L'attivita di CTU svolta da un medico va fatturata solo se c’è abitualità.
Il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'azienda sanitaria, qualora effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali, non è obbligato all'apertura della partita IVA né all'emissione di fattura elettronica.
La regola generale dettata dall'Agenzia delle Entrate. Il principio è stato chiarito ieri dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 88/E che, in proposito, specifica anche la “regola cardine” da seguire (in ogni caso) a fronte di dubbi sull'obbligo di fatturazione elettronica: occorre verificare se l'operazione sia rilevante ai fini IVA (soggettivamente ed oggettivamente) e, in caso affermativo, considerare la natura del committente/cessionario. Solo qualora quest'ultimo «sia uno dei soggetti legislativamente individuati come pubblica amministrazione sarà necessario procedere alla fatturazione elettronica, salve le ipotesi in cui forme alternative di documentazione siano legislativamente previste».
Due ipotesi per i medici dipendenti in rapporto esclusivo. Tornando ora al caso specifico dei medici dipendenti in rapporto esclusivo, autorizzati ad espletare la consulenza medico-legale a titolo personale al di fuori dell'attività intramuraria, le Entrate distinguono due ipotesi.
Quando la CTU è resa nell'ambito di un procedimento penale,: le consulenze rappresentano esercizio di pubblica funzione, dunque, verranno «ricondotte all'esercizio di attività professionali o all'esercizio d'impresa solo se poste in essere da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo o d'impresa». Solo in quest'ultima ipotesi la prestazione sarà rilevante ai fini IVA e dovrà essere documentata con fattura elettronica.
Quando la CTU è resa nell'ambito di un giudizio civile o per finalità assicurative, amministrative e simili, l'elemento di discrimine è l'abitualità, ovvero l'occasionalità, dell'attività di consulenza. Solo nel primo caso il reddito sarà considerato di lavoro autonomo, con conseguente obbligo di possesso della partita IVA e di emissione della fattura elettronica. Nel secondo caso, invece, le operazioni restano escluse dal campo d'applicazione IVA.
Come specificato dalle Entrate, la valutazione dell'occasionalità dovrà essere effettuata caso per caso, tenuto presente che «l'iscrizione volontaria in apposito albo professionale» - nel caso di specie, l'albo CTU e Periti presso il Tribunale - «può costituire indizio di abitualità».
24-10-2015 14:22
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