Exit tax. Regime trasferimento residenza fiscale.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 2 luglio 2014 G.U. 8 luglio 2014, n. 156
Regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti
esercenti impresa in altro Stato dell'Unione Europea o in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo in Italia, di cui
all'art. 166 del Testo Unico delle imposte sui redditi («exit tax»).
(14A05199)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e, in particolare, l'art. 166, recante la
disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale;
Visto l'art. 91 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante «Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della
residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.
Procedura d'infrazione n. 2010/4141»;
Visto il comma 2-quater del citato art. 166 che consente ai
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con i quali l'Italia abbia
stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari, di richiedere la sospensione degli
effetti del realizzo, in alternativa a quanto stabilito al comma 1
del predetto art. 166;
Visto il comma 2-quinquies dello stesso art. 166, che demanda a un
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare l'adozione delle disposizioni di attuazione del comma
2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che
determinano la decadenza della sospensione, i criteri di
determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
recante i «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni»;
Visto il proprio decreto 2 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2013, recante «Regime fiscale del
trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro
Stato dell'UE o SEE («Exit Tax») in Italia»;
Considerata l'esigenza di modificare la disciplina dettata dal
suddetto decreto 2 agosto 2013 a motivo della evoluzione comunitaria
in materia;
Decreta:
Art. 1
Opzione per la sospensione o rateizzazione
1. I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la
residenza, ai sensi dell'art. 166, comma 1, del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in Stati appartenenti
all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l'Italia abbia
stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata
dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, possono
optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per
la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte
sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in
base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso
aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La predetta plusvalenza include
anche il valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei
rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese
indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Le
disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', se una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e'
trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo. In
caso di sospensione e di rateizzazione, sono dovuti gli interessi
nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 da calcolarsi sull'importo dell'imposta sospesa o
rateizzata.
2. La sospensione o la rateizzazione di cui al comma 1 non possono
riguardare:
a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del
TUIR;
b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell'art.
166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato;
c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a
formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in
Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non
attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia
stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR.
3. Le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza di cui al
comma 1, sono determinate in via definitiva alla fine dell'ultimo
periodo d'imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia
della stabile organizzazione oggetto di trasferimento, senza tener
conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate
successivamente al trasferimento stesso.
4. Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate
compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta
di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2.
L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di tale periodo,
compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le eventuali perdite
ancora residue, resta ferma l'applicazione dell'art. 166, comma
2-bis, del TUIR.
5. Le opzioni di cui al comma 1 non possono essere esercitate
distintamente con riferimento a ciascuno degli elementi ivi indicati.
La plusvalenza complessiva di cui al medesimo comma 1 e' riferita a
ciascun cespite trasferito in base al rapporto tra il rispettivo
maggior valore e la sommatoria di tutti maggiori valori trasferiti.
6. Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate al
verificarsi del primo dei seguenti eventi:
a) per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli
immateriali e l'avviamento, con riferimento all'esercizio di
maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state
ammesse in deduzione ai fini dell'ordinaria determinazione del
reddito d'impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati, diversi da
quelli di cui alla lettera b), il maggior valore e' suddiviso in
quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi;
b) per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle
azioni, diversi da quelle dell'art. 85 del TUIR, nell'esercizio di
distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;
c) per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi
patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento, nell'esercizio
in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del
TUIR.
Si considera in ogni caso evento realizzativo ai sensi del presente
comma, il decorso di dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo
d'imposta di residenza in Italia.
7. Le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione sono versate in
6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta il
venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.
8. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla sospensione o dalla
rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, e pertanto, comportano il
versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il
successivo versamento:
a) la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda che
comportano il trasferimento dei componenti di cui al comma 1 ad altro
soggetto residente in uno Stato diverso da quelli ivi citati;
b) l'apertura di una procedura di insolvenza, di liquidazione o
l'estinzione dei soggetti di cui al comma 1;
c) il trasferimento della residenza in Stati o territori diversi
da quelli di cui al comma 1;
d) la cessione delle quote da parte dei soci delle societa' di
cui all'art. 5 del TUIR.
9. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' di esercizio dell'opzione, di
prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della
sospensione, del versamento rateale e del rilascio delle stesse,
nonche' le modalita' di monitoraggio annuale delle plusvalenze in
sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un'apposita
comunicazione. I medesimi provvedimenti possono, altresi',
individuare cause di decadenza della sospensione connesse al venir
meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle stesse,
nonche' la disciplina applicabile ai trasferimenti di residenza
effettuati antecedentemente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Art. 2
Applicazione delle Convenzioni
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 166 del TUIR, nell'ambito
del presente decreto il trasferimento della residenza e' determinato
tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui
redditi vigenti tra l'Italia e gli Stati appartenenti all'Unione
Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
nonche' di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove
vigenti.
Art. 3
Efficacia
1. Il presente decreto si applica ai trasferimenti di residenza
effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Per i trasferimenti effettuati antecedentemente, valgono le
seguenti disposizioni:
a) in caso di opzione per la rateizzazione, effettuata ai sensi
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto
2013, l'ammontare dell'imposta che residua all'inizio del periodo
d'imposta successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e' suddiviso in sei rate
annuali;
b) in caso di opzione per la sospensione, effettuata ai sensi del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013,
l'imposta e' versata secondo le modalita' di cui al precedente art.
1, comma 6, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto;
c) per i soggetti che hanno effettuato l'opzione per la
sospensione o la rateizzazione dell'imposta ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
agosto 2013, l'ammontare dell'imposta che residua all'inizio del
periodo d'imposta successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e'
assoggettato, a scelta del contribuente, ad una delle opzioni
previste dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del presente decreto.
3. Ai fini del comma 2, per periodo d'imposta si intende quello che
i soggetti di cui precedente art. 1, comma 1, avrebbero avuto se
ancora residenti nel territorio dello Stato.
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, cessa di avere efficacia il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188
del 12 agosto 2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2014
14-07-2014 14:25
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