L'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non costituisce elemento determinante al fine di escludere la residenza in Italia.
Cass. civ., Sez. V, 15 marzo 2013, n. 6598
L'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non costituisce elemento determinante al fine di escludere la residenza in Italia, rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Costituiscono elementi presuntivi, in tal senso, l'acquisito di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione nella quale trascorrere diversi periodi dell'anno, o ancora l'intestazione di conti correnti continuamente implementati presso una banca con sede in Italia. Stante quanto innanzi, si appalesa come insufficiente, contraddittoria e non congrua, e dunque inidonea a dare conto delle ragioni della decisione, la pronuncia giudiziale che nel decidere per l'annullamento dell'avviso di rettifica del reddito del soggetto ai fini IRPEF e ILOR, a fronte dei plurimi elementi offerti dall'ufficio al fine di provare la conservazione del centro degli affari in Italia, nonostante l'iscrizione del soggetto all'AIRE, si limiti a rilevare che questi in Italia soggiorna in albergo e che ha divorziato all'estero, ove hanno altresì studiato i figli.
22-03-2013 10:23
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