Deduzione per gli immobili destinati a locazione.
Il provvedimento risponde alla necessità di fornire ai contribuenti un'informazione completa sui soggetti legittimati, sui titoli abilitanti, sui termini previsti e sugli adempimenti amministrativi doverosi al fine di usufruire della deduzione prevista dal d. l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014.
L'art 2 del provvedimento di fresca pubblicazione dispone, infatti, che alle persone fisiche, non esercenti attività commerciale, che acquistino (nel periodo di tempo tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017) delle unità immobiliari a destinazione residenziale, sia di nuova costruzione invendute, sia oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, venga riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile .
L'art 1 del provvedimento chiarisce cosa debba intendersi per unità immobiliari invendute, facendo riferimento a quelle unità immobiliari già, interamente o parzialmente, costruite o munite di titolo abilitativo edilizio, alla data del 12 novembre 2014; rientrano nella previsione normativa, anche gli immobili per cui sia stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione.
La deduzione di cui sopra è previste per l'acquisto di unità abitative dotate di certificato di agibilità.
Il decreto chiarisce che tali sgravi spettano al proprietario dell'unità immobiliare anche nell'ipotesi in cui la stessa venga concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati, purchè operino, da almeno dieci anni, nel settore dell'alloggio sociale.
Gli sgravi sono riconosciuti una sola volta per ogni singolo immobile e non sono cumulabili.
In caso di trasferimento dell'immobile locato, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale può essere trasferita, per la parte residua, al nuovo soggetto proprietario, qualora sia in possesso dei requisiti di legge.
05-12-2015 05:14
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