L'ipoteca iscritta da Equitalia non è revocabile ex art. 67 Legge Fallimentare e quindi sopravvive al fallimento.
La Corte di cassazione, con sentenza 19141/2012, ha stabilito che non si applica la revoca (ex articolo 67 legge fallimentare) all'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione. Infatti, la diversità dell'ipoteca legale rispetto alla fattispecie in esame (che richiede un'attivazione del creditore) non consente un'assimilazione fra le due ipotesi”. Lo ha stabilito accogliendo il ricorso di Equitalia, ammettendola in via ipotecaria al passivo del fallimento di una Spa in liquidazione per un credito di oltre 130mila euro.
06-11-2012 22:37
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