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Sentenza

Nel caso in cui il contribuente abbia documentato di aver richiesto il rimborso ...
Nel caso in cui il contribuente abbia documentato di aver richiesto il rimborso IVA con istanza non presentata tardivamente l'Ufficio avrà l'obbligo di rimborsargli quanto richiesto ove ne sussistano le condizioni.
Milano il 4 marzo 2014.Sentenza n. 3511 dell' 8 aprile 2014 (ud 4 marzo 2014) - della Commiss. Trib. Prov., Milano, Sez. XXV - Pres. Luigi Verniero - Rel. Alessandro Di Nunzio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

VENTICINQUESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

VERNIERO LUIGI - Presidente

DI NUNZIO ALESSANDRO - Relatore

BARBATA AGOSTINO MARIA CALOG - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3481/11

depositato il 03/03/2011

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB, I.V.A. 1993

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

MONESYS S.P.A.

VIA MORELLO N 3 93012 GELA CL

difeso da:

NASTASl DOTT. MARCO VALERIO QUARTO

VIA VENEZIA N. 369 90030 SANTA CRISTINA GELA PA

OGGETTO DELLA DOMANDA

-- Ricorso N. 3481/11 R.G.R. avverso silenzio rifiuto istanza rimborso IVA, anno 1993 dell'Ag. Entrate Dir. Prov. II di Milano.

-- Ricorrente: Monesys Spa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Si e' costituita l'Ag. Entrate, rappresentata dai Dott. Carifano e Dott. Mondadi che chiedono il rigetto del ricorso.

E' presente il difensore della ricorrente, Dott. Nastasi che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il Relatore illustra i motivi della controversia.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente, in data 08/03/1994, ha presentato la dichiarazione IVA anno 1993, evidenziando un credito IVA di L. 63.313.000 di cui L. 60.801.000 chieste a rimborso.

In data 10/06/1998 per mezzo di lettera raccomandata R.R. la contribuente sollecitava l'Ufficio IVA ad eseguire il rimborso, interrompendo i termini prescrizionali.

In data 16/06/2005, con raccomandata R.R. è stato risollecitato l'Ufficio IVA ad eseguire il rimborso dell'anno 1993, oppure, alternativamente, I riconoscimento del credito in dichiarazione, interrompendo ancora i termini prescrizionali.

Non ricevendo risposte dall'Ufficio IVA, in data 30/09/2010, la contribuente ha riproposto una istanza di rimborso IVA per l'anno 1993. per il complessivo ammontare di Euro 31.401,00, Perfezionatosi il silenzio rifiuto è stata adita questa Commissione per veder riconosciuto il diritto al rimborso.

Si è costituito l'Ufficio che afferma essere onere della ricorrente dimostrare l'indebito e conseguentemente l'esistenza del credito, ed eccepisce anche la decadenza della ricorrente a poter richiedere il rimborso oltre il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dell'ar. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, ed a causa del mancato rispetto di detto termine ha denegato il rimborso.

La ricorrente ha allegato al ricorso:

- istanza di rimborso IVA e ricevuta di presentazione;

- dichiarazione IVA anno 1993;

- lettere raccomandate inviate in date 10/06/1998 e 16/06/2005; sentenze della Corte di Cassazione pronunciate sulla materia;

- visura camerale.

Il ricorso merita accoglimento.

La ricorrente ha documentato di aver richiesto il rimborso con la dichiarazione IVA anno 1993 e non già con una istanza presentata tardivamente, come affermato dall'Ufficio.

La condotta dell'Ufficio appare essere, non solo speciosa perché priva di presupposto, ma anche fondata su false affermazioni che devono ritenersi fuorvianti ai fini del giudizio e finalizzate a favorire un indebito arricchimento dell'erario.

Le gravi omissioni di mancata esecuzione del rimborso costituiscono anche procurato danno sia alla parte contribuente che all'erario dello Stato che dovrà assolvere il pagamento di notevoli interessi.

Non si comprende cosa debba dimostrare parte contribuente in ordine all'effettività del rimborso che è stato richiesto con la dichiarazione IVA anno 1993 e che non risulta essere stata rettificata dall'Ufficio.

Il Collegio accoglie il ricorso e ordina il rimborso del credito IVA oltre interessi di legge

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in Euro 2.500,00.



P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in Euro 2.500,00 e ordina il rimborso di quanto dovuto oltre agli interessi di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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