Archivio semplificato per le fatture digitali.
In arrivo il decreto di semplificazione delle procedure per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. La semplificazione riguarderà, in particolare, la tempistica per la conservazione del documento digitale e l'assolvimento dell'imposta di bollo: quanto al primo aspetto, verrà meno l'attuale vincolo di 15 giorni per la conservazione della fatturazione elettronica, sostituito da un unico adempimento annuale; quanto al pagamento dell'imposta di bollo, invece, che oggi avviene in acconto e poi a saldo attraverso l'F23, verrà concentrato in un unico appuntamento annuo a consuntivo e, soprattutto, avverrà attraverso il più moderno modello F24.
Ad annunciare l'arrivo del provvedimento di semplificazione è stato Mauro Carmelo Piancaldini, della direzione centrale Accertamento dell'agenzia delle Entrate, intervenuto ieri a Roma a un convegno promosso dalla Fondazione italiana del Notariato. Piancaldini ha assicurato che il nuovo testo – che andrà a sostituire il decreto 25 gennaio 2004 (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 maggio scorso) – sta per completare l'iter burocratico ed è in vista della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Un traguardo che sarà tagliato a ridosso dell'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica previsto per il 6 giugno, data a partire dalla quale le imprese fornitrici di beni e servizi a ministeri, enti di previdenza e agenzie fiscali dovranno abbandonare – pena il mancato pagamento della fattura da parte dell'amministrazione – il "vecchio" documento cartaceo.
Sui nuovi adempimenti a carico di imprese e amministrazioni, tuttavia, pesa un'incognita che potrebbe complicare l'intera operazione. Al convegno dei notai – presente anche Maria Pia Giovannini, dirigente dell'Agenzia per l'Italia digitale – l'allarme è stato lanciato da Francesca Brunori, responsabile Credito e finanza di Confindustria, che ha puntato l'indice contro il nuovo obbligo, introdotto dal Dl 66/2014, di inserire nelle fatture elettroniche verso le Pa il Codice identificativo di gara (Cig) e il Codice unico di progetto (Cup). In mancanza, le fatture emesse dalle imprese non saranno pagate. «I due codici – ha detto Brunori – rappresentano un tassello importante nel quadro della fatturazione elettronica. Tuttavia – ha spiegato – non essendoci un obbligo di comunicazione di Cig e Cup all'impresa, quest'ultima potrebbe non conoscerli e subire di conseguenza, non per sua colpa, il mancato pagamento da parte del committente Pa». Da qui la richiesta, in sede di conversione del Dl 66, di prorogare questo obbligo e di limitare il mancato pagamento solo ai casi in cui i codici siano stati effettivamente comunicati.
Dal sole240re
25-05-2014 09:20
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