L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive
Cassazione civile sez. trib.
Data: 05 ottobre 2012
Numero: n. 16999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
LIFE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Fauro n. 102, presso
lo studio dell'avv. Italo Romagnoli, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sez. 28^, n. 33, depositata il 17.7.2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22.6.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente propose ricorsi avverso avvisi di accertamento irpeg ed irap ed irrogazioni sanzioni, per gli anni 2002 e 2003, in relazione ad operazioni di importazioni da fornitori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 76, comma 7 ter (ora art. 110, comma 11), T.U.I.R. e, specificamente, senza la separata indicazione, nelle dichiarazioni, delle deduzioni relative ai costi e alle componenti negative relative alle operazioni suddette.
L'adita commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li accolse, sul presupposto della mancata indicazione, negli avvisi, delle norme poste a base dell'accertamento, ma, in esito all'appello dell'Agenzia, la decisione fu riformata dalla commissione regionale.
Questa rilevò, tra l'altro, che, nella specie, non poteva riscontrarsi violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè l'emanazione degli avvisi di accertamento impugnati era, comunque, avvenuta dopo la presentazione di osservazioni da parte della società contribuente.
Avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in cinque motivi.
L'Agenzia si è costituita senza nulla controdedurre.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente - deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, - censura la decisione impugnata per aver ritenuto l'avviso di accertamento idoneamente motivato, pur non indicando esso se l'accertamento era stato eseguito ai sensi dell'art. 39 ovvero del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.
Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente - deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, censura la decisione impugnata per non aver rilevato l'illegittimità dell'avviso impugnato, ancorchè notificato prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione.
Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente - deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 e 8 bis, - censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che l'emenda della dichiarazione ai sensi della disposizione evocata non è applicabile ai casi, quale quello di specie in cui l'errore della dichiarazione non determinerebbe alcun aumento della base imponibile.
Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente deduce vizio di motivazione in ordine all'applicabilità del D.L. n. 471 del 1997, art. 8, in tema di sanzioni.
Con il quinto motivo di ricorso, la società contribuente deduce illegittimità costituzionale dell'art. 76 T.U.I.R., in relazione all'art. 53 Cost..
Il secondo motivo, logicamente prioritario, è fondato, ricavandosi dalla decisione impugnata che gli avvisi di accertamento impugnati furono emessi prima della scadenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in assenza di motivazione in merito alla ricorrenza di ragioni d'urgenza.
In proposito, deve rilevarsi che, sotto la rubrica "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" la richiamata disposizione recita: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".
Deve, peraltro, considerarsi che la Corte costituzionale (con ord. 244/2009) e questa Corte (con sent. 22320/10) hanno puntualizzato che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, secondo cui l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive, "salvo casi di. particolare e motivata urgenza", implica - in applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies, nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, - la sanzione di nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull'urgenza che ne ha determinato l'adozione. E ciò, peraltro, senza che al criterio possa derogarsi nel caso che il contribuente presenti osservazioni prima dello spirare del termine previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, posto che ai sensi di tale disposizione, solo con lo spirare di detto termine, si consuma la sua facoltà di esporre osservazioni e richieste all'Ufficio impositore.
Alla stregua delle considerazioni, che precedono - restando assorbite le ulteriori doglianze - s'impone l'accoglimento del ricorso promosso dalla società contribuente.
La sentenza impugnata va, dunque cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l'accoglimento dei ricorsi introduttivi della società contribuente.
Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi della società contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2012
10-10-2012 23:31
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