L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dellUfficio od altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Sentenza n. 195 del 24 aprile 2014 (ud 11 marzo 2014) - della Commiss. Trib. Prov., Reggio Emilia, Sez. III - Pres. Marco Montanari - Rel. Elisabetta Mainini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
TERZA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
MONTANARI MARCO - Presidente
MAININI ELISABETTA - Relatore
GIANFERRARI VENTURINO IVAN - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/13
depositato il 16/10/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA
proposto dal ricorrente:
(...)
(...)
difeso da:
(...)
(...)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. (...) ricorre nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Reggio Emilia avverso l'avviso di accertamento n.(...), emesso ex art. 38, 4. comma D.P.R. n. 600 del 1973 per anno d'imposta 2008, di un reddito imponibile ai fini IRPEF di Euro 39.656,96 con maggiore imposta di Euro 10.301,00 oltre addizionali regionale e comunale e sanzioni per Euro 12.054,00.
L'Agenzia delle Entrate nell'atto impugnato determina il reddito considerando quali beni sinteticamente rilevanti la residenza principale, sulla quale è acceso un mutuo e tre autovetture di cui una intestata al coniuge, procedendo a determinare sinteticamente il reddito sulla base degli importi e coefficentiprevisti dal D.M. 10 settembre 1992 nella misura di cui sopra col riconoscimento alla sulla base della documentazione prodotta nel corso de contraddittori, della disponibilità complessiva e l'utilizzo di una somma pari ad Euro 26.359,60.
Il ricorrente eccepisce in via pregiudiziale l'illegittimità dell'atto in quanto basato su disposizioni indici e parametri illegittimi perché in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; l'illegittimità del metodo sintetico e dei decreti ministeriali applicativi che determinerebbero il reddito automaticamente prescindendo dalla reale capacità contributiva del soggetto;
l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per sottoscrizione da soggetto non legittimato e/o mancanza di valida sottoscrizione in violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973;
Nel merito deduce l'infondatezza dell imputazioni reddituali, inattendibili, ingiustificate e contraddittorie nella motivazione rispetto ai dati forniti in sede di contaddittorio e un'errata applicazione circa i conteggi sul possesso al 50% dell'abitazione principale ed allo scorretto calcolo delle autovetture in numero di 3 invece del numero corretto di 2.
Chiede conseguentemente che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
L'Agenzia si costituisce in giudizio riportandosi sostanzialmenet alle motivazione dell'atto impugnato chiedendo il rigetto del ricorso e condanna alle spese; con successivo deposita allegati tra cui " Atto dispositivo n. 5/2012 della Direzione provinciale di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate- Attribuzione delle deleghe di firma. Modifiche", documento completo esclusivamente nella sola pag 1.
Motiva
L'atto impugnato è stato sottoscritto dal capo area Persone Fisiche ed Enti non commerciali***2*** e non dal Direttore provinciale, ma l'asserita delega richiamata (pag.18), non è stata allegata impedendo di fatto ogni possibile controllo circa la validità della stessa e di conseguenza dell' atto notificato.
Sul punto la Cassazione si è espressa con costante orientamento ( cfr. sent.n.17400/2012; sent. n. 14942/2013) nel senso di ritenere in base agli art. 42, comma primo e terzo D.P.R. n. 600 del 1973 nulli gli atti tutte le volte che gli avvisi non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente di questo, "la sottoscrizione dell'avviso di accertamento - atto della P.A. a rilevanza esterna - da parte di funzionario diverso (il capo dell'ufficio emittente)da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'artr. 42, commi primo e terzo citato" ( Cass 14195/2000). Conferma tale orientamento col riaffermare che: " L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dellUfficio od altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare, ma di un funzionario, quale il direttore tributario di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio.( Cass. 17400/12).
Da questo consolidato orientamento deriva che nell'individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'avviso di accertamento, sulla base dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, spetta all'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere con la presenza dell'eventuale delega: "in caso di contestazione, incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546." ( Cass 14942/13).
Se si applicano i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne l'illegittimità dell'atto impugnato e la fondatezza della domanda di ricorso perché l'Agenzia non ha prodotto un valido documento che attesti pienamente la legittimità della delega conferita; infatti la copia dell'atto prodotto ( " Atto dispositivo n.5/2012- Attribuzione delle deleghe di firma. Modifiche") è praticamente in bianco, del tutto laconico e vuoto nelle otto facciate, ad eccezione della prima.
Nel frontespizio si dà atto di una delega, generale?, di firma e responsabilità per i procedimenti rientranti in tre macro attività, ma nelle pagine successive l'atto risulta privo di qualsiasi indicazione degli estremi sostanziali della delega e "nullo" in quelle determinazioni che possano dar conto della legittimità della stessa in termini di quali atti e provvedimenti delegati è stato conferito nominativamente il potere di firma e/o gli eventuali limiti ad esso conferito, in termini della data di rilascio, di limiti temporali o quantitativi in materia di imponibile.
Quell'atto non è pertanto utilizzabile come prova dell'esistenza di una delega direttoriale legittimamanete conferita, con la conseguenza che l'avviso di accertamento è da considerarsi privo di valida sottoscrizione e pertanto radicalmente nullo. Il ricorso va pertanto accolto e l'atto impugnato annullato; le spese del giudizio, quantificate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato; le spese di giudizio quantificate in Euro 1.500,00( milecinquecento) seguono la soccombenza.
Reggio Emilia, il 11 marzo 2014.
21-05-2014 22:20
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