In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale.Organizzazione delle Agenzie
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 (S.O. n. 55)
Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h),
della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00168)
Vigente al: 22-10-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata
conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in
particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera h), con il quale il
Governo e' delegato a procedere alla revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze
di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento
dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' ai fini di una
piu' razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge
n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni in materia
di riorganizzazione delle agenzie fiscali
1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie
strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento
ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con
l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie
all'impiego di nuove e piu' avanzate forme di comunicazione con il
contribuente, contribuendo a una maggiore competitivita' delle
imprese italiane e favorendo l'attrattivita' degli investimenti in
Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio
nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito
dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre,
la riduzione della invasivita' dei controlli e dei connessi
adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico,
sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie
orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione
prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi
tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale,
nonche' i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel
quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro
dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo
59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e
favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate
ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie
fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento
spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia
dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle
frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle
disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione
della legge 11 marzo 2014, n. 23.
3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le
convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia
fiscale:
a) indicatori della produttivita', qualita' e tempestivita'
dell'attivita' svolta nelle aree di operativita';
b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza
gestionale.
4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in base ai
seguenti criteri generali:
a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n.
212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione gia' in
possesso dell'amministrazione finanziaria;
b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle
attivita' volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire
a una maggiore competitivita' delle imprese italiane e a favorire
l'attrattivita' degli investimenti in Italia per le imprese estere
che intendono operare nel territorio nazionale, nonche' delle
attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva
esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;
c) tempestivita' delle direttive adottate a seguito di mutamenti
legislativi e della giurisprudenza di legittimita' che possano
incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza
a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.
5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la
redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli
indicatori di rischio di non conformita' di ciascuna agenzia fiscale.
6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni
di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento
all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli
obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di
strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento spontaneo
degli obblighi fiscali e dell'attivita' di controllo fiscale, ivi
compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il
rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11
marzo 2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei risparmi di
spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di
crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la
quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo
di neutralita' finanziaria relativamente al previgente sistema. In
forza di tale vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno
2016 l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media
degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in
applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3,
comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. In relazione al vincolo di neutralita' finanziaria
relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla
realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al
primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali,
con riferimento all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016,
le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del
1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento
dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione
di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal
citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita'
delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i
finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di
oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del
Corpo della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto dal medesimo
articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente
con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione
e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie
fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione
del trattamento accessorio collegato alla performance del personale
dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al
comma 1.
8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono
di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale
di livello non generale e personale non dirigente previsto
dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente
le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima
disposizione.
9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il
10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale,
computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle
agenzie stesse relativa a tali posizioni.
10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente
di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in
proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.
11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le
attivita' dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata
Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per
specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento
delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente
complessivo ivi previsto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015
09-10-2015 09:12
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