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Sentenza

Anche il dammuso di Pantelleria finisci in Cassazione. Impugnato il classamento ...
Anche il dammuso di Pantelleria finisci in Cassazione. Impugnato il classamento operato dall'UTE di Trapani.
Cassazione civile  sez. trib.   
Data:
    03/12/2014 ( ud. 22/10/2014 , dep.03/12/2014 ) 
Numero:
    25549

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                             SEZIONE TRIBUTARIA                          
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. MERONE     Antonio                          -  Presidente   -  
    Dott. CHINDEMI   Domenico                         -  Consigliere  -  
    Dott. SAMBITO    Maria Giovanna C.                -  Consigliere  -  
    Dott. NAPOLITANO Lucio                       -  rel. Consigliere  -  
    Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi                  -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 2924/2010 proposto da: 
                C.E., elettivamente domiciliata in  ROMA  VIA  FEDERICO 
    CONFALONIERI  5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Luigi,  che  la 
    rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati  PAOLO   CENTORE, 
    EMANUELE COGLITORE giusta delega in calce; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    AGENZIA   DEL  TERRITORIO  in  persona  del  Direttore  pro  tempore, 
    elettivamente  domiciliato  in ROMA VIA  DEI  PORTOGHESI  12,  presso 
    l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso  la  sentenza n. 45/2009 della COMM. TRIB. REG.  di  PALERMO, 
    depositata il 31/03/2009; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    22/10/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO; 
    udito   per   il  ricorrente  l'Avvocato  CENTORE  che   ha   chiesto 
    l'accoglimento; 
    udito  per il controricorrente l'Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto  il 
    rigetto; 
    udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza n. 45/01/09 depositata il 31 marzo 2009 la CTR della Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia del Territorio - Ufficio di Trapani - ed in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Trapani, che aveva accolto il ricorso in data 31.1.2002 della contribuente, ritenne legittimo il classamento operato dall'UTE di Trapani con inserimento "in atti del 20/10/1999, CLS del 11/10/1999", relativamente a due dammusi siti in (OMISSIS), individuati catastalmente come in atti, dei quali la ricorrente sig.ra C.E. è comproprietaria per il 50% con il coniuge sig. O.A..

    La CTR, rilevato che gli elementi censuari riferiti alle due unità immobiliari vennero notificati col rito della pubblicazione, ritenne, sul presupposto che la L. n. 342 del 2000, art. 74, non fosse suscettibile di applicazione retroattiva alle annualità antecedenti il 1 gennaio 2000, che le rendite catastali attribuite avessero acquistato efficacia sebbene non notificate.

    La contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Sicilia in forza di tre motivi, rappresentando altresì che, con separati ricorsi, aveva pure impugnato i quattro avvisi di accertamento ICI notificati tra il 5 ed il 29 dicembre 2001 dal Comune di Pantelleria per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, con i quali l'Ente locale aveva accertato la maggiore imposta dovuta in base alla rendita catastale come attribuita e di seguito impugnata:

    ricorsi i quali erano stati accolti dalla CTP di Trapani con sentenze, passate in giudicato in quanto non impugnate, depositate contestualmente a quella (n. 52/07/06) resa in tema di attribuzione della rendita catastale, poi riformata dalla sentenza emessa tra le parti CTR della Sicilia, qui oggetto d'impugnazione.

    L'Agenzia del Territorio resiste con controricorso.

    Parte ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c., rappresentando che, nelle more del giudizio, l'immobile di cui alla particella catastale 148, è stato riclassificato, in autotutela, con l'attribuzione della categoria A/2 e la classe 1, addirittura inferiore a quella proposta dalla parte, attendendosi ancora ulteriore provvedimento di riclassificazione in autotutela pure richiesto per l'altro immobile di cui al mappale 150.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente deduce in via preliminare il contrasto tra la sentenza impugnata e le sentenze n. 58/07/06, 59/07/06, 60/07/06 e 61/07/06 del 3 aprile 2006, passate in giudicato in data 18 maggio 2007, con le quali la CTP di Trapani aveva accolto i ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 notificati nel dicembre 2001 per il recupero della maggiore imposta quale determinata sulla base del classamento e della rendita attribuiti dall'UTE di Trapani, oggetto d'impugnazione nel giudizio tuttora pendente con l'Agenzia del Territorio.

    La ricorrente deduce l'erroneità della decisione impugnata, per essersi pronunciata sulla stessa questione che aveva già formato oggetto di esame da parte della CTP di Trapani e sulla quale si è formato il giudicato, nonostante i dati catastali irreversibilmente determinati dal suddetto giudice tributario rappresentassero l'unico dato di riferimento ai fini impositivi.

    La contribuente ha quindi concluso l'illustrazione del motivo chiedendo all'adita Corte di dichiarare, in via preliminare, l'illegittimità della sentenza impugnata che ha attribuito al mappale 148 la categoria A/7 e la classe 5^ al mappale 150 la categoria A/2 e 1^ classe la per contrasto con le succitate sentenze della CTP di Trapani che, con statuizioni coperte da giudicato e con effetto retroattivo, hanno attribuito ai medesimi mappali la categoria e la classe proposte dalla ricorrente con variazione n. 82 del 24 novembre 1993.

    2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in rubrica "violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.. Denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4".

    Assume in proposito la ricorrente, concludendo l'illustrazione del motivo con il quesito di diritto formulato a norma dell'art. 366 bis c.p.c., ancora applicabile ratione temporis al presente giudizio, essere la pronuncia impugnata incorsa in violazione della legge processuale, non avendo rilevato, sebbene ciò fosse stato tempestivamente eccepito dalla contribuente, che l'Agenzia del Territorio non aveva alcun interesse alla proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 52/07/06 della CTP di Trapani, poichè, per effetto delle sentenze emesse in pari data dalla stessa CTP di Trapani che si è pronunciata sui ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ICI, la categoria e la classe dei due "dammusi" di (OMISSIS) erano divenute ormai incontrovertibili.

    3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3. Denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

    Richiamando in modo parziale ed erroneo la pronuncia di questa Corte n. 11160/2005, che attiene al diverso problema dell'utilizzabilità della rendita ai fini del calcolo della base imponibile, il giudice tributario di secondo grado, secondo la ricorrente, non si è avveduto che nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione - ai fini della verifica della tempestività o meno dell'impugnazione proposta - della L. n. 342 del 2000 , art. 74, comma 3; ciò in quanto alla data di entrata in vigore della legge (10.12.2000) la rendita e la classe attribuite dall'UTE non erano state ancora recepite in atti impositivi dell'ente locale, che solo tra il 22 ed il 29 dicembre 2001 notificò gli avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 1995 al 1998 sulla base del nuovo classamento attribuito;

    donde, appunto, secondo la contribuente, l'applicabilità alla fattispecie in esame della succitata norma, che stabilisce quale dies a quo ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale quello di notifica della rendita attribuita, derivandone quindi la tempestività del ricorso notificato il 31 gennaio 2002.

    4. Preliminarmente va dato atto, alla stregua di quanto allegato dalla stessa ricorrente nella memoria depositata in atti, della sopravvenuta carenza d'interesse e, quindi della conseguente inammissibilità del ricorso, limitatamente alle questioni afferenti il classamento attribuito al mappale 148, in quanto definito, essendo ad esso state attribuite, in sede di autotutela, dall'Amministrazione, la categoria A/2 e la classe 1^, in senso quindi ancora più favorevole alla contribuente rispetto al preteso giudicato esterno invocato dalla medesima.

    Per la residua parte (circa il mappale 150, per il quale, benchè sollecitato, non è ancora intervenuto il provvedimento in autotutela dell'Amministrazione), occorre procedere all'esame dei motivi di ricorso.

    4.1. Il primo motivo è inammissibile, non essendo dedotto uno specifico vizio della decisione impugnata e non essendo formulato il conclusivo quesito di diritto richiesto, a pena, appunto, d'inammissibilità, dall'art. 366 bis c.p.c., ancora applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata 31 marzo 2009, quindi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

    5. Il secondo motivo è infondato.

    L'interesse all'impugnazione è dato dalla soccombenza (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. 2, 4 maggio 2012, n. 6770; Cass. civ. sez. 1, 1 luglio 2008, n. 17957; Cass. civ. sez. 3, 28 novembre 2002, n. 16885) e non vi è dubbio alcuno che l'Amministrazione in primo grado sia rimasta totalmente soccombente, essendo stata rigettata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso del contribuente e, nel merito, avendo la sentenza n. 52/07/06 della CTP di Trapani ritenuto corretto il classamento come richiesto dalla contribuente, attribuendo al mappale 148 la categoria A/2 e la classe 5^ al mappale 150 la categoria A/4 e la classe 5^. Nè può sostenersi che al momento della proposizione del ricorso in appello (15 maggio 2007) si fosse formato il giudicato esterno in conseguenza delle coeve pronunce sull'impugnazione degli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Pantelleria sulla base del classamento attribuito dall'UTE, atteso che, come risulta dallo stesso ricorso della contribuente, il giudicato in ordine alle pronunce della CTP di Trapani n. 58/07/06, 59/07/06, 60/07/06 e 61/07/06 del 3 aprile 2006, si è formato solo in data 18 maggio 2007.

    6. A fondamento della censura di cui al terzo motivo, quale innanzi riportata sub 3), con la quale si denuncia la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente rileva che il giudice tributario di secondo grado ha confuso il problema dell'utilizzabilità della rendita ai fini del calcolo della base imponibile dell'ICI, con quello dell'efficacia nei confronti dell'interessata della sua attribuzione o modifica, dipendente, nel sistema introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2000, dalla notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita, nonostante la diversa prospettiva fosse stata opportunamente evidenziata dall'allora appellata; giungendo quindi, il giudice di appello a liquidare "sbrigativamente la questione ritenendo tardivo il ricorso, perchè proposto ben oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della rendita nell'albo del comune".

    Non sembra che, nella formulazione del motivo, la ricorrente abbia censurato l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, per quanto essa risulti esposta in modo non lineare dal giudice tributario di secondo grado. Se è vero che il precedente di questa Corte (Cass. civ. sez. 5, 26 maggio 2005, n. 11160) richiamato dalla decisione impugnata è inconferente con la fattispecie in esame, perchè tale decisione si limita ad affermare che "non è suscettibile di applicazione retroattiva alle annualità antecedenti il 1 gennaio 2000, il principio" (di cui alla L. n. 342 del 2000 , art. 74, comma 1) "secondo cui le nuove rendite catastali acquistano efficacia attraverso la notifica al soggetto interessato" - laddove nella fattispecie in esame, caratterizzata da atti comportanti modificazioni della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ma non ancora recepiti alla data di entrata in vigore della citata legge in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina transitoria della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 - non pare condivisibile la ricostruzione dell'effettivo contenuto della sentenza, inteso dalla ricorrente quale erronea decisione d'inammissibilità dell'originario ricorso per tardiva proposizione dello stesso, in ragione della ritenuta applicabilità della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, eccepita dall'Amministrazione quale motivo d'appello avverso la decisione di primo grado.

    Invero, posto che l'effettiva portata della decisione impugnata deve interpretarsi alla stregua della valutazione complessiva del dispositivo e della motivazione, essa si articola in tre fondamentali proposizioni, le prime due contenute in motivazione: a) l'atto adottato entro il 31 dicembre 1999 è stato oggetto di pubblicazione per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune di Pantelleria con invio dei tabulati trasmessi con nota n. 30228 del 27.12.1999; b) non essendo applicabile retroattivamente alle annualità anteriori al 1 gennaio 2000 la L. n. 342 del 2000, art. 74, si evince che le rendite catastali, attribuite prima della entrata in vigore della citata legge, acquistano efficacia sebbene non notificate all'interessato (ciò che è conforme al principio ripetutamente espresso da questa Corte: cfr., più di recente, Cass. civ. sez. 6-5 ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. civ. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031, costituendo la notifica, secondo la norma in oggetto, degli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati solo a decorrere dal 1 gennaio 2000).

    La terza proposizione, pur formulata nel dispositivo, con il quale la CTR ha accolto l'appello, per l'effetto dichiarando "legittimo il classamento operato dall'Agenzia del Territorio", completa in effetti la portata decisoria della decisione impugnata, nel senso che effettivamente deve ritenersi che la sentenza impugnata non si sia limitata a statuire, in rito, sull'inammissibilità del ricorso della contribuente per tardiva proposizione dello stesso, ritenendo erroneamente applicabile alla fattispecie in esame l'art. 74, comma 2, in luogo della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, effettivamente applicabile, non essendo stata la modifica della rendita recepita in atti impositivi dell'ente locale alla data dell'entrata in vigore della legge, ma ha pronunciato nel merito sulla legittimità del classamento impugnato, sul mero presupposto della ritenuta efficacia della rendita attribuita anteriormente al 1 gennaio 2000, sebbene non notificata all'interessata.

    Vero è che dall'esposizione del ricorso in appello dell'Amministrazione si rileva che lo specifico motivo di gravame era volto all'accoglimento dell'eccezione in rito, respinta dal giudice di primo grado, d'inammissibilità del ricorso della contribuente per tardiva proposizione dello stesso, osservando l'Ufficio che il ricorso, per effetto della ritenuta applicabilità della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2, avrebbe dovuto essere proposto entro l'8.2.2001 (sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge): e tuttavia la decisione impugnata, che si ritiene da questa Corte avere pronunciato nel merito, non è stata censurata per violazione della legge processuale (per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, sotto il profilo dell'ultrapetizione), nè per vizio di motivazione, per non avere reso intellegibile il percorso logico-giuridico attraverso il quale la CTR è pervenuta alla decisione emanata.

    Le ragioni innanzi esposte inducono a ritenere il motivo in esame inammissibile, non avendo colto l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata; il ricorso va pertanto rigettato.

    7. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale come innanzi descritta.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese presente giudizio di legittimità.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2014.

    Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014
Avv. Antonino Sugamele

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