Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Tributarista Trapani

Sentenza

Il contribuente può opporsi al silenzio rifiuto dell’A.F. all’istanza di rimbors...
Il contribuente può opporsi al silenzio rifiuto dell’A.F. all’istanza di rimborso del credito di imposta anche prima di 4 anni, periodo che ha, a disposizione, l’A.F. per il controllo formale o cartolare di Unico
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 8 ottobre – 4 novembre 2014, n. 23506
Presidente Cicala – Relatore Iacobellis

Svolgimento del processo

La controversia promossa da S.A. contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnazione del silenzio rifiuto dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso Irpef 2006 - presente nella dichiarazione dei redditi Unico 2007- , e di cui all'istanza di liquidazione del 24/6/2008. La CTR, con la decisione in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 248/62/2010 - che ne aveva respinto il ricorso- sul rilievo che la dichiarazione unico 2007 non risultava presentata secondo le risultanze dell'anagrafe tributaria; per la formazione del silenzio rifiuto era necessaria la presentazione di apposita istanza con allegazione della dichiarazione e della relativa ricevuta ; che non essendosi formato il silenzio rifiuto il contribuente non poteva proporre ricorso; che " anche a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata", il ricorso non poteva essere presentato prima del termine di anni quattro dalla dichiarazione di cui all'art. 43 del dpr 600/73, norma che fissa i termini per il potere accertativo. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. La causa, già chiamata in camera di consiglio a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata rimessa alla P.U. non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione

Con primo motivo (con cui deduce la violazione dell'art. 3, commi 1 e 8 del dpr 322/98, nonché dell'art. 10 bis della L. 241/90, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente lamenta la violazione di tali norme laddove la CTR ha ritenuto che la mancata ricezione della dichiarazione trasmessa tramite l'Ufficio postale ha reso impossibile l'effettuazione del rimborso. Il disposto del comma 8 dell'art. 3 del dpr 322/98 secondo il quale " la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'Ufficio postale", nonché la espressa richiesta di liquidazione formulata con istanza del 24/6/2008, avrebbe determinato l'obbligo dell'Amministrazione a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
Con secondo motivo il ricorrente deduce l'insufficiente motivazione della decisione circa la impossibilità della P.A. di procedere al rimborso.
Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/73, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Nessuna influenza sul termine di cui all'art. 36 bis cit. e sul conseguente dovere dell'Amministrazione di procedere al rimborso spettante sulla base della dichiarazione presentata, avrebbe il disposto dell'art. 43 del dpr 600/73, norma relativa al potere accertativo e di rettifica.
Fondato è il terzo motivo di ricorso.
Né termine di cui all'art. 36 bis cit., termine statuito per la liquidazione delle imposte ed il cui carattere non perentorio è stato ripetutamente affermato da questa Corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 8055 del 03/04/2013) né quello di cui all'art. 43 del dpr 600, relativo all'accertamento sono ostativi acchè il contribuente -che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione- possa ricorrere avverso il silenzio serbato dall'Ufficio sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi; e ciò ancor più nel caso in esame laddove con successiva raccomandata del 24/6/2008 - come emerge dalla sentenza impugnata- il contribuente aveva sollecitato la liquidazione già richiesta.
D'altro canto questa Corte ha già affermato che il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, non incide sull
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza