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Nuovo regime OICR
In recepimento della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFM), il d.lgs. n. 44/2014 - emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione europea n. 96/2013 ed entrato in vigore il 9 aprile scorso - ha apportato una serie di modifiche civilistiche e fiscali alla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Gli aspetti fiscali della nuova normativa sono stati illustrati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 21/E del 10 luglio 2014.
Il recepimento della direttiva AIFM , che introduce misure volte a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA), ha creato l'occasione per introdurre nel nostro ordinamento la figura della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), già presente in altri ordinamenti esteri, che si affianca alla società di investimento a capitale variabile (Sicav). Proprio sul trattamento impositivo previsto per le Sicaf immobiliari si sofferma la circolare in esame, illustrando inoltre le modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale da partecipazione agli Oicr italiani ed esteri diversi dagli Oicr immobiliari e la nuova disciplina per i redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari esteri.
Società di  investimento a capitale fisso (Sicaf). Il documento di prassi, in riferimento alla disposizione di cui all'art. 9 d.lgs. n. 44/2014, chiarisce che il regime fiscale già previsto per i fondi immobiliari, comprese le agevolazioni vigenti in materia di imposte ipotecaria e catastale per le volture catastali e le trascrizioni di beni immobili strumentali di cui fanno parte i fondi immobiliari, si applica anche alle società di investimento a capitale fisso (Sicaf) immobiliari, cui vanno applicate, inoltre, le disposizioni IRAP previste per le Società di investimento a capitale variabile (Sicav), e ciò a prescindere dall'investimento.
Redditi da partecipazione a Oicr italiani non immobiliari. L'art. 10 d.lgs. n. 44/2014 introduce modifiche all'art. 26-quinquies d.P.R. n. 600/1973, che disciplina la tassazione dei redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettera g), T.U.I.R. derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici, prevedendo, tra l'altro, che le società di gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito i fondi, le Sicav e anche le Sicaf, in quanto emittenti delle quote o azioni, devono operare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla suddetta partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici. La ritenuta su quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici collocate nel territorio dello Stato dovrà essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.
Redditi da partecipazione a OICR esteri non immobiliari. A seguito del novità introdotte dall'art. 11 del citato decreto n. 44 – che apporta modifiche all'art. 10-ter Legge n. 77/1983 riguardante il regime fiscale dei redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettera g), T.U.I.R. derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero diversi dagli immobiliari – è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui predetti redditi di capitale da parte degli intermediari residenti che hanno ricevuto l'incarico al pagamento dei proventi, al riacquisto o alla negoziazione delle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato. Se le quote o le azioni sono immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta viene applicata dai soggetti residenti aderenti presso i quali sono depositate, mentre in caso di soggetti non residenti aderenti a questo sistema di deposito accentrato o a sistemi esteri di deposito accentrati aderenti allo stesso sistema, i sostituti d'imposta non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia per effettuare gli adempimenti.
Redditi da partecipazione derivanti da OICR esteri immobiliari. L'art. 13 del citato decreto n. 44 ha modificato il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano, ivi compreso il regime della trasparenza per i partecipanti, diversi dagli “investitori istituzionali”, che possiedono quote superiori al 5% dell'organismo considerato.

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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