Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione
del 14 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari
ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
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Art. 1.
Oggetto
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la
costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché
l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate
avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente
decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle
società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti
governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione
pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di
servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il
perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di
amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a
fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se
espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera p).
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Art. 2.
Definizioni
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro
consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici
economici e le autorità portuali;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del
codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di
norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione
esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale
controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a
sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La
suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la
qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri
organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione
pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e
fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un
intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di
accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità
e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive
competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei
bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità
dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse
economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di
interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro
corrispettivo economico su un mercato;
l) «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del
codice civile;
m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della
lettera b);
n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo
pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da
amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione
esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo
analogo congiunto;
p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno
emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o
dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da
amministrazioni pubbliche.
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Art. 3.
Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a
società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di
società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto
costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di
controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la
revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
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Art. 4.
Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di
partecipazioni pubbliche
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività
sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base
di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un
contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.
50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli
enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche
possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in
società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di
un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più
delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo
quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate
nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione
amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d),
controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove
partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno
come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie
di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti
partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15
maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per
oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e
l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione
di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti
in aree montane.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società
con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste
dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché
quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice
dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa
connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al
comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo
18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione
delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione
pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione
alle commissioni parlamentari competenti.
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Art. 5.
Oneri di motivazione analitica
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale,
avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo
di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di
cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da
parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere
analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale
scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione
alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto
della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia
e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità
dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in
particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme
di consultazione pubblica.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della
società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla
Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle
amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di
legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali,
nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni
pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione
regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo
della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è
competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
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Art. 6.
Princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a
controllo pubblico
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte
in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione
societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività
oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi
di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea
nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma
di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano
l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle
caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di
governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità
dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese
quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della
proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di
adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa
sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità
e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta
collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali
nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché
altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della
società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità
alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono
indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate
predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano
contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti
di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle
ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.
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Art. 7.
Costituzione di società a partecipazione pubblica
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica
alla costituzione di una società è adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in
caso di partecipazioni statali;
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di
partecipazioni regionali;
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni
comunali;
d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli
altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto
all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi
essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463
del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le
società a responsabilità limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali
dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo
di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di
evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo
n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia
costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche
partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più
amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono
liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza
o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale
ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un
cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione.
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Art. 8.
Acquisto di partecipazioni in società già costituite
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di
capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino
l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in
società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad
oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di
acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in
società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto
della qualità di socio.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
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Art. 9.
Gestione delle partecipazioni pubbliche
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative
disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati
secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono
esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati
dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti
parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il
contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano
l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata,
ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione
siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi
dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di
nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni
della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da
parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice
civile.
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto
deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità
dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.
10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 10.
Alienazione di partecipazioni sociali
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la
costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni
pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei
princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi
eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai
sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica
dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di
vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta
con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci
eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto
l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione
della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione
delle partecipazioni dello Stato.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
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Art. 11.
Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti
degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico
devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è
costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza
organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre
che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi
di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione
VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di
adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono
attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera
fbis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi
alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo
pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul
numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto
prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di
società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo
2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia
affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico
sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette
società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei
compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione
del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli
amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo
di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali
e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a
controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite
massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri
amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al
presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di
bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In
caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità
dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono
essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio
di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla
copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del
presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i
compensi degli amministratori.
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di
deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di
deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che
la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di
individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o
impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di
corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi
sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle
norme generali in tema di società.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle
società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi
o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai
sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il
controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di
amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a
meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere
disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze
tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire
l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo
pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di
amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro,
sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che
rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla
legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per
il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore
al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente
dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house
si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo
pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione
pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi
societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 12.
Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle
società partecipate
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità
previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la
giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli
amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla
Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la
giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al
comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non
patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno
conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici
partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che,
nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave
pregiudicato il valore della partecipazione.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 13.
Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di
partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna
amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della
partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di
gravi irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo
pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 14.
Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne
ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del
rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi
aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta
senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento
della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso
un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata
adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo,
costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice
civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2,
la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione
o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a
un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni
o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che
tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale,
dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi
del comma 4, anche in deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli
2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a
favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e
degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo
periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma
relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate
in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di
settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di
cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per
la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della
amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione
della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una
società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche
amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né
acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse
gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 15.
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione
pubblica
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura
competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente
decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione,
a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili
dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse
previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto,
la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in
materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11
novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a
partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le
direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi
compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico,
accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione
pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui
all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del
decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a
partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni
altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli
altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con
le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri
ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 16.
Società in house
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti
pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali
privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga
in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di
un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al
comma 1:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari
diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere
acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali
patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo
2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono
prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato
nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli
enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite
di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3
costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile
e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità
se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a
una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i
relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti.
In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società
controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di
contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del
rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara
i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società
controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5,
la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i
requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli
affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo
decreto legislativo n. 50 del 2016.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 17.
Società a partecipazione mista pubblico-privata
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può
essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge
con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la
sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del
socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione
oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione
previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per
cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la
bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli
elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e
regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di
gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di
qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed
economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione
che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza
effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per
l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di
aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi
ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi
all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai
sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla
durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi
idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di
risoluzione del contratto di servizio.
4. Nelle società di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo
2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del
socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono
prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai
soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo
comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del
codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere
l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni
accessorie da assegnare al socio privato;
d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque
anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile,
purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la
società è stata costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di
ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non
simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi
dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni
destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di
un'altra società.
6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di
diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non
si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di
procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la
società è stata costituita;
c) la società provvede in via diretta alla realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 18.
Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche
possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati
regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto
deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il
mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla
società quotata.
2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione
alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati
regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente
individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 19.
Gestione del personale
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in
materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel
rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione
dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo
35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito
istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione
si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini
retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o
delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento
del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto
stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti
da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati
sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni
socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo
22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di
controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi
esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già
dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate
alle dipendenze della società interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei
vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di
personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti
vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e
nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 20.
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono
adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le
attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31
dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo
17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla
struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e
la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o
l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni
societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi
atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni
sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente
decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione
della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro
5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in
sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica
l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro
delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice
civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi,
non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto
atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore
comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che
possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di
prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle
amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda,
non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di
attuazione della presente norma.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 21.
Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni
locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le
pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità
finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni
locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della
partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo
corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata
ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca
perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio
consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.
Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della
produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo
accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di
esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto
in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o
in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo
accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura
corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano
a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni
2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:
a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota
di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato
conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013
migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento
per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo
sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013,
l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio
2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale
alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al
50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato
negativo conseguito nell'esercizio precedente.
3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta,
delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da
parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del
valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito
un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento
del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il
conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto
previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento
preventivamente approvato dall'ente controllante.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 22.
Trasparenza
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di
trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo
le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 23.
Clausola di salvaguardia
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 24.
Revisione straordinaria delle partecipazioni
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui
all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica
effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito
della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di
cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese
disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1
costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato
ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi
previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte
dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla
struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento
degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene
entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può
esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni
caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in
denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e
seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo
2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della
partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in
liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel
caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse
previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica
l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente
articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione
dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da
tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato
nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o
nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 25.
Disposizioni transitorie in materia di personale
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale
eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso
alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità
stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati
eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito
regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non
ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono
procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le
modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai
commi 2 e 3.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo
infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile
negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del
termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto
dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo
19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata
dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società
controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave
irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a
prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di
interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un
risultato positivo.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 26.
Altre disposizioni transitorie
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le
disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è
fissato al 31 dicembre 2017.
2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società
elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale
esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle
regioni.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le
partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.
4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente
decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano
deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con
provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine
la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla
quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa
società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente
decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la
data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove
entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si
sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa
società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli
effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società
a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale
costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le
partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e
l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo
locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia
stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è
adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio
consolidato, si definisce»;
b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società
partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del
bilancio consolidato, per società partecipata».
10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni
dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione
straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di
cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla
situazione al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e
di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove
entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle
partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita
al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione
normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto
della partecipazione.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 27.
Coordinamento con la legislazione vigente
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle
seguenti: «delle aziende e istituzioni»;
b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni
e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo»,
ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le
istituzioni».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle
istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende
speciali e alle istituzioni»;
b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e
le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le
istituzioni»;
c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono
servizi pubblici locali» sono soppresse.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Art. 28.
Abrogazioni
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004,
n. 239;
d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28,
28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2
e 3;
h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
limitatamente al primo e al terzo periodo;
p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
limitatamente al primo periodo e alle parole “e dal terzo” del secondo
periodo;
q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del
2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558
e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(Gazz. Uff. n. 210 del 8 settembre 2016 Serie Generale)
Allegato A
Società
Entrata in vigore: 23 settembre 2016
Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
IPZS
Sogin
Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo Eur
FIRA
Sviluppo Basilicata
Fincalabra
Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Lazio Innova
Filse
Finlombarda
Finlombarda Gestione SGR
Finmolise
Finpiemonte
Puglia Sviluppo
SFIRS
IRFIS-FinSicilia
Fidi-Toscana
GEPAFIN
Finaosta
Veneto Sviluppo
Trentino Sviluppo
Ligurcapital
Aosta Factor
FVS SGR
Friulia Veneto Sviluppo SGR
Sviluppumbria
Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR
16-09-2016 15:44
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