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Sentenza

L’attestato di prestazione energetica, da allegare ai contratti di vendita, agli...
L’attestato di prestazione energetica, da allegare ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, non è soggetto a imposta di bollo o di registro.
L'APE deve essere allegato agli atti connessi alle descritte operazioni immobiliari “pena la nullità degli stessi contratti” (art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. n. 192/2005, così come modificato dall'art. 6, D.L. n. 63/2013). Alla luce dell'obbligo in vigore dallo scorso 4 agosto, l'Agenzia è intervenuta in seguito alla domande sul tema della registrazione dei contratti di locazione, con tre punti di dibattito:
- il nuovo obbligo comporta il pagamento “a parte” del Registro?
- l'APE può essere presentato in copia semplice o necessariamente conforme all'originale?
- l'attestazione sconta il Bollo?
Stesso discorso per modalità telematica e cartacea. Partendo dall'analisi del T.U.R. (in particolare dall'art. 11, D.P.R. n. 131/1986), l'Agenzia specifica che l'APE non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione: rappresentando semplicemente una parte integrante del contratto, non paga infatti un Registro autonomo.
Sempre a proposito di contratti di locazione, la Risoluzione n. 83/E ricorda che i contribuenti tenuti alla registrazione possono optare per la modalità cartacea presso l'ufficio delle Entrate o per quella telematica, attraverso le applicazioni “Locazioni web”, “Siri” e “Iris”. Queste, tuttavia, non consentono di trasmettere allegati. Pertanto, se la scelta è caduta sul canale telematico, l'interessato potrà presentare l'APE, in un momento successivo, in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione. Anche in questa ipotesi, per l'attestato di prestazione energetica, non è dovuta imposta di registro.
Il ventaglio delle altre ipotesi. Un caso a se stante è quello in cui la certificazione venga portata volontariamente alla registrazione, ad esempio per dare data certa all'attestazione: il tributo sarà dovuto nella misura fissa di 168 euro.
Se l'APE invece è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, non sconta l'imposta di bollo. La ratio sta nel fatto che l'attestazione arriva sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tali dichiarazioni godono dell'esenzione fiscale dal tributo (ex art. 37, D.P.R. n. 445/2000). Quando, infine, la copia dell'attestazione è accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale di un pubblico ufficiale, il Bollo costa 16 euro a foglio.

(fonte: www.fiscopiù.it)
Avv. Antonino Sugamele

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