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Sentenza

In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale.Organizzazione d...
In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale.Organizzazione delle Agenzie
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 (S.O. n. 55) 

Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle 

agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), 

della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00168) 

Vigente al: 22-10-2015 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

 Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata 

conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema 

fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in 

particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera h), con il quale il 

Governo e' delegato a procedere alla revisione della disciplina 

dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze 

di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento 

dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' ai fini di una 

piu' razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 

 Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per 

materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica; 

 Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, 

secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri 

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 

 Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni 


parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge 

n. 23 del 2014; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 

riunione del 22 settembre 2015; 

 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

 E m a n a 

 il seguente decreto legislativo: 

 

 Art. 1 

 Disposizioni in materia 

 di riorganizzazione delle agenzie fiscali 

 

 1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie 

strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento 

ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con 

l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie 

all'impiego di nuove e piu' avanzate forme di comunicazione con il 

contribuente, contribuendo a una maggiore competitivita' delle 

imprese italiane e favorendo l'attrattivita' degli investimenti in 

Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio 

nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito 

dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, 

la riduzione della invasivita' dei controlli e dei connessi 

adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, 

sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie 

orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione 

prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi 


tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, 

nonche' i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel 

quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro 

dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 

59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

 2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e 

favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate 

ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie 

fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento 

spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia 

dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle 

frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle 

disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione 

della legge 11 marzo 2014, n. 23. 

 3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le 

convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia 

fiscale: 

 a) indicatori della produttivita', qualita' e tempestivita' 

dell'attivita' svolta nelle aree di operativita'; 

 b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza 

gestionale. 

 4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in base ai 

seguenti criteri generali: 

 a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 

212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione gia' in 

possesso dell'amministrazione finanziaria; 

 b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle 

attivita' volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire 

a una maggiore competitivita' delle imprese italiane e a favorire 


l'attrattivita' degli investimenti in Italia per le imprese estere 

che intendono operare nel territorio nazionale, nonche' delle 

attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione 

fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva 

esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio; 

 c) tempestivita' delle direttive adottate a seguito di mutamenti 

legislativi e della giurisprudenza di legittimita' che possano 

incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza 

a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali. 

 5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la 

redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli 

indicatori di rischio di non conformita' di ciascuna agenzia fiscale. 

 6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni 

di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

 7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento 

all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli 

obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di 

strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito 

derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento spontaneo 

degli obblighi fiscali e dell'attivita' di controllo fiscale, ivi 

compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il 

rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 

marzo 2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei risparmi di 

spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il 

disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di 

crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli 

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 

sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la 


quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo 

di neutralita' finanziaria relativamente al previgente sistema. In 

forza di tale vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 

2016 l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media 

degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in 

applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto 

legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del 

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, 

comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive 

modificazioni. In relazione al vincolo di neutralita' finanziaria 

relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla 

realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al 

primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, 

con riferimento all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 

1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento 

dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione 

di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal 

citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita' 

delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i 

finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero 

dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di 

oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del 

Corpo della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto dal medesimo 

articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero 

dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente 

con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 


del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 

nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del 

decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione 

e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie 

fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione 

del trattamento accessorio collegato alla performance del personale 

dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al 

comma 1. 

 8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono 

di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale 

di livello non generale e personale non dirigente previsto 

dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente 

le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima 

disposizione. 

 9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 

10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, 

computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle 

agenzie stesse relativa a tali posizioni. 

 10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 

8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente 

di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in 

proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi. 

 11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le 

attivita' dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata 

Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per 

specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento 


delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente 

complessivo ivi previsto. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 

 


Avv. Antonino Sugamele

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