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Sentenza

Nullo l'atto impositivo se manca la motivazione....
Nullo l'atto impositivo se manca la motivazione.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 17 APRILE 2013, N. 9299

Svolgimento del processo

G.D.B. ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni, notificatogli dall'Ufficio di Agrigento il 18.5.2004. Il ricorso è stato rigettato dalla CTP di Agrigento, e la decisione è stata riformata dalla CTR della Sicilia, che, con sentenza n. 57/13/06, depositata il 13/12/2006, ha annullato l'atto impugnato, evidenziando che lo stesso, privo della benché minima forma di motivazione, non consentiva al contribuente di comprendere le ragioni che ne avevano determinato l'emissione.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, con un motivo. Il contribuente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. Col proposto ricorso, l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del dPR n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3 cpc, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica Codesta Ecc.ma Corte se ex art. 54 del DPR n. 131/1986, nell'avviso di liquidazione, presentato a seguito della debenza di somme dovute per la registrazione di atti giudiziari, l'Ufficio, oltre agli interessi dell'atto da registrare, del fatto da enunciare e della somma da pagare, debba indicare, ancorché succintamente, le ragioni della pretesa tributaria”.
2. Il motivo è infondato.
3. Dai dati fattuali riferiti nel ricorso, si desume che, a seguito della presentazione di una sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa, tra l'altro, nei confronti di tale “SRL X”, di cui l'intimato era legale rappresentante: a) era stata liquidata l'imposta proporzionale di registro, che era stata notificata, oltre che alle parti in causa, anche (il 16.7.2003) al D.B., in detta sua qualità; b) l'intimato aveva inoltrato un'istanza di annullamento in autotutela, e, successivamente, l'Ufficio aveva emesso un altro avviso di liquidazione, integrativo del precedente, che conteneva una maggiore imposta più le sanzioni, e che era stato notificato, in data 8.4.2004, anche all'intimato, sempre nella qualità; c) con nota del 6.5.2004, l'Ufficio, in risposta alla richiesta di chiarimenti, presentata dal contribuente in relazione alla nuova tassazione maggiorata, gli aveva comunicato che non era stato “chiamato quale responsabile solidale dell'imposta, ma delle sole sanzioni”; d) per “rimarcare tale asserzione” l'Ufficio aveva provveduto a notificare il 18.5.2004 un ulteriore avviso di liquidazione “nella qualità di autore e responsabile delle sanzioni ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 472/1997” per 4.975 euro, avviso, poi, impugnato col ricorso del contribuente.
4. Nell'incipit della narrativa della sentenza è riportato, tuttavia, che l'atto impugnato consiste nell'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni per 31.063,71 euro (ancorché si riferisca che la CTP aveva accertato la pretesa della sola sanzione), e viene affermato, in parte motiva, che nell'atto stesso era stata omessa “l'indicazione della normale applicazione della tassazione con indicazione di ogni elemento che potesse dare la possibilità di una verifica dei presupposti e delle applicazioni di percentuali per individuazione delle quantificazioni di ogni ammontare; da tale carenza discende l'equivocità della tipologia di tassazione liquidata sull'atto”.
5. A tale stregua, a parte il difetto di autosufficienza in relazione al contenuto dell'atto impugnato – che non è stato trascritto nel ricorso –, risulta evidente che la questione di diritto, posta col motivo e riassunta nel quesito, non è congruente al caso in esame, in cui viene in rilievo la stessa “tipologia” della tassazione (in relazione alla sua natura principale o suppletiva, e alla conseguente determinazione della sanzione); ed è comunque infondata, dovendo ritenersi che la sola indicazione degli estremi dell'atto da registrare e della somma da pagare non sia idonea ad integrare il requisito della motivazione dell'atto impositivo, che, in base al disposto di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000, applicabile anche nel caso in esame di riscossione dell'imposta in caso di registrazione eseguita d'ufficio, deve contenere informazioni tali da garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive (cfr., in tema di mancata allegazione della sentenza da registrare Cass. n. 18532 del 2010), informazioni che, nella specie, secondo l'incensurato accertamento del giudice del merito, non sono state fornite.
6. Il ricorso va, in conclusione, respinto, non dovendo provvedersi sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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