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Sentenza

Attribuzione codice fiscale. Art. 39 cpc. Esistenza litispendenza....
Attribuzione codice fiscale. Art. 39 cpc. Esistenza litispendenza.
Cassazione civile  sez. VI   
Data:
    25/07/2013 ( ud. 26/06/2013 , dep.25/07/2013 ) 
Numero:
    18100

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA CIVILE                         
                               SOTTOSEZIONE T                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. CICALA     Mario                              -  Presidente   -
    Dott. BOGNANNI   Salvatore                          -  Consigliere  -
    Dott. IACOBELLIS Marcello                           -  Consigliere  -
    Dott. DI BLASI   Antonino                           -  Consigliere  -
    Dott. CARACCIOLO Giuseppe                      -  rel. Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso 17671-2012 proposto da: 
    PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA in persona del  legale 
    rappresentante  pro  tempore avv.            F.L.P.  (in  proprio), 
    elettivamente  domiciliati in ROMA, VIA  DEL  CORSO  267,  presso  lo 
    studio  dell'avvocato  LEO MAURIZIO, che li  rappresenta  e  difende, 
    giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza; 
                                                           - ricorrenti - 
                                   contro 
    AGENZIA  DELLE  ENTRATE (OMISSIS) in persona  del  Direttore  pro 
    tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  PORTOGHESI  12, 
    presso  l'AVVOCATURA  GENERALE DELLO  STATO,  che  la  rappresenta  e 
    difende, ope legis; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso   l'ordinanza  n.  82/05/2012  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA 
    PROVINCIALE di MILANO del 26.4.2012, depositata il 23/05/2012; 
    udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 
    26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE; 
    E'  presente il Procuratore Generale in persona del Dott.  IMMACOLATA 
    ZENO. 
                     


    Fatto
    FATTO E DIRITTO

    La Corte:

    ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

    La CTP di Milano, con "ordinanza definitiva" 82-05-2012 ha disposto, in applicazione dell'art. 39 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo (avente ad oggetto impugnazione di provvedimento di attribuzione di codice fiscale al "Fondo Immobiliare Social e Public Initiatives", gestito dalla "Prelios Società di Gestione del Risparmi spa") e ciò sul rilievo dell'esistenza di litispendenza, atteso che nei confronti di detto provvedimento di attribuzione di codice fiscale era stata promossa (preventivamente) impugnazione avanti al Giudice Amministrativo che, prima come TAR di Lombardia e poi come Consiglio di Stato, aveva disatteso l'istanza di sospensiva promossa dalla parte ricorrente (sulla premessa che l'autorità giudiziaria adita fosse priva di giurisdizione e che ne fosse destinataria perciò il giudice tributario), sicchè la questione di merito risultava ancora pendente avanti l'anzidetta giurisdizione amministrativa.

    Il giudicante ha ritenuto di dover dare preminente attenzione al "principio del ne bis in idem", atteso che i ricorrenti al tempo stesso avevano impugnato la sentenza del TAR e proposto ricorso avanti al giudice tributario, così rendendo possibile un eventuale contrasto tra giudicati. Ciò posto - e considerato che nella legge di rito tributario non vi è norma che disciplini espressamente la ipotesi della "litispendenza tra il giudice tributario ed altro giudice speciale", il giudicante ha ritenuto applicabile l'art. 39 c.p.c., inteso quale "regola generale per risolvere tutti i casi di litispendenza tra giudici diversi, non risolvibili o non risolti per altra via".

    Se ne duole la parte contribuente con ricorso per regolamento necessario di competenza.

    Si è costituita l'Agenzia con controricorso nel quale ha infondatamente sostenuto l'inammissibilità del "regolamento di competenza", alla luce della previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 4. Ed invero, codesta Corte ha già evidenziato che:

    "In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 4, - secondo cui "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza" - è inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 4 e 5, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza.

    Pertanto, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dall'art. 24 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., comma 2, e art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 42 cod. proc. civ." (Sez. 5, Ordinanza n. 11140 del 26/05/2005, Rv. 581258). Anche nella specie di causa deve perciò ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta sotto forma di regolamento di competenza, atteso che il giudicante ha fatto applicazione della previsione dell'art. 39 c.p.c. al di fuori dei casi nei quali la declaratoria di litispendenza vale a regolare conflitti territoriali tra organi della stessa giurisdizione.

    Anche le altre eccezioni preliminari proposte dall'Agenzia appaiono infondate, atteso che la questione della legittimazione della parte ricorrente e il suo interesse ad agire non sono state oggetto di esame da parte del giudice del merito, avanti al quale avrebbero dovuto essere sottoposte, siccome eccezioni processuali di merito, a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma. 3.

    Il motivo di ricorso (per il secondo degli aspetti su cui si regge e che qui va esaminato prioritariamente, atteso che esso appare preliminare in senso logico) è centrato sul fatto che il giudice del merito -nel fare applicazione della norma dell'art. 39 c.p.c. - ha illegittimamente equiparato i rapporti tra uffici diversi del medesimo organo giudiziario ai rapporti tra organi giudiziari diversi. La censura è fondata e può essere accolta.

    Ed invero, l'istituto della litispendenza (consistente nella contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa) è deputato ad operare per l'ipotesi che tale contemporanea pendenza sia radicata presso uffici giudiziari diversi, ma pur sempre appartenenti al medesimo ordine giudiziario. In diversa ipotesi - e cioè di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione - il concorso tra i processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi (art. 362 c.p.c.), e non con il rimedio valorizzato nella sentenza qui impugnata, il quale finirebbe per fare applicazione del criterio della prevenzione, inidoneo a identificare il giudice che sia effettivamente provvisto di giurisdizione per la adozione del provvedimento che si domanda. In termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16834 del 30/07/2007 e, in precedenza, Cass. 5243/1981 e Cass. n. 6764/1982).

    Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con la conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza qui impugnata e la rimessione della lite alla CTP di Milano per il rinnovo dell'esame della questione controversa.

    Roma, 30 gennaio 2013.

    che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

    che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

    che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

    che le spese di lite relative a questo grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità del thema decidendum.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP Milano per il prosieguo del processo, compensando tra le parti le spese di questo grado.

    Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

    Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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