In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale. Sistema sanzionatorio.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158; G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 (S.O. n. 55)
Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8,
comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169)
Vigente al: 22-10-2015
Titolo I
Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata
conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in
particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere
alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo
criteri di predeterminazione e di proporzionalita' rispetto alla
gravita' dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio
amministrativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze
della Camera dei deputati del 5 agosto 2015, delle Commissioni
riunite 2ª Giustizia e 6ª Finanze e tesoro del Senato della
Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e
programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 22 settembre 2015;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n.74
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "valore aggiunto", sono
aggiunte le seguenti: "e le componenti che incidono sulla
determinazione dell'imposta dovuta";
b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono
aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta, nei casi previsti
dalla legge";
c) alla lettera f), dopo le parole: "scadenza nel relativo
termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta evasa
quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica
in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse
spettanti e utilizzabili;";
d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) per
"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono
le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la
volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni
riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi
fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle
omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico,
che determinano una falsa rappresentazione della realta'.».
Art. 2
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, la parola: "annuali" e' soppressa.
Art. 3
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). - 1.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni
simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria,
indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e'
superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora
l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in
diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi
quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili
obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non
costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di
fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture
contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di
elementi attivi inferiori a quelli reali.».
Art. 4
Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di dichiarazione infedele
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: "cinquantamila" e'
sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro due milioni", sono
sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni";
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini
dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto
della non corretta classificazione, della valutazione di elementi
attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel
bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali,
della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di
competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi
passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno
luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal
comma 1, lettere a) e b).";
d) la parola: "fittizi", ovunque presente, e' sostituita dalla
seguente: "inesistenti".
Art. 5
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di omessa dichiarazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E' punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette
imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non
presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto
d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore
ad euro cinquantamila.";
b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".
Art. 6
Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti
contabili
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al
comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.".
Art. 7
Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate
1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le
seguenti: "dovute o";
b) nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le
seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la
parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente:
"centocinquantamila".
Art. 8
Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore
aggiunto
1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il
termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta
successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro
duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.».
Art. 9
Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, in materia di indebita compensazione
1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un
importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila
euro.».
Art. 10
Confisca
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti
previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei
beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e'
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita',
per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si
impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso
di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.».
Art. 11
Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato.
Pagamento del debito tributario
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Causa di non punibilita'. Pagamento del debito
tributario). - 1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e
10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari,
comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento
previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti
tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento
operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione
siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione
mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilita'
dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento
del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il
Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non
oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la
sospensione della prescrizione.».
Art. 12
Circostanze del reato
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai casi di non
punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono
diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese
sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle
speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento
previste dalle norme tributarie.
2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puo'
essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui
al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi
di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono
aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente
nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un
professionista o da un intermediario finanziario o bancario
attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di
evasione fiscale.».
Art. 13
Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito
di procedimenti penali relativi a delitti tributari
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - 1. I
beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai
delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto
tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie,
possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia
giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne
facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».
Art. 14
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74;
b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Titolo II
Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Capo I
Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi
Art. 15
Modifiche al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con
un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e'
presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque,
prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di
accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la
sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se
non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro
500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono
essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati
alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole
imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore
a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta
o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione
amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior
imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa
sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della meta'
quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici
o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2
e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito
accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento
dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente
inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando,
fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza di un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di
reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla
determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene
l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun
danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile
in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui
all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica
o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al
comma 2.
7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e'
indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si
applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni
amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.
8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi
prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con
riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali
redditi.»;
b) all'articolo 2:
1) nel comma 1, le parole: "lire cinquecentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa e' presentata dal
sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di
cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare
delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.";
2) nel comma 2, le parole: "dal cento al duecento" sono
sostituite dalle seguenti: "dal novanta al centoottanta" e le parole:
"lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. La
sanzione di cui al comma 2 e' aumentata della meta' quando la
violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa,
mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui
al comma 2 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute
non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi,
interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre
per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi,
interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro
30.000.";
4) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro
2.000" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la
dichiarazione omessa e' stata presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la
sanzione del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento.";
5) nel comma 4, le parole: "di lire centomila" sono sostituite
dalle seguenti: "di euro 50";
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Per
ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle
maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle
dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui
all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta
applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties
e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso
dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria,
il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la
documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della
conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita
comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e
i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende
applicabile la sanzione di cui al comma 2.";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a
euro 2.000";
d) l'articolo 4 e' abrogato;
e) all'articolo 5:
1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "lire
cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa
e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di
cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la
sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le
operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con
un minimo di euro 200.";
2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000", nel secondo periodo le parole:
"periodica o quella" sono soppresse e dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione omessa e' presentata entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque
attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo
abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa
da euro 150 a euro 1.000.";
3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Se dalla
dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta
ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella
spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al
centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della
differenza di credito utilizzato.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata della meta'
quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o
altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui
al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero
la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e'
complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta,
dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque,
complessivamente inferiore a euro 30.000.
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello
liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante
dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati
dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione amministrativa pari
al trenta per cento del credito rimborsato.";
5) nel comma 6:
a) nel primo periodo, le parole: "nel primo e terzo comma
dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 35
e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a lire quattro milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono
inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4";
f) all'articolo 6:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il cento e il
duecento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il novanta e il
centoottanta" e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente:
"La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando
la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del
tributo.";
2) nel comma 2, primo periodo, le parole:"Chi viola obblighi
inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti o non soggette ad IVA" sono sostituite dalle
seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla
documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili,
esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette
all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo
e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
3) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro
2.000";
4) nel comma 4, le parole: "commi 1, 2, 3 primo e secondo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le parole:
"a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500";
5) nel comma 6, le parole: "uguale all'ammontare" sono
sostituite dalle seguenti: "pari al novanta per cento
dell'ammontare";
6) nel comma 8, le parole: "lire cinquecentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250";
7) il comma 9-bis e' sostituito dai seguenti: "9-bis. E' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il
cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi
all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6,
secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli
46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi degli
articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa e' elevata a una
misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile,
con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal
cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto
il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro
mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una
fattura irregolare, il cessionario o committente non informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno
successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di
fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e
all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in
presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo
periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o
il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta,
ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e
10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il
cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cessionario o il committente e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e' stata
determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia
provato che il cessionario o committente era consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile
l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di
servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o
committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il
prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si
applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui
al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione
contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un
intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione
contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non
soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia
il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta
che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta
eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni
inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione
amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.";
8) nel comma 9-ter la parola: "pari" e' sostituita dalle
seguenti: "dal 10";
g) all'articolo 7, comma 4-bis, le parole: "prevista nel comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "amministrativa da euro 250 a euro
2.000";
h) all'articolo 8:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "ai fini delle
imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive", le parole:
"compresa quella periodica" sono soppresse, le parole "dal Ministro
delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate" e le parole "da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
2) nel comma 2, le parole: "l'allegazione alla dichiarazione,"
sono soppresse;
3) nel comma 3, le parole: "lire un milione a lire otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 4.000" e le
parole: "7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e' inserito il seguente: "3-quinquies.
Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni
previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994,
n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.";
i) all'articolo 9:
1) nel comma 1, le parole: "lire due milioni a lire quindici
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 8.000.";
2) nel comma 3, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 50.000";
3) nel comma 4, le parole: "e 33" sono soppresse, dopo le
parole: "n. 633" sono inserite le seguenti: "e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,", le parole da:
"ovvero dei regimi" fino a: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono
soppresse e le parole: "lire cinquantamila a lire cinque milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500";
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Se la
dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del
compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della
relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di
euro 250.";
l) all'articolo 10:
1) nel comma 1, le parole: "lire quattro milioni a lire
quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000 a euro
21.000" e le parole: "il ritardo non eccede i quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "la trasmissione avviene nei quindici
giorni successivi";
2) nel comma 3, le parole: "Fino a prova contraria, si" sono
sostituite dalla seguente: "Si";
3) nel comma 4, le parole: "nella cui circoscrizione si trova
il" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione al";
m) all'articolo 11:
1) nel comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro
2.000";
2) nel comma 2, le parole: "gravemente punita" sono sostituite
dalla seguente: "grave";
3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000";
4) nel comma 5, le parole: "lire due milioni a lire otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000";
5) nel comma 7, le parole: "da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro
2.000";
6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando la
garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata dalle societa'
controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo
73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a
novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a
euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente,
si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies.
La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad
oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo.";
n) all'articolo 12, comma 1, nel primo periodo le parole: "lire
cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni di lire"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000", "euro
40.000" ed "euro 80.000" e nel secondo periodo le parole: "lire
duecento milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 100.000" e "euro
80.000";
o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre
violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in
tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto,
i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per
cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla
correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o
una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la
sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un
importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione
prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta
esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione
delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al
trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal
cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le
sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la
definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende
inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in
parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia
riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis,
sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla
dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle
societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che
avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia
di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre
il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o
concessionario diverso da quello competente.";
p) all'articolo 14, comma 1, le parole da: ", salva" a:
"versamento" sono soppresse;
q) all'articolo 15:
1) nel comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per
l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati
relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro
100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.".
Capo II
Sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie
Art. 16
Modifiche al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, le parole: "delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'economia e delle finanze";
b) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 7:
1) nel comma 3, le parole: "La sanzione puo' essere" sono
sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 4, la
sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento" sono inserite le
seguenti: "di mediazione e di conciliazione";
2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo
quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso
di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta
giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta
della meta'.";
d) all'articolo 11:
1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione,
determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli
articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti
dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma
eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista
a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o
dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2,
comma 4.";
2) il comma 4 e' abrogato;
3) nel comma 5, le parole da: "Quando" a: "grave, il", sono
sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5, comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1";
4) nel comma 6, le parole da: "Per" a: "grave, la", sono
sostituite dalla seguente: "La";
e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole:
"con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione tributaria
e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le parole: ",
alla conciliazione giudiziale" sono soppresse;
f) all'articolo 13:
1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il novantesimo"
a: "dall'errore;" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni
dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la
regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in
dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la
presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e'
stato commesso;";
2) nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle
seguenti: ", b-ter) e b-quater)";
g) all'articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova
applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura
concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui
all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un
piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d),
del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi
da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda,
ivi compreso il conferimento.".
h) all'articolo 23, comma 1, le parole: ", ancorche' non
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento con il
quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi";
inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto o dalla" sono
sostituite dalle seguenti: "di tutti gli importi dovuti in base
all'atto o alla".
Capo III
Altre disposizioni
Art. 17
Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio
presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la
comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle
proroghe anche tacite dello stesso.".
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Chi non
esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1
e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.";
c) il comma 2 e' soppresso.
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di
mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione
del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione
per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni
dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa
pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.".
Art. 18
Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di
registro
1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo
non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal
sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di euro 200.";
b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al
quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal
centoventi al duecentoquaranta per cento".
Art. 19
Associazioni sportive dilettantistiche
1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
le parole: "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, e" sono soppresse.
Art. 20
Modifica dell'atto di recupero
1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," sono aggiunte le
seguenti: "nonche' per il recupero delle relative sanzioni e
interessi".
Art. 21
Violazioni in materia di certificazione unica
1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal
termine previsto nel primo periodo, la sanzione e' ridotta a un
terzo, con un massimo di euro 20.000.".
Art. 22
Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti
e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale
1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo
di euro 50.000 per soggetto terzo";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla
scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un terzo, con
un massimo di euro 20.000.".
Art. 23
Violazioni degli obblighi di comunicazione
al Sistema tessera sanitaria
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa,
tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si
applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata
comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione
dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla
scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo
di euro 20.000.».
Art. 24
Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche
del CAF o del professionista
1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del
minimo".
Art. 25
Procedimento di computo in diminuzione
delle perdite in accertamento
1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente
decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui
al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di
accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori
imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui
al periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere che
siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve
presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione
dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine
di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per
l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta
giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore
imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e
comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data
di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fatte salve le
previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il
contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in
diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo.».
3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori
imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma
dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo
40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle
perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi
del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente
decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla
rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del
presente decreto.».
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di
presentazione dell'istanza di cui ai precedenti commi, nonche' le
conseguenti attivita' dell'ufficio competente.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il
1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali,
alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Art. 26
Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.
Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i
cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni
da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.».
Art. 27
Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centoventi giorni".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se
la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono
effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
dell'ammontare delle imposte dovute.";
b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro
milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000,
ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non
superiore a trenta giorni.".
Art. 28
Modifiche in materia di imposta
sulle successioni e donazioni
1. All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo il secondo periodo sono
aggiunti i seguenti: "Se la dichiarazione e' presentata con un
ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare
dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta
imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro
500.".
Art. 29
Modifiche in materia di imposta di bollo
1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro
200";
b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un
ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare
dell'imposta dovuta.".
Art. 30
Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nel primo periodo, le parole: "lire un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 500";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione e'
dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non
ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.";
b) al comma 2:
1) nel primo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la
dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di
ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine
della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un
minimo di 150 euro.";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "non documentato"
sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500".
2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lire cinquecentomila a lire due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000";
b) il comma 4 e' abrogato.
Art. 31
Modifiche in materia di fatture
per operazioni inesistenti
1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Se
il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le
imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e'
dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle
indicazioni della fattura.".
Titolo III
Decorrenza degli effetti,
abrogazioni e disposizioni finanziarie
Art. 32
Decorrenza degli effetti e abrogazioni
1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241;
d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"
sono soppresse.
Art. 33
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014,
n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano il monitoraggio degli
effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla
rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel
caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento
rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le
cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il
mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015
09-10-2015 09:15
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