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Sentenza

La cartella di pagamento deve essere chiara per il contribuente. Se la pretesa i...
La cartella di pagamento deve essere chiara per il contribuente. Se la pretesa impositiva non si capisce la cartella rischia l'annullamento.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 APRILE 2013, N. 9557

Svolgimento del processo

Con ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, E.D. impugnava, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione, la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per complessivi 168.583,56 euro, dovuti a seguito di accertamento per imposte Iva, Irap, Irpef per gli anni dal 1996 al 1999. Il ricorrente deduceva la nullità della cartella per violazione del diritto alla difesa in quanto mancava a suo dire nella relata di notifica la data ed il nome della persona che l'aveva ricevuta nonché la stessa era priva delle motivazioni sottese alla pretesa impositiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza nr. 366/09/2007 accoglieva il ricorso.
A seguito di ricorso in appello dell'Ufficio, la Commissione Tributaria regionale della Campania pronunciava sentenza nr. 161/52/09 depositata in data 17/9/2009 di rigetto dell'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione con due motivi. Resisteva con controricorso E.D. e presentava ricorso incidentale Equitalia Polis spa con tre motivi.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR 600/1973 in combinato disposto con l'art. 156 cpc in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 cpc in quanto la CTR ha accolto l'eccezione di nullità della notifica, per mancata indicazione della data e della persona fisica che ha ricevuto l'atto, senza tener conto della sanatoria ex art. 156 3° comma cpc per avere l'atto comunque raggiunto il suo scopo.
2) Con il primo motivo di ricorso incidentale Equitalia Polis spa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 DPR 602/73 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc in quanto la CTR ha dichiarato che la notifica dell'atto era nulla mentre dalla relata di notifica risulta invece chiaramente data di notifica e firma del contribuente che l'ha ricevuta.
3) Con il secondo motivo di ricorso incidentale Equitalia Polis spa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR 600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc in quanto, in ogni caso, la notifica dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata con effetto ex tunc se l'atto ha raggiunto il proprio scopo, come dimostra nella fattispecie la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente.
4) I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e devono essere accolti, previa riunione, in quanto fondati. Infatti secondo Cass. sez.un. nr. 19854/2004 “l'applicazione per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 DPR 29 settembre 1973 nr. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 cpc”.
5) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25 DPR 602 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 cpc perché la cartella impugnata contiene tutti i requisiti minimi obbligatori prescritti dall'art. 25 DPR 602/1973, e cioè tributo, periodo d'imposta, imponibile ed aliquota e quindi soddisfa l'obbligo di motivazione, recepito in materia tributaria dall'art. 7 legge 212 del 27/7/2000.
6) Con il terzo motivo di ricorso incidentale Equitalia Polis spa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25 DPR 602/73 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc in quanto nella cartella di pagamento risulta espressamente indicato l'avviso di liquidazione e relativi estremi richiamati per relationem così da garantire al contribuente la conoscenza dell'atto presupposto.
7) Il secondo motivo di ricorso principale ed il terzo motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro analoghi e connessi, devono essere accolti limitatamente alla quarta e quinta voce della cartella di pagamento mentre devono essere rigettati in ordine alla prima, seconda e terza voce. A tale proposito occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 legge 212/2000, risulta pacifico che l'atto impositivo debba contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione e che la motivazione possa essere assolta anche per relationem rinviando ad altro atto che costituisca il presupposto, indicandone gli estremi, purché di tale atto l'interessato ne abbia avuto conoscenza per effetto di precedente notifica (Cass. sez.un. 14/5/2010 nr. 11722). Nel caso in esame, il giudice di appello ha correttamente ritenuto la mancanza nella cartella di pagamento di ogni riferimento all'atto presupposto in quanto la causale risulta indicata nel frontespizio con sigle incomprensibili (acc. modello 750, acc. modello unico) mentre nelle pagine interne il riferimento all'atto presupposto appare del tutto generico, ma solo per quanto riguarda la prima, la seconda e la terza voce in cui si legge: iscrizione a ruolo “a seguito di accertamento e decisione della Commissione Tributaria Provinciale” senza indicare numero dell'accertamento, data di notifica o quantomeno numero di decisione della CTP, in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 7 l. 212/2000 e quanto deciso dalla pronuncia delle sezioni unite sopra indicata e dalla successiva giurisprudenza costante ed univoca di questa Corte tra cui Cass. sez. V nr. 11466/2011 secondo la quale: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 del D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. 27 1uglio 2000, n. 212) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 citato), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”.
8) Per quanto sopra, la Corte ritiene fondati i due ricorsi riuniti in riferimento ai motivi attinenti alla validità della notifica (primo motivo ricorso principale e primo e secondo motivo di ricorso incidentale) mentre il secondo motivo di ricorso principale ed il terzo motivo di ricorso incidentale meritano accoglimento solo in riferimento alle voci quattro e cinque della seconda pagina della cartella di pagamento, per le quali sono indicati tutti gli estremi necessari al contribuente per identificare ed individuare le motivazioni della richiesta di pagamento ma non per le prime tre voci della stessa cartella in quanto, per le suddette voci non risultano indicati i dati necessari a porre il contribuente in grado di individuare esattamente il motivo della pretesa impositiva.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi principale ed incidentale nei limiti di cui in motivazione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per le spese.
Avv. Antonino Sugamele

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