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Atti impugnabili innanzi al Giudice tributario....
Atti impugnabili innanzi al Giudice tributario.
Atti impugnabili innanzi al Giudice tributario.
Uno dei problemi affrontati dalla giurisprudenza riguarda l’individuazione degli atti impugnabili. L’articolo 19 del Dlgs 546/1992 contiene una elencazione di atti qualificata come tassativa. Si è tuttavia formata una giurisprudenza di Cassazione, oramai consolidata, che ha individuato due ulteriori tipologie di atti, non menzionate in tale elenco.
La prima riguarda gli atti aventi funzione analoga a quella svolta da quelli tipizzati, che determina la necessità di interpretare l’articolo 19 in forma estensiva. Si pensi ad esempio al diniego di rateazione, che è stato accostato al diniego di agevolazione. O ancora all’intimazione di pagamento, che possiede contenuto e finalità in tutto assimilabili al previgente avviso di mora.
In questi casi, resta la necessità di impugnare tempestivamente il documento ricevuto, se non si vuole che la pretesa tributaria si consolidi. Vi è poi una seconda tipologia di atti, anche del tutto atipici, che si connotano per il fatto di recare una pretesa determinata nell’an e nel quantum. In questa ipotesi potrebbe anche mancare del tutto la formale notifica del documento, spedito ad esempio per posta ordinaria.
Per tali situazioni, la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la facoltà di impugnazione, volta a una forma di tutela anticipata. In alternativa, il contribuente può attendere la notifica di un atto successivo e impugnare quest’ultimo, senza subire preclusioni di sorta.
Un esempio di questa seconda categoria di atti sono gli avvisi bonari emessi dai Comuni per la riscossione volontaria della tassa rifiuti. O si pensi anche alle comunicazioni di irregolarità, emesse in base agli articoli 36- bis e 36-ter del Dpr 600/1973.
Va inoltre ricordato che gli atti successivi agli avvisi di accertamento possono essere impugnati solo per vizi propri. Ne consegue che, ad esempio, contro il preavviso di fermo amministrativo, non è possibile muovere una contestazione sul merito della pretesa fatta valere nel precedente atto impositivo. Se invece l’atto della riscossione è il primo documento che il contribuente riceve, perchè il precedente atto di accertamento non è stato notificato bene, allora è sempre possibile opporre al primo eccezioni che avrebbero potuto essere mosse al secondo.
Avv. Antonino Sugamele

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