Evasione fiscale.Eccessiva contabilizzazione dei costi di carburante. Manager si vede confiscare beni per equivalenza.
Cassazione, sentenza 36050 del 20.9.12REPUBBLICA ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO FIALE
Dott. AMEDEO FRANCO Don,
GUICLA MULLIR1 Dott. MARIAPIA
GAETANA SAVINO Dott.
GASTONE ANDREAZZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) T S N. IL avverso l'ordinanza n. 87/2011 TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO, del sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO
FIALE;
Uditi i difensori
L'DIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/7/2012 - Rel. Presidenti -NS.E1N63T4E;N20Z1A2
- C o n s i g l i e r e Cons i g l i e r e - inno
i E N E R A L E - Cons i g l i e r e -
C o n s i g l i e r e -
29/12/201 I RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Sciacca, con provvedimento dei 16.11,2011, disponeva ai
sensi dell'art. 322~ cod. pen. e dell'art. '1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) - il sequestro "per equivalente" di beni mobili e immobili appartenenti a T s , fino alla concorrenza dell'importo di euro
158.527,00, correlando rapplicazione della misura a condotte illecite alla stessa
contestate in relazione al delitto di cui all'art. 4 del d.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazioni infedeli dirette ad evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, presentate quale amministratrice e rappresentante legale della TR ).
Sull'istanza di riesame avanzata nell'interesse dell'indagata, il Tribunale dì
Agrigento ha confermato il provvedimento di sequestro con ordinanza del 29 dicembre 2011.
Avverso l'ordinanza del Tribunale dei riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Trapani, il quale ha eccepito:
-- la inconflgurabilità del fumus del reato ipotizzato, che sarebbe stato riconnesso
soltanto “all'accertamento molto empirico ed approssimativo della Guardia di Finanza", fondato su criteri induttivi non corretti;
la illegittimità del sequestro dei beni personali della legale rappresentante della
società, in una situazione in cui sarebbe stata solo la persona giuridica a trarre profitto dall'ipotetico illecito;
-- la illegittimità del sequestro medesimo in pendenza di una procedura fallimentare
instaurata nei confronti della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
2. Le eccezioni che attengono alla valutazione di merito delle risultanze probatorie non sono proponibili in questa sede.
Il Tribunale del riesame ha adeguatamente verificato la configurabilità del fumus
del reato ipotizzato, rilevando che dalle indagini effettuate emerge un sensibile squilibrio tra i costi per consumo di carburante contabilizzati dalla società e le correlate prestazioni oggetto di fatturazione ai fini fiscali.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano al giudice del merito
ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni della ricorrente (prive, tra l'altro di argomenti specifici di confutazione) non valgono certo ad escludere la configurabilità, del fumus del delitto contestato.
3. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che, in tema di reati
commessi nell'interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente (vedi Cass., Sez. III sua : 27.1.leg20ti 11, n tà.
7138, Mazziteilí; 11.4.2012, n. 17485, Maione. li principio è pure enunciato in Sez. III, 8.2.2012, n. 13996, Venato}.
La c.d. confisca per equivalente - alla quale è funzionale il sequestro preventivo di
ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all'esito del procedimento - può riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (cfr. Cass., Sez. Unite, 22.11.2005, n. 41936, Muci).
La ratio dell'istituto, in tutti i casi in cui esso è legislativamente previsto, è quella
di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'Oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume "i tratti distintivi di una vera e propria sanzione" (vedi Cass., .Sez. Unite: 2.7.2008, n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri e 15.10.2008, n. 38834, P.M. in proc. De Maio).
Va ribadito, pertanto, che il nesso di pertinenzialità - che deve ordinariamente
sussistere nei sequestro preventivo - non è richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca dell'equivalente, dovendo soltanto esistere "a monte", come rapporto tra l'ipotizzato prezzo o profitto del reato e la fattispecie criminosa per cui si procede (vedi Cass.: Sez. V, 16.1.1994, Napolitano; Sez. II, 28.10.2005, Maiorana).
4. Le argomentazioni riferite al fallimento della società sono del tutto irrilevanti,
poiché è la stessa ricorrente a lamentare l'intervenuto sequestro di beni personali e non dì beni ricomprasi nella massa attiva fallimentare.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q,M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. ROMA, 18.7.2012
Il Presidente rel.
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DEPOSITATAINCANCELLERIA
20SET2012
26-09-2012 00:38
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