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Sentenza

Equitalia può notificare la cartella esattoriale anche tramite raccomandata con ...
Equitalia può notificare la cartella esattoriale anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 24 marzo 2015, n. 5898
Presidente Bucciante – Relatore Nuzzo

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15.1.2009 L.G.G. proponeva opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , avente ad oggetto il pagamento di una contravvenzione al codice stradale ed iscritta a ruolo dalla prefettura di Nuoro; assumeva l'infondatezza nel merito della pretesa oltreché l'irregolarità della notifica, la carenza di sottoscrizione della cartella esattoriale e la mancata notifica del verbale di accertamento. Si costituiva in giudizio Equitalia Sardegna s.p.a. eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione anziché in quelle prevista dagli artt. 22 e segg. L. n. 689/1981; sosteneva, peraltro,la validità della notifica della cartella esattoriale perché avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 26 D.P.R. 602/1973 ed, in ogni caso, per aver raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c..
Con sentenza 11.5.2009 il Giudice di Pace di Nuoro accoglieva l'opposizione, ritenuta la nullità della notifica effettuata da Equitalia Sardegna perché effettuata mediante lettera raccomandata senza la relata di notifica, in violazione degli artt. 137 e segg, c.p.c.; condannava in solido l'U.T.G. - Prefettura di Nuoro, in persona del Prefetto p.t., e la società Equitalia Sardegna s.p.a. alle spese del procedimento.
Avverso tale sentenza Equitalia Sardegna s.p.a. propone ricorso per cassazione formulando due motivi.
Resiste con controricorso L.G.G. .

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce:
1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973; art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 137 e segg. c.p.c., poiché,secondo il disposto dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, la notifica della cartella esattoriale "può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento"; eventuali vizi della notificazione della cartella esattoriale dovevano, peraltro, ritenersi sanati, ex art. 156 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
La censura si conclude con il quesito: se, in virtù di quanto disposto dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento è da ritenersi valida; se, in ogni caso, la notifica a mezzo posta è da considerarsi valida avendo l'atto raggiunto il suo scopo, sanando ogni eventuale irregolarità della notificazione della cartella di pagamento,posto che il destinatario aveva avuto completa notizia con il ritiro diretto della cartella; 2) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove il Giudice di Pace aveva ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata, benché non esperita nella forme del ricorso ex art. 23 L. n. 689/81, applicabile allorché, come sostenuto dallo stesso opponente, la cartella esattoriale è emessa senza essere preceduta dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione né da alcun avviso di accertamento.
Va innanzitutto esaminato, per ragioni di logica priorità, il secondo motivo di ricorso attinente all'ammissibilità del ricorso. La censura è infondata e va, pertanto, respinta. Il ricorso è ammissibile in quanto si tratta di opposizione all'esecuzione secondo il disposto di cui art. 616 c.p.c., nel testo vigente all'epoca, come modificato, con decorrenza dal 1 marzo 2006fdalla L. 24.2.2006, n. 52 che va applicato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alle sentenze rese in primo grado a far tempo dal 1 marzo 2006 (Cass. n. 20414/2006; n. 9591/2011; n. 3688/2011) e che all'art. 14 sancisce, per i giudizi di opposizione all'esecuzione decisi con provvedimento pubblicato a partire dal 1.3.2006, l'inappellabilità della sentenza in quanto soggetta al ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. Nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11.5.2009 e, pertanto, correttamente, avverso la stessa è stato proposto ricorso per cassazione. Va aggiunto che il ricorso riguarda soltanto questioni relative all'opposizione all'esecuzione ed in tal senso è stata qualificata dal giudice a quo.
Va escluso, peraltro, il difetto di autosufficienza del motivo (eccepito dal controricorrente), avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento del vizio di motivazione dedotto che consentono di individuare eventuali incongruenze logico-motivazionali.
Merita accoglimento la prima censura, posto che la notifica della cartella esattoriale ha comunque raggiunto lo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché il destinatario ha avuto completa notizia della cartella in questione con il ritiro diretto della stessa ed avendo proposto tempestivo ricorso, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa. Al riguardo le S.U. di questa Corte (V. Cass. n. 19854/04) hanno affermato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c. e, quindi, l'art. 160 c.p.c. che, attraverso il rinvio al disposto dell'art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa "mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Secondo una recente pronuncia di questa Corte,inoltre, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata dì notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, che prescrive tale l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in regione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 16949/2014).
In conclusione, accolto il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di Pace di Nuoro in persona di diverso giudicante che dovrà uniformarsi al principio sopra esposto e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di Pace di Nuoro, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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