Deduzioni e detrazioni. Le ultime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per spese mediche. Alcune spese di fatto rientrano tra gli oneri detraibili, se opportunamente documentate.
L'Amministrazione Finanziaria con un nuovo documento di prassi (circolare 17/E del 24 aprile 2015) risolve alcune questioni interpretative in materia di IRPEF, recentemente sollevate all'interno del Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.
I temi. Il documento, piuttosto corposo, è suddiviso in quattro macro-argomenti: spese sanitarie, spese di istruzione, spese per il recupero del patrimonio edilizio e un argomento residuale dedicato alle questioni varie.
Spese mediche. In particolare, per quanto riguarda le detrazioni relative alle spese mediche vengono trattate quattro casistiche specifiche, con le quali si ribadisce quando tali spese siano da considerarsi oneri detraibili.
In particolare, per le prestazioni erogate da massiofisioterapisti, sono ritenute detraibili, anche se non anticipate da prescrizione medica, al pari di quelle erogate da altre figure professionali sanitarie, purché incluse nell'elenco pubblicato con D.M. 29 marzo 2001; ovvero, nel caso specifico, anche per i professionisti in possesso del solo diploma di formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999.
In caso di prestazioni odontoiatriche le cui fatture presentino una generica descrizione quale “ciclo di cure medico-odontoiatriche specialistiche”; tali oneri saranno comunque detraibili ai fini IRPEF ancorché la descrizione non adempia a quanto richiesto dall'art. 21 D.P.R. n. 633/72.
In caso di spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, all'interno di un percorso di procreazione assistita, tali oneri sono da considerarsi detraibili in quanto, come stabilito dal Ministero della Salute, rientrano tra le prestazioni di cura o di prevenzione per la tutela della salute della donna.
Trasporto di disabili. Infine, viene chiarita la questione riguardante i contributi erogati alle ONLUS quale corrispettivo per il trasporto di disabili, ovvero che tali importi rientrano tra le spese sanitarie detraibili, purché il contribuente si faccia rilasciare regolare fattura relativa alla prestazione.
(Fonte: www.fiscopiu.it)
03-05-2015 11:33
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