La notifica effettuata presso la Casa comunale qualora il contribuente è irreperibile è valida e legittima la Serit Spa a proseguire la procedura.
Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 03 ottobre 2012
Numero: n. 16817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3191/2011 proposto da:
SERIT SICILIA SPA (OMISSIS) - Agente della Riscossione per le
Province della Regione Siciliana in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 20, presso lo studio
dell'avv. URBANI DANIELE, (avv. MARIA TARANTINO), rappresentata e
difesa dall'avvocato DI SALVO GIOVANNI, giusta mandato in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VINCENZO BELLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GEMMA,
rappresentata e difesa dall'avvocato CATERINA GIUNTA, giusta procura
in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1382/2010 del TRIBUNALE di PALERMO del
9.3.2010, depositata il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MILANA FALASCHI;
udito per la ricorrente l'Avvocato Giovanni Di Salvo che si riporta
agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
(Torna su ) Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
La SERIT Sicilia s.p.a. - Agente Riscossione Province Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Palermo del 18 marzo 2010 che nell'ambito del giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, promosso da G.M. relativo ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative per plurime violazioni del Codice della Strada, ha rigettato il gravame e, per l'effetto, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento dell'opposizione proposta per avere dichiarato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.
La G. si è costituita con controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., formulando una proposta per il rigetto del ricorso.
All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta:
"Con l'unica censura la ricorrente Serit Sicilia s.p.a. denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 140 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto non essere state ritualmente notificate alla G. le cartelle di pagamento di cui al preavviso di fermo di beni mobili registrati effettuate con le forme delle notificazioni agli irreperibili, perchè l'Ufficiale giudiziario procedente aveva depositato i plichi presso l'Ufficio nella "Casa del Comune" di (OMISSIS), luogo da considerarsi equipollente alla Casa comunale, attuando una forma di decentramento amministrativo.
La censura è infondata.
E' incontestato che l'Ufficiale giudiziario addetto ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali in atti nelle forme di esposte dalla stessa Agenzia di riscossione in ricorso. Per le formalità previste da quest'ultimo articolo (in base al quale, come noto, la notifica si considera perfetta quando l'Ufficiale Giudiziario attesti di aver depositato copia dell'atto nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affisso avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del notificando a avergliene dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento) l'intimata ha eccepito la inesistenza della notifica perchè, come si è detto, il deposito dell'atto è avvenuto presso la "Casa Comunale" di via (OMISSIS), che dunque non era la sede ufficiale ma ufficio decentrato del comune di (OMISSIS). Orbene, accertato che via Orsini n. 11 all'epoca delle notifiche non era la sede di comune, ne deriva l'esattezza del rilievo della G., recepita integralmente dai giudici di merito.
Infatti anche se a seguito di delibera comunale alla sede di via Orsini n. 11 risultassero attribuite le particolari forme di autonomia previste dalla vigente legislazione in materia (il che non è comunque dimostrato), è certo che la "casa comunale" è unica per l'intero comune e ha sede presso l'Ufficio centrale del Comune.
Si deve quindi riconoscere che a via (OMISSIS), quand'anche esistesse un ufficio comunale, questo non può costituire la "casa comunale" che rappresenta la sede del comune nei confronti dei terzi e costituisce il "luogo" degli atti comunali e degli organi che li deliberano (Consiglio, Giunta e Sindaco).
Secondo risalente orientamento di questa corte, che appare da condividere, l'art. 140 c.p.c., parla esclusivamente di "casa comunale", usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi "luoghi" e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente a.1 notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate) (in tal senso, Cass. 3 febbraio 1993 n. 1321).
La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, infondata per avere la corte di merito applicato in modo corretto l'art. 140 c.p.c.".
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, giacchè non è in discussione il potere di decentramento della pubblica amministrazione, come dedotto dalla ricorrente (su cui ha insistito anche nella memoria illustrativa), ma nella specie l'atto amministrativo è intervenuto solo successivamente alla data di notificazione delle infrazioni. Infatti la delibera amministrativa (che peraltro ha disposto il decentramento non presso uffici del Comune, ma nella sede dello stesso ente esattore) in atti reca la data dell'agosto 2006 a fronte della notificazione dell'ordinanza ingiunzione del 3.3.2003.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione 6 - 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012
05-10-2012 16:58
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