Agenti di commercio: Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
A decorrere dal 1° gennaio 1993, sono da considerarsi deducibili per competenza, nell'esercizio di imputazione a Conto Economico, tutti gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, effettuati dai preponenti in favore dei propri agenti di commercio.15-11-2013 05:38 Avv. Antonino Sugamele
Richiedi una Consulenza