessa
società. Sono comunque fatti salvi, anche  in  deroga  all'articolo  7,  gli
effetti degli atti volti  all'emissione  di  strumenti  finanziari,  diversi
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
      6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società
a  partecipazione  pubblica  derivanti  da  una  sperimentazione  gestionale
costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502.
      7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi  progetti,  le
partecipazioni pubbliche nelle società costituite  per  il  coordinamento  e
l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per  lo  sviluppo
locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
      8. Ove alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  non  sia
stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di  cui  all'articolo  11,  comma  6  è
adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
      9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini   dell'elaborazione   del   bilancio
consolidato, si definisce»;
          b) all'articolo 11-quinquies, comma 1,  le  parole:  «Per  società
partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione  del
bilancio consolidato, per società partecipata».
      10. Le società  a  controllo  pubblico  si  adeguano  alle  previsioni
dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto.
      11. Salva l'immediata applicazione della  disciplina  sulla  revisione
straordinaria di cui all'articolo 24, alla  razionalizzazione  periodica  di
cui all'articolo 20 si procede a partire  dal  2018,  con  riferimento  alla
situazione al 31 dicembre 2017.
      12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e
di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove
entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta  dei  relativi  ministri,  con
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la  titolarità  delle
partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali  è  trasferita
al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla  previsione
normativa originaria riguardante la costituzione della società o  l'acquisto
della partecipazione.

 





 






D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
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Art. 27.




Coordinamento con la legislazione vigente


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1.  All'articolo  18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  sono
apportate le seguenti modificazioni:
          a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle
seguenti: «delle aziende e istituzioni»;
          b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni
e le società a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo»,
ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le
istituzioni».
      2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate
le seguenti modificazioni:
          a)  al  comma  550,  le  parole:  «alle  aziende  speciali,   alle
istituzioni e alle società» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  aziende
speciali e alle istituzioni»;
          b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e
le società» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le  aziende  speciali  e  le
istituzioni»;
          c) al comma 555, le parole: «diversi dalle  società  che  svolgono
servizi pubblici locali» sono soppresse.

 





 






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Art. 28.




Abrogazioni


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

      1. Sono abrogati:
          a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267;
          b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
          c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto  2004,
n. 239;
          d) l'articolo  13  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
          e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729,  730,  733  e  735
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
          f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28,
28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244;
          g) l'articolo  18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2
e 3;
          h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
          l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
          m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
          n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies  e
5-sexies, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
          o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   135,
limitatamente al primo e al terzo periodo;
          p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
limitatamente al primo periodo e alle  parole  “e  dal  terzo”  del  secondo
periodo;
          q) l'articolo 4, comma 13, del  citato  decreto-legge  n.  95  del
2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
          r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
          s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo,  558
e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
          t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
          u)  l'articolo  23  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
          v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito  nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 




 


D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)




        Allegato A
        Società


 
Entrata in vigore: 23 settembre 2016

    Coni Servizi
    EXPO
    Arexpo
    Invimit
    IPZS
    Sogin
    Gruppo ANAS
    Gruppo GSE
    Gruppo Invitalia
    Gruppo Eur
    FIRA
    Sviluppo Basilicata
    Fincalabra
    Sviluppo Campania
    Gruppo Friulia
    Lazio Innova
    Filse
    Finlombarda
    Finlombarda Gestione SGR
    Finmolise
    Finpiemonte
    Puglia Sviluppo
    SFIRS
    IRFIS-FinSicilia
    Fidi-Toscana
    GEPAFIN
    Finaosta
    Veneto Sviluppo
    Trentino Sviluppo
    Ligurcapital
    Aosta Factor
    FVS SGR
    Friulia Veneto Sviluppo SGR
    Sviluppumbria
    Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR

 
Avv. Antonino Sugamele

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