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Sentenza

In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale. Sistema sanzion...
In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale. Sistema sanzionatorio.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158; G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 (S.O. n. 55) 

Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, 

comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169) 

Vigente al: 22-10-2015 

 

Titolo I 
Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

 Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata 

conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema 

fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in 

particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere 

alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo 

criteri di predeterminazione e di proporzionalita' rispetto alla 

gravita' dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio 

amministrativo; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 

 Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze 

della Camera dei deputati del 5 agosto 2015, delle Commissioni 

riunite 2ª Giustizia e 6ª Finanze e tesoro del Senato della 

Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e 

programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015; 

 Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, 

secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri 


parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 

 Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni 

parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 

23 del 2014; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella 

riunione del 22 settembre 2015; 

 Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

 E m a n a 

 il seguente decreto legislativo: 

 

 Art. 1 

 Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 

 10 marzo 2000, n.74 

 

 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, 

n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) alla lettera b), dopo le parole: "valore aggiunto", sono 

aggiunte le seguenti: "e le componenti che incidono sulla 

determinazione dell'imposta dovuta"; 

 b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono 

aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta, nei casi previsti 

dalla legge"; 

 c) alla lettera f), dopo le parole: "scadenza nel relativo 

termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta evasa 

quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica 

in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse 

spettanti e utilizzabili;"; 


 d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) per 

"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono 

le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 

10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la 

volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni 

riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi 

fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle 

omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, 

che determinano una falsa rappresentazione della realta'.». 

 

 Art. 2 

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture 

 o altri documenti per operazioni inesistenti 

 

 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, 

n. 74, la parola: "annuali" e' soppressa. 

 

 Art. 3 

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

 

 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' 

sostituito dal seguente: 

 «Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). - 1. 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione 

da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni 

simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di 

documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 


l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, 

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi 

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi 

passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 

 a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle 

singole imposte, a euro trentamila; 

 b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 

fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo 

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' 

superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in 

diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento 

dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 

 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi 

quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria. 

 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non 

costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di 

fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di 

elementi attivi inferiori a quelli reali.». 

 

 Art. 4 

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

 74, in materia di dichiarazione infedele 

 

 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 


 a) al comma 1, lettera a), la parola: "cinquantamila" e' 

sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"; 

 b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro due milioni", sono 

sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni"; 

 c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini 

dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto 

della non corretta classificazione, della valutazione di elementi 

attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i 

criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel 

bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, 

della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di 

competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi 

passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno 

luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, 

differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. 

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella 

verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal 

comma 1, lettere a) e b)."; 

 d) la parola: "fittizi", ovunque presente, e' sostituita dalla 

seguente: "inesistenti". 

 

 Art. 5 

Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

 74, in materia di omessa dichiarazione 

 

 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E' punito con la 

reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, 


essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette 

imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a 

taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito 

con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non 

presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto 

d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore 

ad euro cinquantamila."; 

 b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle 

seguenti: "dai commi 1 e 1-bis". 

 

 Art. 6 

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

 74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti 

 contabili 

 

 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al 

comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle 

seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.". 

 

 Art. 7 

Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, 

 n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate 

 

 1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

74, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) nella rubrica, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le 

seguenti: "dovute o"; 

 b) nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le 

seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la 

parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: 


"centocinquantamila". 

 

 Art. 8 

Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, 

 n. 74, in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore 

 aggiunto 

 

 1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

e' sostituito dal seguente: 

 «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 

termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta 

successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla 

dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 

duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.». 

 

 Art. 9 

Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 

 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione 

 1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

74, e' sostituito dal seguente: 

 

 «Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E' punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, 

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un 

importo annuo superiore a cinquantamila euro. 

 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai 

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 


crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila 

euro.». 

 

 Art. 10 

 Confisca 

 

 1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

e' inserito il seguente: 

 «Art. 12-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti 

previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei 

beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che 

appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' 

possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', 

per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 

 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si 

impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso 

di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.». 

 

 Art. 11 

Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

 74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato. 

 Pagamento del debito tributario 

 

 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' 

sostituito dal seguente: 

 «Art. 13 (Causa di non punibilita'. Pagamento del debito 

tributario). - 1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 

10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione 


di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, 

comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti 

mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito 

delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento 

previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso. 

 2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti 

tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante 

integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento 

operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il 

termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione 

siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale 

conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di 

qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti 

penali. 

 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento 

di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione 

mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilita' 

dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento 

del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il 

Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non 

oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la 

sospensione della prescrizione.». 

 

 Art. 12 

 Circostanze del reato 

 

 1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

e' inserito il seguente: 

 «Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai casi di non 


punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono 

diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie 

indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura 

del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese 

sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante 

integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle 

speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento 

previste dalle norme tributarie. 

 2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della 

pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puo' 

essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui 

al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi 

di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 

 3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono 

aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente 

nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un 

professionista o da un intermediario finanziario o bancario 

attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di 

evasione fiscale.». 

 

 Art. 13 

 Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito 

 di procedimenti penali relativi a delitti tributari 

 

 1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

e' inserito il seguente: 

 «Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - 1. I 

beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai 

delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto 

tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, 


possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia 

giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne 

facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 

 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del 

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.». 

 

 Art. 14 

 Abrogazioni 

 

 1. Sono abrogati: 

 a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 

74; 

 b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 

244. 

 

Titolo II 
Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo 
Capo I 
Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte 
dirette, di imposta sul valore aggiunto 
e di riscossione dei tributi 

 

 Art. 15 

 Modifiche al decreto legislativo 

 18 dicembre 1997, n. 471 

 

 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 


 a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 

 «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui 

redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. 

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle 

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' 

produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al 

duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con 

un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la 

sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e' 

presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, 

prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di 

accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la 

sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento 

dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se 

non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 

500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono 

essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati 

alla tenuta di scritture contabili. 

 2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole 

imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore 

a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta 

o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione 

amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior 

imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa 

sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite 

detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche 

se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 

 3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della meta' 

quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di 


documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici 

o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 

 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 

e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito 

accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento 

dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente 

inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, 

fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza di un 

errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di 

reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla 

determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene 

l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun 

danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 

 5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare 

del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile 

in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600. 

 6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di 

trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui 

all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore 

imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 

non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica 

o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni 

all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in 

apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 

idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale 

dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la 

documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo 


precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione 

finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza 

di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al 

comma 2. 

 7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone 

derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' 

indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si 

applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni 

amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 

 8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi 

prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con 

riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali 

redditi.»; 

 b) all'articolo 2: 

 1) nel comma 1, le parole: "lire cinquecentomila" sono 

sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e' aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa e' presentata dal 

sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione 

relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima 

dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di 

cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione 

amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare 

delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200."; 

 2) nel comma 2, le parole: "dal cento al duecento" sono 

sostituite dalle seguenti: "dal novanta al centoottanta" e le parole: 

"lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 

 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. La 

sanzione di cui al comma 2 e' aumentata della meta' quando la 

violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, 


mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 

 2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui 

al comma 2 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute 

non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, 

interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre 

per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, 

interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 

30.000."; 

 4) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire 

quattro milioni", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 

2.000" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la 

dichiarazione omessa e' stata presentata entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 

successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la 

sanzione del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento."; 

 5) nel comma 4, le parole: "di lire centomila" sono sostituite 

dalle seguenti: "di euro 50"; 

 6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Per 

ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle 

maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle 

dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

 4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di 

trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui 

all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta 

applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties 

e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per 

l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la 


sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso 

dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, 

il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la 

documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della 

conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. 

Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal 

provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita 

comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e 

i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende 

applicabile la sanzione di cui al comma 2."; 

 c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a 

lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a 

euro 2.000"; 

 d) l'articolo 4 e' abrogato; 

 e) all'articolo 5: 

 1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "lire 

cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e' 

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa 

e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione 

relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima 

dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di 

cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la 

sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento 

dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le 

operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con 

un minimo di euro 200."; 

 2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "da lire 

cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle 

seguenti: "da euro 250 a euro 2.000", nel secondo periodo le parole: 


"periodica o quella" sono soppresse e dopo il secondo periodo e' 

aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione omessa e' presentata entro 

il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque 

attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo 

abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa 

da euro 150 a euro 1.000."; 

 3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Se dalla 

dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta 

ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella 

spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al 

centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della 

differenza di credito utilizzato. 

 4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata della meta' 

quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o 

altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante 

artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 

 4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui 

al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero 

la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' 

complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, 

dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, 

complessivamente inferiore a euro 30.000. 

 4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra 

l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello 

liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

 5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante 

dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati 

dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 


ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione amministrativa pari 

al trenta per cento del credito rimborsato."; 

 5) nel comma 6: 

 a) nel primo periodo, le parole: "nel primo e terzo comma 

dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 35 

e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a lire quattro milioni" 

sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 

 b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono 

inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono 

sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4"; 

 f) all'articolo 6: 

 1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il cento e il 

duecento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il novanta e il 

centoottanta" e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: 

"La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando 

la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del 

tributo."; 

 2) nel comma 2, primo periodo, le parole:"Chi viola obblighi 

inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non 

imponibili, esenti o non soggette ad IVA" sono sostituite dalle 

seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla 

documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, 

esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette 

all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo 

e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le parole: "da lire 

cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle 

seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 

 3) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire 

quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 


2.000"; 

 4) nel comma 4, le parole: "commi 1, 2, 3 primo e secondo 

periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, primo e secondo 

periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le parole: 

"a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500"; 

 5) nel comma 6, le parole: "uguale all'ammontare" sono 

sostituite dalle seguenti: "pari al novanta per cento 

dell'ammontare"; 

 6) nel comma 8, le parole: "lire cinquecentomila" sono 

sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 

 7) il comma 9-bis e' sostituito dai seguenti: "9-bis. E' punito 

con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il 

cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o 

professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi 

all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, 

secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 

46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 

Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi degli 

articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa e' elevata a una 

misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, 

con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle 

sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con 

riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal 

cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi 

precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto 

il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro 

mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una 


fattura irregolare, il cessionario o committente non informi 

l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno 

successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di 

fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente 

della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e 

all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 

 9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in 

presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione 

contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una 

prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo 

periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o 

prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente 

alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o 

il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, 

ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 

10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il 

cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti 

non si applicano e il cessionario o il committente e' punito con la 

sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel 

modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e' stata 

determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia 

provato che il cessionario o committente era consapevole. 

 9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei 

requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile 

l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di 

servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del 

comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o 

committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente 

alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del 


Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il 

prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito 

con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. 

Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o 

committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si 

applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui 

al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione 

contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un 

intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o 

prestatore era consapevole. 

 9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione 

contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non 

soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia 

il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta 

che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo 

restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta 

eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni 

inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione 

amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento 

dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro."; 

 8) nel comma 9-ter la parola: "pari" e' sostituita dalle 

seguenti: "dal 10"; 

 g) all'articolo 7, comma 4-bis, le parole: "prevista nel comma 3" 

sono sostituite dalle seguenti: "amministrativa da euro 250 a euro 

2.000"; 

 h) all'articolo 8: 

 1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "ai fini delle 


imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "dei redditi, 

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive", le parole: 

"compresa quella periodica" sono soppresse, le parole "dal Ministro 

delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle entrate" e le parole "da lire 

cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle 

seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 

 2) nel comma 2, le parole: "l'allegazione alla dichiarazione," 

sono soppresse; 

 3) nel comma 3, le parole: "lire un milione a lire otto 

milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 4.000" e le 

parole: "7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; 

 4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal decreto legislativo 

14 settembre 2015, n. 147, e' inserito il seguente: "3-quinquies. 

Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni 

previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 

5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, 

n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000."; 

 i) all'articolo 9: 

 1) nel comma 1, le parole: "lire due milioni a lire quindici 

milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 8.000."; 

 2) nel comma 3, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite 

dalle seguenti: "euro 50.000"; 

 3) nel comma 4, le parole: "e 33" sono soppresse, dopo le 

parole: "n. 633" sono inserite le seguenti: "e 7 del decreto del 


Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,", le parole da: 

"ovvero dei regimi" fino a: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono 

soppresse e le parole: "lire cinquantamila a lire cinque milioni" 

sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500"; 

 4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Se la 

dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul 

reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del 

codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti 

che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 

del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 

si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del 

compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della 

relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta 

effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 

euro 250."; 

 l) all'articolo 10: 

 1) nel comma 1, le parole: "lire quattro milioni a lire 

quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000 a euro 

21.000" e le parole: "il ritardo non eccede i quindici giorni" sono 

sostituite dalle seguenti: "la trasmissione avviene nei quindici 

giorni successivi"; 

 2) nel comma 3, le parole: "Fino a prova contraria, si" sono 

sostituite dalla seguente: "Si"; 

 3) nel comma 4, le parole: "nella cui circoscrizione si trova 

il" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione al"; 

 m) all'articolo 11: 

 1) nel comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a lire 

quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 

2.000"; 

 2) nel comma 2, le parole: "gravemente punita" sono sostituite 


dalla seguente: "grave"; 

 3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni" 

sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000"; 

 4) nel comma 5, le parole: "lire due milioni a lire otto 

milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000"; 

 5) nel comma 7, le parole: "da lire cinquecentomila a lire 

quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 

2.000"; 

 6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando la 

garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata dalle societa' 

controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 

73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a 

novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della 

dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a 

euro 4.000. 

 7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti 

l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 

luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, 

si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies. 

La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione 

finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad 

oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni 

soggettive del soggetto passivo."; 

 n) all'articolo 12, comma 1, nel primo periodo le parole: "lire 

cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni di lire" 

sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000", "euro 

40.000" ed "euro 80.000" e nel secondo periodo le parole: "lire 

duecento milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono 

rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 100.000" e "euro 


80.000"; 

 o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 

 «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre 

violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in 

tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, 

i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo 

dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi 

l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non 

effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per 

cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla 

correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di 

controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o 

una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un 

ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo 

periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti 

effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la 

sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un 

importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 

 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di 

liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 

36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione 

prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato 

pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 

 4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta 

esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione 

delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, 


salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 

trenta per cento del credito utilizzato. 

 5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti 

per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal 

cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le 

sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la 

definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, 

comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende 

inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in 

parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia 

riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

 6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, 

sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla 

dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle 

societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che 

avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o 

dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia 

di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre 

il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione della dichiarazione annuale. 

 7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano 

quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 

concessionario diverso da quello competente."; 

 p) all'articolo 14, comma 1, le parole da: ", salva" a: 

"versamento" sono soppresse; 


 q) all'articolo 15: 

 1) nel comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire un 

milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500"; 

 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per 

l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati 

relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 

100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni 

lavorativi.". 

 

Capo II 
Sanzioni amministrative per le violazioni 
di norme tributarie 

 

 Art. 16 

 Modifiche al decreto legislativo 

 18 dicembre 1997, n. 472 

 

 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

 a) all'articolo 2, comma 4, le parole: "delle finanze, di 

concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: 

"dell'economia e delle finanze"; 

 b) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato; 

 c) all'articolo 7: 

 1) nel comma 3, le parole: "La sanzione puo' essere" sono 

sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 4, la 

sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento" sono inserite le 

seguenti: "di mediazione e di conciliazione"; 

 2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa; 

 3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo 


quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso 

di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta 

giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta 

della meta'."; 

 d) all'articolo 11: 

 1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se 

la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, 

determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli 

articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti 

dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma 

eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 

3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista 

a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o 

dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, 

comma 4."; 

 2) il comma 4 e' abrogato; 

 3) nel comma 5, le parole da: "Quando" a: "grave, il", sono 

sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5, comma 

2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1"; 

 4) nel comma 6, le parole da: "Per" a: "grave, la", sono 

sostituite dalla seguente: "La"; 

 e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole: 

"con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione tributaria 

e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le parole: ", 

alla conciliazione giudiziale" sono soppresse; 

 f) all'articolo 13: 

 1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il novantesimo" 

a: "dall'errore;" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni 

dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la 

regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in 


dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la 

presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' 

stato commesso;"; 

 2) nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle 

seguenti: ", b-ter) e b-quater)"; 

 g) all'articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 

"5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova 

applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura 

concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui 

all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un 

piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), 

del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi 

da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. 

 5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in 

quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, 

ivi compreso il conferimento.". 

 h) all'articolo 23, comma 1, le parole: ", ancorche' non 

definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento con il 

quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi"; 

inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto o dalla" sono 

sostituite dalle seguenti: "di tutti gli importi dovuti in base 

all'atto o alla". 

 

Capo III 
Altre disposizioni 

 

 

 

 

 


Art. 17 

Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe 

 anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni 

 immobili 

 

 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 

"Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio 

presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la 

comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle 

proroghe anche tacite dello stesso.". 

 b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Chi non 

esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, 

risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 

e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 471."; 

 c) il comma 2 e' soppresso. 

 2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di 

mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione 

del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione 

per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni 

dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa 

pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non 

superiore a trenta giorni.". 

 

 

 

 


 Art. 18 

Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di 

 registro 

 

 1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 

aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il 

seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo 

non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 

sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, 

con un minimo di euro 200."; 

 b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al 

quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 

centoventi al duecentoquaranta per cento". 

 

 Art. 19 

 Associazioni sportive dilettantistiche 

 

 1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, 

le parole: "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 

dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante 

disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive 

dilettantistiche, e" sono soppresse. 

 

 Art. 20 

 Modifica dell'atto di recupero 

 

 1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 

dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," sono aggiunte le 


seguenti: "nonche' per il recupero delle relative sanzioni e 

interessi". 

 

 Art. 21 

 Violazioni in materia di certificazione unica 

 

 1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

 a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto legislativo 

18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un 

massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta"; 

 b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la 

certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal 

termine previsto nel primo periodo, la sanzione e' ridotta a un 

terzo, con un massimo di euro 20.000.". 

 

 Art. 22 

 Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti 

 e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale 

 

 1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo 

di euro 50.000 per soggetto terzo"; 

 b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la 

comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla 

scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un terzo, con 

un massimo di euro 20.000.". 


 Art. 23 

 Violazioni degli obblighi di comunicazione 

 al Sistema tessera sanitaria 

 

 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, 

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, 

tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si 

applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a 

quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata 

comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione 

dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla 

scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle 

Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la 

comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla 

scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo 

di euro 20.000.». 

 

 Art. 24 

 Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche 

 del CAF o del professionista 

 

 1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura prevista 

dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del 

minimo". 

 

 

 


 Art. 25 

 Procedimento di computo in diminuzione 

 delle perdite in accertamento 

 

 1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 

«Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente 

decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui 

al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di 

accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori 

imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui 

al periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere che 

siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, 

fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve 

presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione 

dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine 

di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per 

l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta 

giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore 

imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e 

comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla 

presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite 

pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data 

di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi 

dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 

 2. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, 

dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fatte salve le 

previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il 

contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in 


diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma 

dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro 

importo.». 

 3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 

«3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori 

imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma 

dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 

40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del 

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 

9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, 

l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle 

perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello 

scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi 

del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente 

decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo 

delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di 

rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla 

rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del 

presente decreto.». 

 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da 

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di 

presentazione dell'istanza di cui ai precedenti commi, nonche' le 

conseguenti attivita' dell'ufficio competente. 


 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 

1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, 

alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui 

all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600. 

 

 Art. 26 

 Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro 

 

 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. 

Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i 

cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni 

da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.». 

 

 Art. 27 

 Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale 

 

 1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 

1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle 

seguenti: "centoventi giorni". 

 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se 

la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono 

effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica 

la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento 

dell'ammontare delle imposte dovute."; 

 b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro 

milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000, 


ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non 

superiore a trenta giorni.". 

 

 Art. 28 

 Modifiche in materia di imposta 

 sulle successioni e donazioni 

 

 1. All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto 

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "da lire 

cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: 

"da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo il secondo periodo sono 

aggiunti i seguenti: "Se la dichiarazione e' presentata con un 

ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione 

amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare 

dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta 

imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 

500.". 

 

 Art. 29 

 Modifiche in materia di imposta di bollo 

 

 1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire 

quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 

200"; 

 b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il 

seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un 

ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione 

amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare 


dell'imposta dovuta.". 

 

 Art. 30 

 Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti 

 

 1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1: 

 1) nel primo periodo, le parole: "lire un milione" sono 

sostituite dalle seguenti: "euro 500"; 

 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione e' 

dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non 

ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo."; 

 b) al comma 2: 

 1) nel primo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono 

sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 

 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la 

dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 

del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, 

da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di 

ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine 

della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non 

superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 

cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un 

minimo di 150 euro."; 

 c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "non documentato" 

sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500". 

 2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1, le parole: "lire cinquecentomila a lire due 


milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000"; 

 b) il comma 4 e' abrogato. 

 

 Art. 31 

 Modifiche in materia di fatture 

 per operazioni inesistenti 

 

 1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Se 

il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, 

ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le 

imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e' 

dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle 

indicazioni della fattura.". 

 

Titolo III 
Decorrenza degli effetti, 
abrogazioni e disposizioni finanziarie 

 

 Art. 32 

 Decorrenza degli effetti e abrogazioni 

 

 1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si 

applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti 

disposizioni: 

 a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446; 

 b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, 

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 


n. 2; 

 c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241; 

 d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23; 

 3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" 

sono soppresse. 

 

 Art. 33 

 Disposizione finanziaria 

 

 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 40 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede 

mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui 

all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, 

n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano il monitoraggio degli 

effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla 

rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel 

caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento 

rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze 

presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le 

cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il 

mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 


italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 

 


Avv. Antonino Sugamele

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