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Sentenza

Lista Falciani. Inutilizzabilità. Documento di origine illecita....
Lista Falciani. Inutilizzabilità. Documento di origine illecita.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO – SENTENZA DEL 4 OTTOBRE 2012, N. 236/5/12

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe indicata, ha impugnato un atto di contestazione relativo ai periodi di imposta 2006 e 2007.

Sostiene parte ricorrente, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di giuridica motivazione, poiché l'accertamento dei redditi che non sarebbero stati dichiarati e che sono alla base della irrogazione delle sanzioni, è fondato esclusivamente su dati inutilizzabili, perché illegittimamente acquisiti, essendo frutto dì un illecito accesso ad un sistema informatico, come esplicitamente affermato sia dal GIP presso il Tribunale di ………, che si è pronunciato sul punto specifico, riprendendo anche copiosa precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che dalla Corte di Appello di Parigi che ha ribadito la illegittimità dell'utilizzo delle informazioni della lista Falciani, in quanto ottenute in modo non legalmente ammissibile.

Parte ricorrente sostiene inoltre l'illegittimità dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto di contestazione, sotto molteplici altri profili:

-          violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 2967 C.C., poiché le asserzioni dell'Ufficio sono sfornite di elementi di prova atti a;confermare le presunzioni su cui si fonda la rettifica e comunque privi della attestazione di conformità da parte della autorità francese;

-          violazione del combinato disposto degli artt. 7 L. 212/2000 e 31 bis DPR 600/73 e della Direttiva Cee 77/799/CEE, poiché nessuno degli atti relativi alle procedure di cooperazione Internazionale in materia di scambio di informazioni è stato allegato all'avviso, di accertamento, precludendo al contribuente di potere verificare la correttezza della procedura e la conseguente utilizzabilità dei dati così acquisiti;

-          violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto del principio del contraddittorio, avendo la Amministrazione Finanziaria, completamente ignorato le argomentazioni esposte dal ricorrente nelle memorie difensive depositate;

-          violazione ed errata applicazione dell'art. 54 Cost. e 12 DL 78/2009 laddove si irrogano sanzioni relative alla applicazione di una norma che viola il principio della capacità contributiva, essendosi imputata per intero ai periodi di imposta considerati, la consistenza patrimoniale individuata;

-          violazione dell'art. 60 DPR 600/73 per inesistenza giuridica del procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento, per carenza di legittimazione dell'agente notificatore.

Conclude chiedendo che la Commissione annulli l'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, la quale ha sostenuto la legittimità del proprio operato in relazione alla omessa compilazione del quadro RW. Ha contestato la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, precisando altresì che la stessa, sia in fase di controllo che in sede contenziosa, non ha fornito alcuna prova atta a smentire le conclusioni tratte dall'Ufficio in sede di accertamento e fondate su elementi acquisti nell'ambito di una attività di collaborazione internazionale e che l'”inutilizzabilità” è una categoria giuridica valida solo per il processo penale, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ha concluso l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Parte ricorrente ha poi depositato, nei termini di legge, una memoria integrativa nella quale ha ribadito ed integrato le argomentazioni esposte in ricorso ed ha reiterato le conclusioni già formulate.

II Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che, al fine di stabilire la legittimità dell'atto di contestazione impugnato assume rilievo pregiudiziale la verifica della fondatezza della eccezione di inutilizzabilità dei dati su cui si fonda l'accertamento, che della presente contestazione è il presupposto.

La questione dell'utilizzabilità delle informazioni e dei dati contenuti nella cd. lista Falciani è stata oggetto di una pronuncia del GIP presso il Tribunale di ……… il quale, ha stabilito che la cd. Lista Falciani non può in alcun modo essere utilizzata ai sensi dell'art. 240, 2° co., ult. parte, c.p. poiché “non v'è dubbio che i documenti in questione siano stati “formati attraverso la raccolta illegale di informazioni”, trattandosi della stampa di files contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il (..) si è abusivamente introdotto contro la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto ad escluderlo (o, ammesso che fosse autorizzato all'accesso ai dati, quanto meno si è abusivamente trattenuto nel sistema nel momento in cui ha attuato la decisione di copiare i files per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento delle sue mansioni), così integrando, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass., Sez. V, sent. 18.1.2011 n. 24583) il reato di cui all'art. 615-ter c.p. (e peraltro certamente sussistente anche il reato di appropriazione indebita aggravata di documenti ai sensi degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p.); trattandosi, pertanto, di documenti di origine illecita, “il loro contenuto non può essere utilizzato” in processo (art. 240, 2° co., c.p.p.) e, in assenza di altri elementi di prova e/o possibilità di loro acquisizione, deve per ciò solo disporsi l'archiviazione del procedimento; precisando inoltre che “i documenti illecitamente acquisiti presenti nel fascicolo del procedimento debbano essere distrutti a tutela delle ragioni di riservatezza dei soggetti cui si riferiscono le informazioni illegali, e ciò sulla scorta del principio chiaramente ricavabile dalla disciplina di cui all'art. 240, commi 3 ss., c.p.p.”

Rileva altresì il Collegio che ad analoga conclusione è arrivata anche la Corte di Appello di Parigi, la quale ha sancito la inutilizzabilità delle suddette informazioni perché ottenute in modo legalmente non ammissibile e pertanto, come ovvia conseguenza, dalla inutilizzabilità a monte discende la illegittimità della trasmissione dei dati da parte della Autorità Francese e la inutilizzabilità dei dati da parte delle diverse Autorità nazionali destinatarie della trasmissione.

Ciò posto e per mera completezza espositiva, rileva il Collegio che, nel corso della attività di verifica, non sono stati acquisiti, a sostegno della ripresa a tassazione, elementi ulteriori e/o diversi volti ad accertare in concreto la veridicità di quanto riportato nella “fiche”.

Da tutto quanto sopra discende direttamente la illegittimità dell'atto di contestazione impugnato e delle sanzioni ivi irrogate.

Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, il Collegio le pone a carico della Amministrazione Finanziaria liquidandole in Euro 3.000,00 – oltre oneri fiscali e previdenziali.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'atto di contestazione impugnato. Pone a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 – oltre oneri fiscali e previdenziali.
Avv. Antonino Sugamele

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