Notifica cartella di pagamento per posta: la prova del contenuto della raccomandata relativa alla cartella spetta all’Agente della Riscossione. Alla regola non sfugge Equitalia.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 15 aprile – 12 maggio 2015, n. 9533
Presidente Cicala – Relatore Caracciolo
Osserva
La CTR di L'Aquila ha respinto l'appello di C.M., appello proposto contro la sentenza n. 123/01/2011 della CTP di Pescara, che aveva già respinto il ricorso della parte contribuente relativo ad avviso di intimazione (notificato il 2.9.2010) derivante dall'omesso pagamento di somme portate da una cartella di pagamento asseritamente notificatagli il 23.4.2007, avviso che il contribuente aveva impugnato (tra l'altro) sull'assunto di non avere mai ricevuto la notifica dell'anzidetta cartella.
La CTR -dopo avere dato conto che il contribuente contestava la validità della notifica sia per essere stata effettuata direttamente da Equitalia senza interposizione dell'ufficiale di riscossione o del messo notificatore, sia perché Equitalia non aveva versato in atti copia della cartella di pagamento, che non può essere sostituita dal deposito degli estratti di ruolo- ha evidenziato che la previsione dell'art.26 comma 1 è da interpretarsi nel senso che la notificazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata a/r, ed essa si ha per avvenuta alla data indicato nell'avviso di ricevimento, sì che non necessita redazione di relata di notifica, salvo l'onere di conservazione per cinque anni della matrice o copia della cartella o dell'avviso di ricevimento. L'omesso deposito della cartella, perciò, doveva considerarsi irrilevante perché l'obbligo della sua conservazione è considerato dalla legge "alternativo" all'obbligo di conservazione dell'avviso di ricevimento, e cioè in relatione con la tipologia (alternativa anch'essa) della notificazione prescelta.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Concessionaria si è difesa con controricorso.
Il ricorso - ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi deIl'art.375 cpc.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art.26 del DPR n.602/1973, dell'art.112 cpc, degli artt. e ss della legge n.890/1982 e dell'art.2697 cod. civ.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito abbia omesso di considerare che -"pur essendo in presenza di una relata di notifica da parte dell'Ufficiale della riscossione .... nessun valido documento è stato prodotto da Equitalia dal quale possa per tabulas affermarsi che la suddetta relata di notifica si riferisca ad una determinata cartella di pagamento", appunto perché la relata non costituisce prova dell'effettivo contenuto della cartella di pagamento notificata, della quale cartella Equitalia non aveva prodotto la copia in suo possesso. D'altronde, non poteva sostenersi che l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 12712133459-4 attestante una notifica ex art. 140 cpc effettuata a novembre 2007 sia attinente alla relata della notifica effettuata il mese precedente, atteso che nella stessa relata non era riportato il numero della raccomandata, né il riferimento al ricorrente, ma anzi un indirizzo di notifica diverso da quello del ricorrente medesimo.
La censura appare fondata e da accogliersi.
Va anzitutto evidenziato che non appare accoglibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla parte controricorrente che evidenzia che la notifica di quest'ultimo è stata effettuata presso la sede di Equitalia (in Pescara) e non presso il procuratore costituito nei precedenti gradi di giudizio, avv. C.I.: non vi è infatti (nella ricostruzione dei fatti processuali di cui la parte controricorrente è onerata) elemento alcuno che consenta di intendere che Equitalia fosse costituita con il predetto difensore nei precedenti gradi di giudizio, siccome dalla sentenza di appello prodotta dalla parte ricorrente risulta invece che Equitalia non fosse costituita a mezzo di difensore in quel grado.
Quanto al merito, non è pacifico ciò che nella specie di causa si è verificato e cioè se la cartella è stata notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge (come assume parte ricorrente e conferma la parte avversaria, evidenziando che il giudice di appello ha equivocato sulla modalità della notifica, traslando in questo processo le considerazione valide per altri coevamente discussi) ovvero se la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione della seconda parte del primo comma del menzionato art.26- a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale.
Ciò che mette conto comunque di evidenziare è che - quale che sia il caso- l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia (tanto che, infatti, il menzionato art.26 ultimo comma la onera della conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica, in relazione a quale delle diverse procedure sia stata prescelta).
Nel secondo caso l'avviso di ricevimento della raccomandata (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata.
Anche nell'ipotesi in cui fosse vero l'assunto del giudicante, perciò, sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto (in termini si veda Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006).
Dovendosi però considerare fondata la ricostruzione di parte ricorrente (perché convalidata ex adverso) non resta che concludere nel senso della fondatezza della censura di extrapetizione (difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), non potendosi considerare quella resa dal giudicante (il quale ha pure argomentato nel senso del "raggiungimento dello scopo" senza neppure dire quale sarebbe lo scopo che la contestata notifica ha raggiunto, non risultando che sulla cartella di cui trattasi sia mai stata discussa alcuna causa di opposizione) una pronuncia posta in coerente correlazione con le censure di appello, appunto perché fondata sull'equivoco nel quale il giudicante sembra essere incorso nel ricostruire il thema decidendum.
Non resta che concludere che la sentenza impugnata merita cassazione e che la questione dovrà tornare al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, affinché questo tomi ad esaminare le questioni devolute, previo rinnovo del!'esame della questione concernente la notifica dell'atto prodromico, nella corretta luce in cui deve intendersi proposta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolta; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.
19-05-2015 15:29
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