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Sentenza

Se è la Pubblica Amministrazione che ritarda il rilascio della concessione edili...
Se è la Pubblica Amministrazione che ritarda il rilascio della concessione edilizia al contribuente è illegittima la revoca dell'agevolazione fiscale per inadempienza del Comune.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 marzo – 9 aprile 2014, n. 8392
Presidente Cicala – Relatore Iacobellis

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione dell'art. 1 tariffa parte I nota 2 bis dpr 131/86 laddove la CTR ha ritenuto non decaduto il contribuente dai benefici fiscali per l'ingiustificato ritardo della P:A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie preliminari alla variazione catastale.
La censura è infondata. I principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria (art. 10, L. 212/2000) impongono di accertare se il superamento del termine sia conseguente a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio delle necessarie autorizzazioni, dovendo peraltro il contribuente dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la necessaria certificazione in tempo utile ( vedi con riferimento alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, ex legge 6 agosto 1954, n. 604 Sez. 5, Sentenza n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, Sentenza n. 9159 del 16/04/2010). Tali principi risultano osservati dalla CTR laddove ha rilevato la esclusiva responsabilità del Comune di Lecco nel rilasciare - dopo 25 anni - le autorizzazioni necessarie, tempestivamente richieste dal contribuente.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del A. B. delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 2.600,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del A. B. spese del grado che si liquidano in complessivi € 2.600,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'immigrazione
Avv. Antonino Sugamele

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