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Sentenza

Scritture contabili in inglese? Si può se ricorrono obiettive ragioni funzionali...
Scritture contabili in inglese? Si può se ricorrono obiettive ragioni funzionali.
Valide le scritture contabili redatte in lingua straniera purché sussistano «obiettive ragioni funzionali» e si tratti di una lingua «comunemente accettata nel mondo degli affari». Soddisfatte tali condizioni, non è neppure necessaria, ai fini civilistici, una traduzione che, viceversa, occorrerà solo in caso di utilizzo delle scritture quale mezzo di prova in giudizio.
Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui perviene Assonime nel caso n. 1/2015, «La validità civilistica della tenuta delle scritture contabili in lingua inglese» pubblicato lo scorso 4 maggio, con cui viene ammessa, in virtù di quanto sopra, la redazione in lingua inglese.
La (unica ) norma di riferimento. Il caso proposto viene risolto dall'Associazione avendo riguardo unicamente alle norme del codice civile (e non anche a quelle contenute in leggi speciali, fallimentari e tributarie, o alla giurisprudenza, inesistente in materia), ovvero all'art. 2219 che, sebbene non detti una specifica regola sul tipo di lingua, è l'unica norma che consente di giungere a una risposta sull'ammissibilità o meno dell'utilizzo della lingua straniera. Il testo prescrive che tutte le scritture debbano essere tenute secondo «le norme di un'ordinata contabilità». Tale principio risponde alla necessità che i sistemi di contabilizzazione adottati siano «tecnicamente razionali, adeguati e idonei a fornire, anche a soggetti esterni, una rappresentazione chiara, veritiera e completa degli atti di gestione e dello svolgimento dell'attività d'impresa». Sulla scia di tale considerazione, per Assonime si dovrebbe considerare vietato l'uso di lingue letterarie e convenzionali che non assolvano la funzione di mezzo di comunicazione accettato, impedendo di soddisfare le esigenze informative esterne. Non anche, dunque, una lingua come l'inglese.
Le condizioni da rispettare. Come anticipato, sono due le condizioni che devono ricorrere per considerare legittimo l'uso della lingua straniera:
• quando costituisca un mezzo di comunicazione comunemente accettato, e, dunque, si tratti di una lingua comunemente accettata nel mondo degli affari, come l'inglese;
• quando il suo impiego presenta una giustificazione obiettiva per l'imprenditore, dettata ad esempio, dalla sua nazionalità, dalla particolare natura dell'impresa o dall'adesione ad un gruppo multinazionale.
Nessun deterrente all'uso della lingua straniera. Nell'approfondita indagine svolta da Assonime, per giungere a soluzione, vengono anche presi in considerazione tutti gli ulteriori aspetti che potenzialmente potrebbero limitare l'utilizzo della lingua straniera ma che in realtà, come chiarito, non riescono a impedirlo. Tra questi, la funzione svolta dalle scritture e l'obbligatorietà delle stesse (tema che per l'Associazione opera su un piano logico distinto rispetto al problema della scelta del tipo di lingua); l'utilizzo delle scritture in giudizio come prova pro e contro l'imprenditore (anche in questo caso, il problema è presto risolto con la traduzione e non pone un vincolo di utilizzo della lingua italiana); l'esatta qualificazione giuridica delle scritture contabili, distinguendo tra documento e registrazione (ma anche questa strada non porta ad un vincolo sull'utilizzo di una data lingua piuttosto che un'altra).

(Fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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