I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322/1998, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza rivolgersi a terzi.
Visto di conformità. I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322/1998, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti superiori a 15 mila euro annui relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza rivolgersi a terzi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, rispondendo al quesito posto in tal senso, a mezzo interpello, da un ragioniere commercialista iscritto all'ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione.
Nel documento di prassi si ricorda preliminarmente che l'obbligo per il contribuente di richiedere l'apposizione del visto di conformità (di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241/1997) alle singole dichiarazioni da cui emergano crediti annui superiori a 15 mila euro (relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap) da utilizzare in compensazione (orizzontale, come precisato nella Circolare n. 10/E del 2014) ai sensi dell'art. 17, d.lgs n. 241/1997, è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 574, l. n. 147/2013).
Controlli di verifica. Richiamando la Circolare n. 57/E/2009, l'Agenzia ha spiegato che la funzione del visto di conformità è quella di attestare l'esecuzione dei controlli volti a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e quella dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione (art. 2, comma 2, d.m. n. 164/1999).
Poiché la citata Circolare n. 57/E chiarisce che rientrano nel novero degli abilitati al rilascio del visto anche i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322/1998 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria), le Entrate concludono che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato art. 3 possono procedere da sé a vistare la dichiarazione ai fini della compensazione in parola. Con detta conclusione, del resto, l'Agenzia si allinea a quanto già chiarito nella Circolare n. 54/E/2001 in riferimento all'asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore.
(fonte: www.fiscopiu.it)
06-09-2014 16:20
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