Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Tributarista Trapani

Sentenza

Per integrare la fattispecie dell'art. 10 ter D.L.vo 74/2000 (omesso versamento ...
Per integrare la fattispecie dell'art. 10 ter D.L.vo 74/2000 (omesso versamento iva) il debito deve risultare dalla dichiarazione.
Omesso versamento dell'Iva - Il debito Iva deve risultare dalla dichiarazione

Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 15.12.2012, n. 40361

Presidente Mannino - Relatore Amoroso

 

Ritenuto in fatto

1. Con il decreto di sequestro preventivo in data 28.11.2011, il GIP presso il tribunale di Brindisi ha ipotizzato a carico di F.P.E. il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 “perché quale legale rappresentante della S.r.l. C.F. corrente in (…), non versava l'IVA per un importo di Euro 70.362,00 dovuta in base alla dichiarazione annuale per il (…), entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; in (…) , data di scadenza del termine per il versamento dell'acconto per il periodo d'imposta (…).
Con tale provvedimento - adottato ex artt. 322 ter c.p. e 1 comma 143 L. 24.12.2007 n. 244 - è stato disposto il sequestro preventivo di tutte le somme di denaro depositate sui conti correnti e/o altri rapporti bancari, nonché sui beni mobili registrati intestati al F. e/o alla S.r.l. C. F. quali “equivalente” del profitto del reato contestato, da individuarsi nella somma di Euro 70.362,00 dato dall'importo dell'IVA non versato.
Il provvedimento di sequestro è stato eseguito dal P.M., fino a concorrenza della somma indicata con apposizione del vincolo reale, sui seguenti beni: ciclomotore APRILIA SCARABEO con targa …, intestato al F. ; ciclomotore APRILIA SCARABEO, con targa…, intestato al F. ; c/c n. … acceso presso la BANCA (…), Filiale di (…), con saldo attivo di Euro 122,63; c/c n. (…) acceso presso la BANCA (…) s.p.a., Filiale (…), con saldo attivo di Euro 5,10; oggetti in oro contenuti in una cassetta di sicurezza accesa presso la BANCA (…) s.p.a. e cointestata con M.R. ; il valore complessivo di tali beni è stato stimato - da un c.t. ora.1.0 - in complessivo Euro 15.675,00; il sequestro, tuttavia, è stato eseguito sui beni per un valore di Euro 7.838,00, pari al 50% del valore complessivo innanzi indicato.
2. Il tribunale di Brindisi con ordinanza del 24 gennaio 2012 ha rigettato la richiesta di riesame e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sussistono tutti i presupposti di legge per l'applicazione della misura cautelare reale.
Quanto al fumus commissi delicti, il tribunale ha osservato che, l'art. 10 ter del D.lgs. n. 74/2000 prevede una fattispecie delittuosa diretta a sanzionare l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale. A tale nuova fattispecie è estesa la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate dal precedente art. 10 bis. Il comportamento del soggetto che non versa l'IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è, quindi, assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatolo, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
Gli elementi della fattispecie risultano dalla denuncia di reato trasmessa dalla Agenzia delle entrate il 20.1.2011 a carico del F. , nella qualità di legale rappresentante della C. F. s.r.l., da cui si evince che, a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72 della dichiarazione IVA periodo di imposta dal (…) , il contribuente non risulta aver versato entro il (…) l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per l'ammontare di 70,362,00 e dunque in misura superiore alla soglia di Euro 50.000, penalmente rilevante.
Il tribunale ha in particolare rigettato la tesi della difesa istante che, sul punto, aveva dedotto che con riferimento agli anni di imposta 2006 e 2007 il F. vantava un credito IVA pari, rispettivamente, ad Euro 70.362 ed Euro 16.762,00, come da dichiarazione IVA allegate in copia; dunque, secondo il ricorrente, l'Agenzia delle Entrate sarebbe incorsa in errore nella determinazione dell'imposta evasa non avendo tenuto conto di tale credito.
Però - osservava il tribunale - l'Agenzia delle Entrate non aveva ritenuto di accedere alla prospettazione del contribuente circa l'esistenza e l'entità del credito IVA asseritamente vantato, tant'è che aveva stimato il debito erariale tenendo conto dell'imposta e del minor credito da versare; ed ha aggiunto il tribunale che non era quella la sede per valutare l'eventuale erroneità del calcolo operato dall'Agenzia delle Entrate.
3. Avverso questa pronuncia l'indagato propone ricorso per cassazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato sul rilievo del ricorrente che deduce che l'agenzia delle entrate, nell'effettuare il controllo della dichiarazione Iva inerente il periodo di imposta 2007 e nel determinare in Euro 70.362 l'ammontare dell'imposta asseritamente dovuta, aveva sommato tra loro importi che nella dichiarazione del contribuente erano invece riferiti ad operazioni diverse tra loro.
In sostanza il ricorrente contesta il presupposto di fatto del reato ascrittogli.
2. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 prevede come reato il fatto di chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
L'art. 1, comma 143, L. n. 244 del 2007, ha poi previsto l'applicabilità della confisca “per equivalente” di cui all'art. 322-ter cod. pen. ai reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater ed 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000;
disposizione che peraltro non opera retroattivamente, poiché all'istituto, che presenta una natura del tutto peculiare, non è estensibile la regola dettata dall'art. 200 c.p., in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Come questa Corte ha già affermato (Cass., sez. 3, 14/10/2010 -3/11/2010) il reato di omesso versamento dell'IVA di cui al cit. art. 10 ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste. Quindi è necessario che l'omissione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento (art. 6, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405).
Nella specie il ricorrente non contesta l'applicabilità della confisca dell'equivalente in vista della quale è stato adottata la misura cautelare del sequestro preventivo.
Il ricorrente nega invece il presupposto di fatto del reato contestatogli (omesso versamento dell'Iva). Sostiene infatti che dalla dichiarazione IVA per il 2007 risulta un credito - e non un già debito - di pari importo (Euro 70.362,00).
Nell'ordinanza impugnata il tribunale si fa carico di questa argomentazione difensiva e riferisce altresì che essa si fonda sulla dichiarazione Iva allegata in copia al ricorso per riesame. Il tribunale però non attesta che dalla dichiarazione Iva risulterebbe invece un debito e non già un credito per l'indagato ricorrente. Ma afferma che l'agenzia delle entrate ha disconosciuto il credito Iva. Nella relazione allegata al ricorso per cassazione è anche ipotizzata la ragione per cui il credito Iva sarebbe stato disconosciuto dall'agenzia delle entrate: ciò dipenderebbe dalla circostanza che la dichiarazione Iva per l'anno 2007 era stata presentata in data 24 maggio 2008, ossia tardivamente. Si pone quindi la questione, di natura tributaria, se la tardività della dichiarazione Iva faccia decadere, o no, il contribuente dal diritto alla detrazione IVA.
Ciò posto, non è sufficiente allora l'affermazione - meramente assertiva - del tribunale di sostanziale non liquet.
Il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone che il debito Iva risulti dalla stessa dichiarazione del contribuente. Ove invece da tale dichiarazione non risulti alcun debito - e nella specie risulterebbe anzi un credito della società di cui rappresentante legale è l'indagato - non è integrata la condotta di cui all'art. 10 ter.
3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Brindisi per riesame del presupposto di fatto del reato.

P.Q.M.

la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Brindisi.

Depositata in Cancelleria il 15.10.2012
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza