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Sentenza

Imposta di donazione....
Imposta di donazione.
Autorità:  Cassazione civile  sez. VI
Data:  11 dicembre 2012
Numero:  n. 22742
Intestazione

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA CIVILE                         
                           SOTTOSEZIONE T                            
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CICALA     Mario                              -  Presidente   -
Dott. BOGNANNI   Salvatore                          -  Consigliere  -
Dott. IACOBELLIS Marcello                           -  Consigliere  -
Dott. DI BLASI   Antonino                      -  rel. Consigliere  -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe                           -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                          
                     ordinanza                                       
sul ricorso proposto da: 
AGENZIA  ENTRATE, in persona del legale rappresentante  pro  tempore, 
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei  cui 
Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
                P.F.  residente  a  (OMISSIS)  ed   EQUITALIA 
BASILICATA  SPA  con  sede  in  (OMISSIS),  in  persona  del   legale 
rappresentante pro tempore; 
                                                         - intimati - 
avverso  la  sentenza  n.  29/03/2010  della  Commissione  Tributaria 
Regionale  di Potenza - Sezione n. 03, in data 21.01.2010, depositata 
l'11 febbraio 2010. 
Udita  la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio  del 
27 novembre 2012, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi; 
Presente il P.M. dott. APICE Umberto. 
                 

(Torna su   ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 8347/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 29/03/10, pronunziata dalla CTR di Potenza Sezione n. 03 il 21.01.2010 e DEPOSITATA l'11 febbraio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l'appello dell'Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando che il contribuente aveva titolo a godere del chiesto condono, ancor quando, dopo avere versato la prima rata, non avesse provveduto a pagare nei termini, le ulteriori.
2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell'intimazione del pagamento dell'intero importo dovuto quale imposta di donazione , notificata dal concessionario nel presupposto della decadenza dal condono per omesso pagamento della rata di saldo, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, nonchè, sotto un duplice profilo, per nullità ex art. 111 Cost., del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36, artt. 132 e 274 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..
3 - Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
4 La questione posta dal ricorso sembra potersi definire in base al principio secondo cui "In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. n. 20746/2010, n. 24316/2010).
6 - Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis epe, e di accoglierlo per manifesta fondatezza, stante che la decisione impugnata sembra aver disatteso il principio desumibile dalle richiamate pronunce, per avere ritenuto applicabile alla fattispecie il condono di che trattasi ed irrilevante, l'omesso pagamento delle rate di saldo.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Considerato che alla stregua di tali considerazioni e del richiamato principio, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e che, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione;
Considerato, altresì, che non essendo necessario alcun accertamento di fatto, per essere incontestata la circostanza del mancato pagamento, entro il prescritto termine, delle ulteriori rate, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso del contribuente e della domanda di condono;
Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro ottocento, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rigetta l'originario ricorso del contribuente; Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'Agenzia Entrate delle spese del giudizio in ragione di complessivi Euro ottocento, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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