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Sentenza

Il contribuente che sbaglia la dichiarazione dei redditi può impugnare la cartel...
Il contribuente che sbaglia la dichiarazione dei redditi può impugnare la cartella facendo valere l'errore commesso nella compilazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 28 febbraio - 7 maggio 2013, n. 10647
Presidente Cicala – Relatore Di Blasi

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n.16556/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.52/06/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre, Sezione n. 06, del 13.04.2010, depositata il 26 aprile 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello dell' Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando legittima la liquidazione operata dall'Ufficio, ai sensi dell'art.36 bis del dpr n. 600/1973 e quindi.
fondata la pretesa fiscale.
2- Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella liquidata ai sensi dell'art.36 bis del dpr n.600/1973, relativa ad IRAP dell'anno 2004, censura l'impugnata decisione sotto diversi profili e, segnatamente, con il primo mezzo, per violazione e/o falsa applicazione degli 2 e "19 del D.Lgs n.446/1997 e 19 commi 1° e 3° del D.Lgs n.546/1992, con il secondo per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 19 commi 1° e 3° del D.Lgs n.546/1992, nonché, con il terzo, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
3. - L'intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
4. - Le questioni poste dai motivi del ricorso, sembra possano essere esaminate e risolte alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale.
E' stato affermato che "il contribuente che abbia commesso un errore a suo danno nella compilazione della denuncia dei redditi può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura di rimborso di cui all'art.38 del dpr n.602/1973" (Cass. n.4776/2011).
Nel ribadire tale principio, è stato precisato che "l'emenda è possibile pure in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in base alla dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dal comma 3° dell'art.19 del d. lgs.n.546 del 1992 (secondo cui la cartella sarebbe impugnabile solo per vizi propri)/ perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente, e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa" (Cass n.26512/2011).
E' stato, altresì, deciso che è configurabile l'omessa motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006, n.17 56/2006, n.2067/1998).
4 bis - La decisione di appello non appare in linea con i citati principi, avendo ritenuto infondata la pretesa del contribuente, nella considerazione che l'impugnazione della cartella fosse solo consentita per vizi propri e non anche, come nel caso, avvenuto, allorquando la liquidazione sia stata effettuata ai sensi dell'art.36 bis del dpr n.600/1973 sulla base della dichiarazione del contribuente.
5 - Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis epe, definendolo con l'accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Vista, pure, l'istanza dell'Avvocatura dello Stato del 19.10.2010, con la quale viene trasmesso il provvedimento 17.08.2012 prot.93549, adottato dall'Agenzia Entrate di Treviso, con cui viene rigettata la domanda di condono, presentata dai contribuente il 20.12.2011;
Considerato, poi, che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Considerato che, alla relativa stregua e dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvìo, che si designa in altra sezione della CTR dei Veneto, procederà al riesame e quindi pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla CTR del Veneto.
Avv. Antonino Sugamele

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