Sono deduciLe rinunce ai crediti sono deducibili anche quando non dipendano dall’assoluta irrecuperabilità del credito
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 febbraio - 2 maggio 2013, n. 10256
Presidente Cicala – Relatore Cosentino
Fatto e diritto
Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La società X a r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingendo l'appello contro la sentenza di primo grado, ha confermato – per quanto qui interessa – la ripresa a tassazione dell'importo di euro 161.974,83 dedotto dalla contribuente come perdite su crediti, in quanto oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con ì clienti debitori.
Il ricorso si articola su due motivi.
Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 66, terzo comma, d.p.r. 917/86 (oggi 101, quinto comma, Tuir) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa escludendo la deducibilità di crediti ai quali il contribuente abbia rinunciato non per “la certezza della irrecuperabilità dei crediti” ma per “la convenienza economica di mantenere buoni rapporti con le società debitrici in visto di future occasioni di commesse di lavori” (pag. 3 della sentenza gravata).
La censura è fondata, perché la statuizione ora riportata contrasta con il principio, affermato da questa Corte nella sentenza 23863/07, “che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché, come innanzi rilevato, il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa; e che, come già osservato da questa sezione nella decisione n. 10802 del 24 luglio 2002, l'imprenditore, in base a “considerazioni di strategia generale”, può legittimamente compiere “operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti”.”.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2967 cc (art. 360 n. 3 cpc) e il difetto di illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 cpc) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa rigettando il gravame della contribuente nonostante che l'Ufficio avesse omesso di produrre in giudizio il processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di accertamento. Il motivo appare inammissibile perché introduce in sede di legittimità una questione nuova (quella della produzione in giudizio, da parte dell'Ufficio, del processo verbale di constatazione), non trattata nella sentenza gravata e che in ricorso non si dichiara essere stata sollevata nelle difese di merito della contribuente; questione, peraltro, irrilevante ai fini della decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale poggia su un accertamento del fatto extraprocessuale (che la contribuente abbia portato in deduzione perdite su crediti per euro 161.974,33 e che tali perdite corrispondano a rinunce a crediti effettuate dalla contribuente senza aver proceduto a tentativi di escussione, per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori) non censurato in questa sede.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con l'accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché si attenga al principio di diritto secondo cui le rinunce ai crediti, ove documentate con certezza e precisione, sono deducibili ai sensi dell'articolo 101, quinto comma (già 66 terzo comma) TUIR anche quando dipendano non dall'assoluta irrecuperabilità del credito, bensì da scelte imprenditoriali inserite in una complessiva strategia aziendale rispondente a criteri di ragionevolezza ed economicità.»;
che l'Agenzia delle Entrate è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perché si attenga al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.
10-05-2013 12:43
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