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Sentenza

Nella sezione tributaria della Suprema Corte si consolida la tesi della presunzi...
Nella sezione tributaria della Suprema Corte si consolida la tesi della presunzione legale sul redditometro.
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 29 OTTOBRE 2012, N. 18604

La CTR di …… ha respinto l'appello dell'Agenzia – appello proposto con sentenza n.216/58/2007 della CIP di …… che aveva accolto il ricorso di (..) contro avviso di accertamento per IRPEF – ILOR 1990, avviso emesso (a carico del genitore del ricorrente, del quale (..) era divenuto erede) a seguito di accertamento sintetico di genere presuntivo fondato sulla quota di risparmi desunta sia da acquisto di azioni che dalla disponibilità di n.3 autovetture di grossa cilindrata.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che (una volta rinunciato da parte dell'Ufficio alla contestazione della quota di reddito derivante da una delle tre autovetture) sarebbe spettato all'Ufficio, con argomentata dimostrazione, “indicare le ragioni per cui le spese di mantenimento delle altre due debbano ritenersi eccessive rispetto al reddito dichiarato”, cosi come ottemperare all'onere di prova in riguardo all'acquisto di azioni, quantomeno indicando nell'avviso di accertamento gli estremi dell'atto, nel mentre la produzione di documenti latta a questo proposito per la prima volta in grado di appello doveva considerarsi tradiva ed inammissibile. L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis epe assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 epe- può essere definito ai sensi dell'art.375 epe. Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell'art.38 commi 4,5, e 6 dei DM. 10.9.1992 e 19.1 1.1992; alla violazione e falsa applicazione degli art.2697, 2727 e 2728 cod civ) la ricorrente -in correlazione alla prima delle due rationes decidendi- si duole del tatto che il giudice del merito aveva di fatto imposto all'Erario un onere della prova riferito a ratti diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati nei coefficienti presuntivi di reddito posti a fondamento dell'accertamento sintetico, coefficienti costituiti esclusivamente dalla disponibilità delle autovetture. La censura appare fondata, alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5794 del 19/04/2001) secondo la quale: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto “redditometro” dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal reddito metro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico dei contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del reddito metro non esiste o esiste in misura inferiore”. Sarebbe spettato dunque alla parie contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege, disciplina che il giudicante del merito ha violato con la propria contraria affermazione.

Con il secondo motivo di censura poi (improntato alla violazione dell'art.58 comma 2 del D.Lgs. n.546/1992) la ricorrente Agenzia -in correlazione alla seconda delle due rationes decidendi- si duole del fatto che il giudice del merito abbia negato ingresso alla valutazione di documenti decisivi (la copia delle due interrogazioni del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria donde emerge donde si assume che risultino gli acquisti delle azioni di cui si tratta), in violazione dell'ali.58 dianzi menzionato, il quale consente invece la produzione in appello di nuovi documenti. La censura è fondata. Risulta infatti pacifico tra le parli che i documenti di cui trattasi sono stati offerti in produzione in una con l'atto di appello, sicché -in applicazione dell'art.58 anzidetto- ne sarebbe stata necessaria l'ammissione (e comunque non se ne sarebbe potuta dichiarare l'inammissibilità) senza alcuna necessità di vaglio da parte del giudicante.

Ed invero, è costante l'indirizzo di questo Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005) secondo cui: “in tema di contenzioso tributario, l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello. Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”.

Non resta che concludere che l'apprezza mento del giudicante, radicalo proprio sull'assenza di prova a carico dell'amministrazione e conseguente all'illegittima espunzione di dette prove documentali, merita la cassazione.

Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.

In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, donde la necessità di rimessione della causa al giudice del rinvio affinché provveda ad un nuovo apprezzamento delle domande, alla luce dei principi che precedono.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle partì;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accollo; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.
Avv. Antonino Sugamele

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