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Sentenza

Prescrizione contributi previdenziali e assistenza sociale obbligatoria: 5 anni....
Prescrizione contributi previdenziali e assistenza sociale obbligatoria: 5 anni.
Con l'entrata in vigore della Legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è stato disciplinato, il termine prescrizionale relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. Nello specifico, l'art. 3, comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Sul punto, va precisato che a parte la querelle nata sull'applicazione del termine prescrizionale di cinque anni anche per le contribuzioni ante 1 gennaio 1996 (peraltro risolta con l'intervento delle Sezioni Unite: sentenza n. 6173 del 07.03.2008), nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.
Avv. Antonino Sugamele

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