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Sentenza

Coloro che intervengono nella causa volontariamente e rimangono estranei al giud...
Coloro che intervengono nella causa volontariamente e rimangono estranei al giudicato non debbono pagare l'imposta di registro che rimane solo a carico dell'attore e del convenuto.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 21 novembre 2013, a seguito di un'istanza d'interpello, ha chiarito che la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per un provvedimento giudiziario grava solo su attori e convenuti, dunque sui soggetti coinvolti nel “rapporto sostanziale” del procedimento giurisdizionale. E' escluso dal principio della solidarietà passiva, previsto dall'art. 57 TUR (D.P.R. n. 131/1986), chi è intervenuto volontariamente nel procedimento, perché estraneo al giudicato.
Obbligo al pagamento in solido nei confronti delle parti contraenti, le parti in causa. Il documento di prassi parte proprio dall'analisi dell'art. 57 del TUR, che sancisce l'obbligo al pagamento in solido nei confronti delle parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19, e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del c.p.c.
La solidarietà passiva, tra le parti in causa, è giustificata da rapporti giuridici ed economici e dall'unitarietà di situazioni che si vengono a configurare, per la registrazione degli atti giudiziari.
L'imposta di registro non deve dunque gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento. In sostanza, il rapporto di solidarietà passiva trova applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza. Con esclusione, pertanto, dei soggetti che a tale rapporto risultano estranei, come accade nel caso di coloro che appunto intervengono volontariamente nel processo.
 

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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