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Sentenza

In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale. Evasione ed ero...
In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale. Evasione ed erosione fiscale.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160; G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 (S.O. n. 55) 

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino 

delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione 

degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00171) 

Vigente al: 22-10-2015 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

 Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata 

conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema 

fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in 

particolare, gli articoli 3 e 4, con i quali il Governo e' delegato a 

introdurre norme tese a definire una metodologia di rilevazione 

dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata 

sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli 

acquisiti dall'anagrafe tributaria, a redigere un rapporto annuale 

sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, nonche' a 

introdurre la redazione di un rapporto annuale, allegato al disegno 

di legge di bilancio, sulle spese fiscali, eventualmente prevedendo 

l'istituzione di una commissione di esperti, nonche' norme dirette a 

ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in 

tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate 

esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una 

duplicazione; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 

 Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei 


deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 

agosto 2015, della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione 

della Camera dei deputati del 15 luglio 2015 e della 5ª Commissione 

Bilancio Senato del 5 agosto 2015; 

 Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, 

secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri 

parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 

 Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni 

parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 

23 del 2014; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 

riunione del 22 settembre 2015; 

 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

 E m a n a 

 il seguente decreto legislativo: 

 

 Art. 1 

 Monitoraggio delle spese fiscali 

 e coordinamento con le procedure di bilancio 

 

 1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo 

il comma 5, e' inserito il seguente: 

 « 5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata 

altresi' da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli 

interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in 

tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate 

esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi 


di spesa aventi le stesse finalita', che il Governo intende attuare 

con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi 

di cui al precedente periodo resta ferma la priorita' della tutela 

dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese 

minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle 

persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio 

artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonche' 

dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le 

quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto 

di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o 

conferma.». 

 2. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e degli scaglioni,» 

sono inserite le seguenti: «le norme necessarie alla eliminazione, 

riduzione o modifica delle spese fiscali e»; 

 b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 

 «3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione 

delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), sono 

attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione 

fiscale.». 

 3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 11, lettera a), le parole: «, nonche' gli effetti 

connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata 

indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o 

riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura 

delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e 

degli obiettivi perseguiti» sono soppresse; 

 b) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 


 «11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e' allegato un 

rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di 

esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta 

ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, 

con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e 

nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e' 

accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della 

tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione 

degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono 

raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne 

caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese 

fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento 

modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera 

anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le 

spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata 

in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i 

programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e analizza gli 

effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le 

ricadute sul contesto sociale.». 

 4. Per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b), il 

Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti 

nelle materie economiche, statistiche, fiscali o 

giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero 

dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero 

dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione 

nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della 

Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 


Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori 

universitari. La Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti 

delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle 

organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale e 

delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a 

qualunque titolo, non da' diritto a compensi, emolumenti o altre 

indennita', ne' a rimborsi di spese. 

 

 Art. 2 

 Monitoraggio dell'evasione fiscale 

 e coordinamento con le procedure di bilancio 

 

 1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

come modificato dall'articolo 1, e' inserito il seguente: 

 «Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva). 

- 1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 

dell'articolo 10-bis, e' presentato un rapporto sui risultati 

conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e 

contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonche' 

tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in 

particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate 

e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla 

base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di 

gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione 

all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, 

altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e 

contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli 

obiettivi. 

 2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite 

all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai 


risultati dell'attivita' di contrasto e prevenzione dell'evasione 

fiscale e contributiva, nonche' di miglioramento dell'adempimento 

spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle 

necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla 

riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, 

sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le 

cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati 

dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo. 

 3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che e' 

corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie 

utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in 

relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio 

territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e 

sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione 

istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

 4. La Commissione redige una Relazione annuale sull'economia non 

osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente anche 

una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le 

stime e finalizzata a: 

 a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non 

osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola 

la redazione dei conti economici nazionali; 

 b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e 

contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle 

entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima 

disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e 

dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a 

tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i 

dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe 

tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e 


adeguatamente pubblicizzati; 

 c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e 

contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico; 

 d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per 

contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonche' 

quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi 

fiscali e contributivi; 

 e) valutare i risultati dell'attivita' di contrasto e 

prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo; 

 f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione 

fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a stimolare 

l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi. 

 5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione 

fiscale e contributiva, di cui al comma 4, lettera b), nella 

Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione 

del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le 

imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime 

di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali 

di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano: 

 a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel 

calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione; 

 b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base 

alle dichiarazioni; 

 c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive 

dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di 

contabilita' nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario 

ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 

11-bis, e la parte residua di tale divario, che viene attribuita 

all'occultamento di basi imponibili; 


 d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili 

all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate 

effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto 

adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui 

al citato articolo 21, comma 11-bis. 

 6. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento 

dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), sono 

misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti 

dalle complessive attivita' di verifica e accertamento effettuate 

dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5, 

lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, 

correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei 

contribuenti, che e' approssimato dalla variazione, rispetto all'anno 

precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate 

e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di 

cui al comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno 

precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili 

all'evasione, di cui al comma 5, lettere a), b) e d). Nella 

valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto 

all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del 

quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilita' 

nazionale. Si da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5, 

lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in 

valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, 

applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta, 

categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione 

territoriale.». 

 2. La Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal comma 1 e' composta da 

quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, 


lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del 

Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti 

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante 

dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni 

italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante 

della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione 

puo' avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di 

categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali 

piu' rappresentative a livello nazionale e delle associazioni 

familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, 

non da' diritto a compensi, emolumenti o altre indennita', ne' a 

rimborsi di spese. 

 3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comma 3, 

dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 

 «b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione 

dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a 

stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e 

contributivi.». 

 

 Art. 3 

 Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione 

 

 1. La destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla 

revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera 

b), dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e 

successive modificazioni, al Fondo per la riduzione della pressione 

fiscale, si applica a partire dalla manovra triennale di finanza 


pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo il diverso 

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, 

riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di 

legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano con effetto 

dal 1° gennaio 2016. Con la medesima decorrenza, il comma 36.1. 

dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' 

abrogato. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 

 


Avv. Antonino Sugamele

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