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Sentenza

“Art bonus”: credito d’imposta compensabile senza limitazioni....
“Art bonus”: credito d’imposta compensabile senza limitazioni.
Credito d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nella giornata di ieri, la circolare n. 24/E totalmente imperniata sull'Art-bonus, credito d'imposta nato allo scopo di favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Il d.l. n. 83/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 106/2014, ha istituito un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi 2014 e 2015 e al 50% nel 2016.
I destinatari. Le erogazioni, che vanno effettuate esclusivamente in denaro, devono essere destinate, in estrema sintesi, a:
•interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
•sostegno di istituti e luoghi di cultura “di appartenenza pubblica”;
•realizzazione di nuove strutture delle fondazioni lirico-sinfoniche o restauro e potenziamento di quelle preesistenti.
L'agevolazione compete sia alle persone fisiche sia ai titolari di reddito d'impresa, seppur con alcune differenze. Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale viene infatti riconosciuto un credito d'imposta entro il limite del 15% del reddito imponibile. I titolari di reddito d'impresa potranno invece vedersi riconosciuto il credito nel limite del 5 per mille dei ricavi (così come definiti dall'art. 85 del T.U.I.R.).
Secondo quanto dispone la norma istitutiva dell'Art-bonus, il credito d'imposta può essere fruito dai titolari di reddito d'impresa, «ferma restando la ripartizione in tre quote annuali», tramite compensazione ex art. 17, d.lgs. n. 241/1997. Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono invece fruire del credito direttamente in dichiarazione dei redditi.
Proprio in tema di utilizzo e di possibilità di fruizione la Circolare 24/E/2014 ricorda che «il credito (…) che, al pari di tutti i crediti d'imposta concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi». Il documento di prassi ricorda altresì che non si rende applicabile neppure il limite di generale di compensabilità pari a 700.000 euro.

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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