La casa di proprietà è adibita a studio? Se si vuole acquistare la seconda casa le agevolazioni sono salve se la prima è utilizzata come studio.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 14 DICEMBRE 2012, N. 23064
Svolgimento del processo
Con sentenza n. (…) depositata in data (…) la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (…) – rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di (…) – confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di (…) che aveva annullato l'avviso liquidazione e irrogazione sanzioni (…) emesso nei confronti di (..) e col quale venivano revocati i “benefici prima casa” di cui all'art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 243/93 e “provvisoriamente” riconosciuti in relazione ad una compravendita di immobile in (…) per atto (…).
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (…) fondava la propria decisione sull'unica ratio per cui – nonostante al momento dell'acquisto il contribuente (..) fosse stato proprietario di altro immobile accatastato A/2 – i “benefici” in parola dovevano esser comunque riconosciuti e dappoiché questo precedente immobile era in quel momento in realtà destinato a “studio professionale” e tant'è che successivamente era anche stato accatastato in A/10 non abitativo.
Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (…) l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il contribuente (..) non presentava difese.
Motivi della decisione
I. Coll'unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a' sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deducendo violazione dell'art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 249/93 ed in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (…) avrebbe erroneamente interpretato la disposizione nel senso di dar rilievo alla circostanza “soggettiva” che l'ulteriore immobile del M., pur essendo in allora accatastato in abitativo A/2, fosse stato in realtà destinato a studio professionale e laddove invece il ripetuto art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 249/93 sarebbe da intendersi “oggettivamente” e cioè nella direzione che l'agevolazione in discorso sarebbe da escludere pel solo mero fatto di essere l'acquirente già in proprietà di altro immobile accatastato in abitativo.
Il motivo è infondato.
L'art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 243/93, per quanto di interesse, stabilisce che il diritto ai “benefici prima casa” spetti al compratore che dichiari “di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione”. E cosicché la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nella interpretazione dell'art. 16 cit., si è orientata nel senso di una valutazione in concreto della “idoneità” abitativa dell'immobile già in proprietà e colla finale illazione per cui il mero fatto dell'attuale destinazione dell'immobile abitativo ad uso diverso compatibile con le sue caratteristiche oggettive è circostanza che ex se non esclude la “soggettiva” inidoneità del precedente immobile a fungere da civile abitazione ed il diritto a vedersi riconosciuta l'agevolazione di che trattasi (Cass. 18128/09; Cass. 19738/03; Cass. 10925/03; Cass. 2418/03; Cass. 7505/01). Nello specifico deve osservarsi che non è stata oggetto di contestazione la circostanza affermata dalla CTR secondo cui il contribuente avrebbe in effetti provato che l'immobile già in proprietà al momento della dichiarazione “è stato ed è attualmente adibito a studio professionale” (compatibilmente con le sue caratteristiche oggettive, come comprovato dal successivo accatastamento in A/10) e quindi fosse in concreto inidoneo ad esser abitato e col conseguente diritto all'agevolazione.
Ex art. 384, comma 1, c.p.c. il principio da enunciarsi è quindi: “Ha diritto all'agevolazione “prima casa” ex art. 16 d.l. 155/93 convertito in l. 249/93 chi, al momento dell'acquisto di un immobile, sia proprietario di un altro che sia utilizzato come studio professionale”.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.
15-12-2012 23:11
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