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Sentenza

Valore della causa. Omessa dichiarazione in calce al ricorso. Valore indicato ne...
Valore della causa. Omessa dichiarazione in calce al ricorso. Valore indicato nella nota di iscrizione a ruolo.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA – SENTENZA DEL 12 FEBBRAIO 2013, N. 22/10/13

Fatto

La sig.ra (..), rappresentata e difesa dagli Avvocati (..) ed (..), il 26 luglio 2012, ha ricorso avverso il Dipartimento delle Finanze-Direzione della Giustizia Tributaria per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, dell'invito al pagamento n. 1062, notificato il 2 maggio 2012, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.380,00 a titolo di maggiorazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del DPR n. 115/2002. La pretesa fiscale ha tratto origine dal fatto che la contribuente nel ricorso, depositato il 5 marzo 2012 presso la CTP di Roma ed inscritto nel registro generale ricorsi al n. ……, non ha indicato, come prescritto dall'art. 14, comma 3-bis, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, il valore della lite. Tale valore pari ad € 6.657,19, sebbene non riportato nelle conclusioni dell'atto introduttivo è stato, tuttavia, esattamente dichiarato nella Nota d'iscrizione a ruolo, con conseguente pagamento del Contributo unificato di € 120,00.

L'Ufficio ha chiesto alla contribuente la maggiorazione del contributo unificato (art. 13, comma 6 del DPR n. 115/2002), atteso che in caso di omessa dichiarazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso (art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002), il processo si presume del valore indicato all'art. 13 comma 6-quater lettera f) del citato DPR (superiore ad € 200.000,00). La maggiorazione richiesta ammonta ad € 1.380,00, pari alla differenza fra la somma da versare di € 1.500,00 (contributo unificato previsto per le liti di valore superiore ad € 200.000,00) e quella versata di € 120,00.

La ricorrente pur presentando ricorso ha provveduto, in via prudenziale, al pagamento della somma richiesta.

La contribuente ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, comma 6, del TU sopra richiamato. La parte ha sostenuto che tale norma “non stabilisce che in caso di mancata dichiarazione del valore della causa nelle conclusioni dell'atto si applichi (tout court) il contributo unificato di euro 1.500,00, ma, semplicemente, pone la «presunzione legale» che il valore della causa sia superiore ad € 200.000,00″. La presunzione legale in parola assumerebbe carattere di tipo relativo.

Il 18 maggio 2012, la sig.ra (..) ha presentato alla Direzione della Giustizia Tributaria istanza di autotutela, senza ottenere alcun riscontro.

Il 28 novembre 2012, si è costituita in giudizio la Direzione della Giustizia Tributaria, sostenendo, fra l'altro, che la suddetta presunzione, deve essere interpretata come assoluta (iuris et de iure) e non relativa, come affermato da controparte, atteso che l'omissione dell'indicazione della lite nel ricorso non è regolarizzabile, a differenza della omessa indicazione di PEC o del codice fiscale, per i quali tale regolarizzazione è prevista. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso e la condanna delle spese di lite.

Il 18 gennaio 2013, la ricorrente ha prodotto una memoria illustrativa, eccependo, in via preliminare, la tardività della costituzione in giudizio della parte intimata oltre il termine previsto dall'art. 23 del DLgs. n. 546/92. La parte ha eccepito altresì che le Segreterie delle Commissioni Tributarie dovrebbero esercitare un controllo, non soltanto sull'esistenza della dichiarazione di valore, ma soprattutto sulla coerenza tra l'importo versato all'atto della costituzione in giudizio ed il valore reale della lite.

Motivi della decisione

La Commissione, non prende in esame l'istanza di sospensione atteso che procede direttamente alla decisione della causa.

La Commissione osserva che l'eccezione del ricorrente sulla tardività della costituzione in giudizio dell'Ufficio è infondata. Infatti il termine previsto dall'art. 23 del DLgs. n. 546/92 è da considerarsi ordinatorio, come da consolidata giurisprudenza.

Inoltre la Commissione rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, il combinato disposto degli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 115/2002 demanda al funzionario di Segreteria la verifica dell'esistenza della dichiarazione di parte in ordine al valore della lite ed il controllo della congruità del pagamento del contributo con lo scaglione di riferimento. Nel caso, come quello di specie, di omessa dichiarazione del valore della lite non può richiedersi al funzionario di effettuare tale verifica. Ciò comporterebbe il compito non previsto per il funzionario di analizzare il contenuto del ricorso e dell'atto impugnato.

L'altro motivo del ricorso, quello attinente al carattere di presunzione relativa della norma che prevede di considerare superiore ad € 200.000,00 il valore della lite quando non indicato nel ricorso, deve invece trovare accoglimento.

Ciò in considerazione del fatto che lo scopo della norma è unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa. Tale scopo è raggiunto, come è avvenuto nel caso di specie, anche con l'indicazione di tale valore nella Nota di inscrizione a ruolo. La predetta presunzione è superata dalla verifica dell'effettivo valore della causa.

Poiché la contribuente ha provveduto, in via cautelativa, al pagamento del maggior importo richiesto di € 1.380,00, somma rivelatasi non dovuta, dovrà provvedersi alla restituzione della stessa, con la maggiorazione degli interessi.

Non si liquidano le spese di giudizio a carico dell'Ufficio, in quanto il medesimo, nel richiedere l'integrazione del contributo, ha applicato letteralmente la norma, non essendo suo compito procedere alle possibili interpretazioni della stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio come in motivazione.
Avv. Antonino Sugamele

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