Irap - Riduzione delle aliquote - Novità del D.L. 66/2014
QUADRO NORMATIVO
E' stato pubblicato nella G.U. 24.4.2014, n. 95 il D.L. 24.4.2014, n. 66 (cd. decreto "Irpef"), che ha recepito il provvedimento del Governo adottato nel Consiglio dei Ministri del 18.4.2014.
Il D.L. 66/2014 prevede numerosi interventi finalizzati ad una maggiore efficienza, razionalizzazione ed equità della spesa; esso contiene, infatti, misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale che hanno la finalità, secondo le intenzioni dell'esecutivo di Governo, di rilanciare e risollevare il Paese dalla difficile crisi economica in cui si trova.
DECRETO "IRPEF" - RIDUZIONE dell'IRAP con EFFETTO "RITARDATO": l'esecutivo di Governo introduce misure di riduzione del cuneo fiscale che hanno l'obiettivo di stimolare l'economia attraverso un aumento dei consumi e la creazione di un ambiente economico più favorevole agli imprenditori e agli investimenti produttivi. L'impatto potenziale dei due interventi combinati, in favore dei lavoratori dipendenti e in favore delle imprese, dovrebbe essere tale da invertire la crisi di fiducia che frena il sistema economico del Paese e cambiare il verso della fase economica, che viene da una lunga recessione.
Tra le novità di rilievo emerge certamente anche la riduzione dell'Irap contenuta nell'art. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66, rubricato "Disposizioni in materia di Irap"; l'esecutivo di Governo introduce appunto una riduzione dell'Irap, ma con effetto ritardato.
La riduzione viene in particolare realizzata tramite una "manovra" sulle aliquote e non sulla componente relativa al costo del lavoro; da questo punto di vista il meccanismo (in diminuzione del tributo) risulta certamente più semplice, ma non immune da difficoltà operative.
IRAP - NOVITA': il citato art. 2, D.L. 66/2014, prevede alcuni sconti sull'Irap che dovrebbero, secondo le intenzioni dell'esecutivo di Governo, portare benefici economici per imprese e professionisti.
A regime, il taglio strutturale del 10% dell'aliquota ordinaria (dal 3,9% al 3,5%) dovrebbe valere circa 2,5 miliardi di euro su un gettito complessivo che per le aziende private, nel 2013, è stato di circa 25 miliardi.
Tuttavia, se è vero che la rimodulazione delle aliquote si applicherà "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013", e quindi sul 2014, lo è altrettanto il fatto che nel testo contenuto nel D.L. 66/2014 è stata inserita una sorta di clausola salva-gettito, destinata a contenere il più possibile la riduzione delle entrate pubbliche quest'anno (si parla infatti di un risparmio di 6/700 milioni).
La riduzione dell'aliquota Irap stabilita dal D.L. 66/2014 è differenziata per tipologia di contribuenti.
Per le banche e le imprese finanziarie si passerà dall'attuale livello dell'imposta del 4,65% al 4,20%, per le assicurazioni dal 5,90% al 5,30%, per le imprese agricole dall'1,90% all'1,70%, per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, dal 4,20% al 3,80%; per imprese e professionisti l'aliquota per il 2014 è del 3,5%.
Per questi soggetti, tuttavia, sono sancite delle aliquote transitorie intermedie per il calcolo degli acconti previsionali di giugno e novembre 2014: le banche calcoleranno gli acconti previsionali al 4,40%, le assicurazioni al 5,60%, le imprese agricole all'1,80% e le imprese concessionarie al 4%, per le imprese e professionisti l'aliquota è del 3,75% (cd. aliquota ordinaria).
ACCONTI IRAP - METODI STORICO e PREVISIONALE: ai fini Irap, come risaputo, in sede di versamento degli acconti (da versarsi a giugno e novembre 2014) i contribuenti possono optare:
per il metodo storico: in tal caso dovrà essere versato un acconto pari al 100% (per le società di persone e le imprese individuali) o al 101,50% (per le società di capitali) dell'imposta versata l'anno prima;
per il metodo previsionale: in tale ultimo caso occorre prestare attenzione al fatto che sono state introdotte specifiche aliquote per il calcolo degli acconti per l'anno 2014. Si ricorda inoltre che, nel caso in cui l'imposta versata risulti successivamente insufficiente a causa di errate previsioni, è prevista l'irrogazione delle sanzioni per insufficiente versamento.
D.L. 66/2014 - CALCOLO degli ACCONTI: al fine di far quadrare il cerchio delle "coperture", il D.L. 66/2014 ha previsto che gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote siano di fatto "differiti" al momento in cui le imprese verseranno il saldo del 2014, quindi al 16.6.2015 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare). In pratica, al momento del versamento del primo acconto Irap (scadenza del 16.6.2014) le imprese dovranno determinare le imposte dovute sulla base di aliquote intermedie, cioè superiori rispetto all'importo dell'aliquota base ridotta per effetto del D.L. 66/2014.
Ad esempio, le imprese e i professionisti calcoleranno il primo acconto eventualmente dovuto ed il secondo acconto applicando l'aliquota intermedia del 3,75%. Successivamente, in sede di saldo, applicheranno all'intero valore della produzione l'aliquota del 3,50%, scomputando i maggiori acconti versati (calcolati con l'applicazione dell'aliquota intermedia).
Il contribuente non sarà però obbligato all'applicazione del cd. metodo storico, ma potrà fruire del cd. metodo previsionale.
In sintesi, occorre fare attenzione al calcolo degli acconti relativi al 2014 su base previsionale di giugno e novembre 2014; come anticipato nel paragrafo precedente, il D.L. 66/2014 prevede infatti che le aliquote transitorie saranno:
per imprese e professionisti soggetti all'aliquota ordinaria, 3,75%;
per le imprese concessionarie, 4%;
per banche e altri enti finanziari, 4,50%;
per le imprese di assicurazione, 5,70%;
per le imprese agricole, 1,80%.
RIDETERMINAZIONE delle ALIQUOTE delle REGIONI: il co. 3, dell'art. 2, del Decreto "Irpef" conferma, in via normativa, il limite massimo entro cui le regioni e le province autonome possono incrementare le misure delle aliquote base a 0,92 punti percentuali, misura attualmente adottata in ragione della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze del 10 dicembre 13/DF.
ESEMPIO n. 1 - CALCOLO dell'ACCONTO IRAP da PARTE di una S.P.A.
Nel corso del 2013 una S.p.a. ha un valore della produzione pari ad euro 800.000; semplificando il calcolo, la società ha un debito Irap pari ad euro 31.200 (800.000 * 3,9%).
Al momento di calcolare il versamento degli acconti dovuti per il 2014, se la società intende applicare il metodo previsionale su un valore della produzione calcolato su valori inferiori, pari ad euro 600.000, procederà al seguente calcolo: 600.000 * 3,75% = euro 22.500.
L'acconto così calcolato sarà dovuto in due soluzioni:
euro 9.000 entro il 16.6.2014, pari al 40% dell'importo dovuto (il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine con la maggiorazione dello 0,40%), utilizzando il codice tributo 3812;
euro 13.500 entro l'1.12.2014 (il 30 novembre cade di domenica), utilizzando il codice tributo 3813.
Occorre prestare attenzione perché l'acconto così determinato non deve comunque risultare inferiore al 101,5% dell'imposta relativa al valore della produzione netta imponibile da dichiarare nel 2015. Infatti, se la previsione dovesse risultare errata, troveranno applicazione le sanzioni per insufficiente versamento d'acconto (pari al 30% dell'importo non versato).
Nella diversa ipotesi in cui la società avesse deciso di avvalersi del "metodo storico", l'acconto sarebbe stato determinato assumendo come base di calcolo il rigo IR21 "Totale imposta" del Mod. Irap 2014, assunto in misura pari al 101,5%, ossia: 31.200 * 101,5% = euro 31.668.
ESEMPIO n. 2
Se la "rideterminazione" all'aliquota base del 2013 pari allo 3.9% è stata applicata, nel 2013, in misura pari al 4,82% (per effetto dell'incremento dello 0,92% deciso dalla Regione), detto valore va ricalcolato, per il 2014, mantenendo inalterata la variazione prevista (0,92%) e sommando quest'ultimo valore al nuovo valore base del 3,5% ( 3,5% + 0,92% = 4,42).
Resta ovviamente ferma la facoltà da parte delle regioni a statuto ordinario di ridurre, fino all'azzeramento, le aliquote dell'Irap, in virtù dell'art. 5, D.Lgs. 6.5.2011, n.68, che non trova applicazione alle autonomie speciali.
NESSUN BENEFICIO per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: per le Amministrazioni pubbliche resta confermata l'aliquota Irap dell'8,5%.
Va ricordato che, ai fini Irap, per "Amministrazioni pubbliche" si intendono quelle indicate all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro Consorzi e Associazioni, le aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al D.Lsg. 30.7.1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale e il Coni, quest'ultimo in attesa della revisione organica della disciplina di settore.
Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il Quadro IC della Dichiarazione Irap, ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari, ora Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale).
Va ricordato che l'aliquota dell'8,5% è applicabile all'intera base imponibile prodotta nell'esercizio, calcolata con il metodo "retributivo".
Nell'ipotesi che l'ente pubblico, a latere dell'attività istituzionale, eserciti anche un'attività commerciale e opti per la determinazione della base imponibile ad essa relativa in base ai criteri propri delle società di capitali, limitatamente a detta base imponibile troverebbe applicazione l'aliquota prevista con le riduzioni introdotte dal citato D.L. 66/2014.
Da: Riviste 24
25-05-2014 09:44
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