Coltivatore diretto ottiene il riconoscimento di una piccola proprietà contadina per usucapione: si ai benefici consistenti nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’esenzione dall’imposta di bollo.
Logica però l'estensione essendo l'elenco non tassativo. Gli atti giudiziari dichiarativi dell'acquisto per usucapione non sono compresi tra quelli menzionati dall'art. 1 legge n. 604/54 per la spettanza dei benefici: compravendita, permuta, concessione di enfiteusi, atti di alienazione del diritto a usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata, quelli di affitto e compartecipazione a miglioria, atti con i quali i coniugi o i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto o la nuda proprietà.
Tuttavia, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, tale elenco non ha carattere tassativo. La “ratio legis” si ravvisa di fatti nell'intenzione del legislatore di favorire gli atti posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Ne deriva che i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina devono ritenersi applicabili anche all'acquisto per usucapione ordinaria giudizialmente accertata di terreni agricoli, sempre che sussistano i requisiti di legge.
14-11-2013 11:05
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