Disegno di legge di Stabilità 2016: novità lavoratori dipendenti e datori di lavoro
Il Governo ha approvato lo scorso 15 ottobre il Disegno di legge di Stabilità 2016 ed il testo attualmente è passato all'esame del Parlamento per la sua approvazione entro la fine dell'anno. In questa scheda si riepilogano le novità previste nel DDL stabilità 2016 con riguardo ai lavoratori dipendenti ed ai datori di lavoro.
LE NOVITA' DAL DDL STABILITA' 2016 PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED I DATORI DI LAVORO
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ
(art. 12,DDL stabilità 2016)
Viene previsto che, salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente, le somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 (o € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000.
Inoltre, il Ddl stabilisce che i fringe benefit di cui all'art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti ed i beni ceduti ed i servizi prestati ad essi, se complessivamente di importo non superiore a € 258, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, anche se fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.
Un apposito DM, da emanare entro il 1° marzo 2016, definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e le modalità attuative della nuova disposizione.
La Legge di Stabilità 2016 modifica, inoltre, il comma 2 dell'art. 51 del TUIR, per cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
• “l'utilizzazione da parte dei lavoratori e di familiari indicati nell'articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”;
• “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”;
• “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”
Infine è aggiunto il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale:
L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
AUMENTO DETRAZIONE IRPEF REDDITI DA PENSIONE
(art. 19, comma 5,DDL stabilità 2016)
A seguito delle modifiche alle lett. a) e b) di cui al comma 3 dell'art. 13 del TUIR, viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo è così aumentata:
• € 1.783 (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in luogo di € 7.500);
• € 1.255, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250 (in luogo di € 7.500) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 del citato art. 13, è previsto l'aumento delle detrazioni relative ai redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni, che spettano nella seguente misura:
• € 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di € 7.750);
• € 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000.
730 PRECOMPILATO
(art. 49,commi 1-3, 5 e 7,DDL stabilità 2016)
Come era stato già preannunciato dall'Agenzia delle Entrate, dal prossimo anno (modello 730/2016 - redditi 2015), nella dichiarazione precompilata, confluiranno anche i dati delle spese sanitarie registrate con il sistema "Tessera Sanitaria" ed i dati dei rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori ed i pensionati.
Ciò sarà possibile grazie all'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate ha già definito le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie con il provvedimento del 31 luglio 2015 (pubblicato il 3 agosto 2015). In particolare, sono previsti 3 passaggi:
• i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie come il test per la glicemia), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata; il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate i dati dal 1° marzo di ogni anno;
• successivamente, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;
• infine, il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.
Ora, il testo del Ddl Stabilità 2016 inserisce, tra i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
Viene introdotto a regime tale obbligo di comunicazione dei dati sanitari. Inoltre, tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.
Con la modifica dell'art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/1991, viene disposto che:
• tra i soggetti tenuti all'invio dei dati entro il 28.02 sono ricompresi gli Enti, le Casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione all'Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati;
• vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati (deducibili o detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.
Al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati trasmessi, viene meno l'obbligo di includere nello spesometro le informazioni già inviate al Sistema Tessera Sanitaria.
Viene stabilito che, nei casi in cui il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale, lo stesso è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).
MODELLO 770 E CU
(art. 49,comma 4,DDL stabilità 2016)
E' stabilito che, con la Certificazione Unica da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 07.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, dovranno essere comunicati anche:
“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata”.
L'invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. Pertanto, se con la presentazione della nuova CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora da esporre nel mod. 770, viene meno l'obbligo di presentare tale modello.
L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova CU.
DETRAZIONE IRPEF SPESE FUNEBRI E SPESE UNIVERSITARIE
(art. 49, comma 6,DDL stabilità 2016)
Modificando l'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, viene stabilito che le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento morte verificatosi nell'anno. La detrazione è ora riconosciuta per la “morte di persone”, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di parentela tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa.
Con riguardo alla detrazione IRPEF per le spese di istruzione secondaria e universitaria (art. 15, comma 1, lett. e), TUIR), è prevista l'emanazione di un apposito DM con il quale stabilire annualmente per ciascuna Facoltà universitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
03-12-2015 14:38
Richiedi una Consulenza