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Sentenza

Diniego condono - organo giurisdizionale - art. 39, comma 12 del DL n. 98/2011...
Diniego condono - organo giurisdizionale - art. 39, comma 12 del DL n. 98/2011
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI

QUARTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

PERNA GABRIELE - Presidente

VIGORITA CELESTE - Relatore

DELL ATTI ANGELO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1004/12

spedito il 12/11/2012

- avverso DINIEGO CONDONO n. (...) ASSENTE MOD.740

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

proposto dal ricorrente:

P.B.

VIA L.C. 24 73100 L.

difeso da:

Avv. VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR N.56 73100 LECCE LE



FATTO

In punto di fatto, vale, brevemente, premettere che:

- con sentenza 10.02.2006 n. 6191 la Corte Supema di Cassazione, previa riunione dei due ricorsi presentati dal P., ha rigettato quello sub n. 26273/05 (avente ad oggetto diniego di condono a suo tempo presentato dal contribuente ex L. n. 289 del 2002) ed ha dichiarato inammissibile quello sub n. 15427/98 (proposto avverso sentenza cella CTC che aveva deciso in favore della A.F. in merito a due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1981 e 1982);

- in data 13.07.2006 il P. ha presentato istanza di riassunzione del predetto processo innanzi alla CTR Puglia. Sezione Staccata Lecce, che, con sentenza n. 230/24/11 del 07.03-19.09.2011. ha dichiarato detta istanza inammissibile (sul rilievo che la Suprema Corte aveva deciso senza disporre alcun rinvio);

-in data 20.11.2011, con riferimento al predetto giudizio, il P. ha presentato istanza di definizione di lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12 D.L. n. 98 del 2011;

- con provvedimento prot. n. 33970/2012 del 04.09.2012 (in relazione all'avviso di accertamento anno imposta 1981) la Agenzia delle Entrate di Brindisi ha comunicato il diniego di condono in difetto del presupposto della pendenza della lite.

A questo punto, con atto pervenuto tempestivamente P.B. (C.F. (...)) ha proposto ricorso avverso il detto diniego.

Ha eccepito (concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato e la declaratoria di validità del condono):

-il difetto di motivazione dell'atto impugnato;

-la infondatezza nel merito delle ragioni del diniego (laddove alla data del 01.05.2011, indicata dalla normativa del condono quale termine di riferimento, vi era comunque ancora una lite da ritenersi pendente ovvero giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Supema Corte dichiarato inammissibile con sentenza depositata soltanto il 19.09.2011);

-la illegittimità dell'atto impugnato, laddove lesivo dei principi di buona fede e legittimo affidamento (avendo la stessa AdE per ben due volte inviato al contribuente invito alla definizione agevolata in forza della legge in oggetto).

Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI, la quale:

-ha evidenziato che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi idonei e sufficienti a dare contezza delle ragioni a fondamento dello stesso;

-ha puntualizzato che, con sentenza n. 230/24/11 del 07.03-19.09.2011, la CTR Puglia, Sezione Staccata Lecce, ha dichiarato inammissibile la istanza di riassunzione del giudizio innanzi a sé a seguito di pronuncia della Suprema Corte, non avendo quest'ultima disposto alcun giudizio di rinvio: la acclarata inammissibilità costituiva e costituisce impedimento alla definizione agevolata, dovendosi escludere in ragione della stessa alcuna pendenza di lite;

-ha eccepito, comunque, la inammissibilità del ricorso, proposto innanzi a CTP territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 16, comma 8, ultimo periodo, L. n. 289 del 2002 (che prevede la impugnativa del diniego unitamente alla sentenza ).

Ha, quindi, concluso per il rigetto ovvero, in via gradata, per la inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.

In sede di pubblica udienza le parti presenti hanno esposto le rispettive argomentazioni difensive.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti si osserva quanto segue.

Preliminarmente questa Commissione rileva che gli artt. 39 comma 12 D.L. n. 98 del 2011 e 16, comma 8 L. n. 289 del 2002 stabiliscono che:

-il diniego può essere impugnato dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite;

-ove la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare "la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla sua notifica".

Dal chiaro tenore letterale delle richiamate disposizioni deve, pertanto, ritenersi che, una volta intervenuto il deposito della sentenza (deposito che esclude la individuazione di un organo giurisdizionale preciso innanzi al quale è pendente la decisione della controversia), l'obbligo del contribuente di impugnare il diniego di condono dinanzi al giudice "ad quem" sussiste solo laddove il ricorso venga proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza e questa venga a sua volta impugnata (la previsione è infatti riferita alla "sentenza", che si prevede, ove impugnata, debba esserlo unitamente al diniego).

Sicché, laddove, per converso, come nella fattispecie concreta, la sentenza della CTR Puglia-Sezione Staccata Lecce, non abbia costituito motivo né di notifica né di appello, non vi è motivo per escludere la impugnativa del solo diniego per lamentati vizi di quest'ultimo.

D'altro canto, diversamente opinando, ove il contribuente ritenesse di non voler impugnare la sentenza, vedrebbe così ingiustificatamente comunque preclusa la possibilità di ricorrere avverso il solo diniego per motivi relativi alla legittimità dello stesso, e, quindi, a prescindere dal merito della controversia per cui è sorto il contenzioso.

Pertanto questa Commissione afferma la propria competenza territoriale a decidere della impugnativa del diniego.

-Sempre preliminarmente questa Commissione rileva ancora che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi idonei e sufficienti a dare contezza delle ragioni a fondamento dello stesso (sì da consentire come ha consentito ampia ed articolata difesa), sì da escludere qualsivoglia difetto e/o carenza di motivazione dello stesso.

-Nel merito, per converso, si ritengono fondate le argomentazioni svolte dal contribuente a conforto del ricorso.

Ed invero, ai fini della corretta individuazione della condizione di "pendenza della lite" soccorre richiamare l'insegnamento del giudice di legittimità, il quale ha ritenuto di poter affermare la formale pendenza di un procedimento giurisdizionale in presenza di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento impugnato, prescindendo dalla eventualità che detto atto venga di poi ritenuto e dichiarato affetto da vizi comportanti la sua invalidità o inammissibilità (cfr. n. 5035 del 02.04.2003; n. 11222 del 30.07.2002).

Peraltro anche la Circolare 24.10.2011 n. 48/E (il cui contenuto, seppure non vincolante è comunque di conforto ai fini di una corretta interpretazione della partiolare normativa) ha esplicitato che "per effetto del rinvio operato dall'articolo 39 D.L. n. 98 del 2011 all'articolo 16 L. n. 289 del 2002 sono considerate liti pendenti anche le controversie per le quali, alla data del 1 maggio 2011, sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale, anche di inammissibilità, e alla data del 6 luglio 2011 non fossero ancora decorsi i termini per impugnarli.

Conforto avvalorato dal fatto che la stessa Agenzia delle Entrate, dapprima con missiva 20.10.2011 e di poi con missiva 28.11.2011, invitava il contribuente ad aderire alla definizione agevolata (sì da condividere sul punto i rilievi, seppure non determinanti ai fini della presente delibazione, comunque rilevanti ai fini della formazione del convincimento, dal contribuente formulati con riferimento alla buona fede e legittimo affidamento tutelati dall'art. 10 L. n. 212 del 2000).

Per l'effetto, ad avviso di questa Commissione, deve ritenersi che alla data del 1 maggio 2011 (termine peraltro per le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte la Agenzia delle Entrate portato al 31 dicembre 2011 dall'art. 29 D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 24.02.2012 n. 14 con decorrenza dal 28.02.2012)

la controversia in questione era da considerarsi pendente e siffatta conclusione non può essere intimata dal fatto che la sentenza della CTR Puglia - Sezione Distaccata Lecce n. 230/24/11, depositata soltanto il 19.09.2011, abbia dichiarato inammissibile il ricorso per riassunzione.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

La particolarità delle problematiche costituisce comunque giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio.



PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, Sezione Quarta, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da P.B. (C.F. (...)) avverso il detto diniego prot. n. 339(...)0/2012 del 04.09.2012, così provvede:

l)-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

2)-Spese compensate

Così deciso in Brindisi il 3 aprile 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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