Chiarimenti sulla compensazione delle perdite
Il Dl 98/2011 ha modificato il trattamento delle perdite pregresse, ora, anche se maturate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, possono essere riportate a nuovo senza alcun limite temporale. C'è differenza tra perdite maturate nei primi tre periodi d'imposta e perdite maturate successivamente. Nel primo caso possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi fino a concorrenza del reddito imponibile di ciascuno di essi, nel secondo caso possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi successivi fino all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi. La circolare Assonime n. 33/2011 aveva ipotizzato la convenienza ad utilizzare prioritariamente le perdite integrali e solo dopo le perdite con il tetto dell'80%. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'ordine di utilizzo delle perdite è lasciato alla libera decisione della società, precisando che se si usano entrambe le tipologie, l'80% (tetto per le perdite limitate) si calcola sul reddito lordo (prima dell'utilizzo delle perdite integrali), e comunque fino a concorrenza del reddito imponibile.
05-02-2012 00:00
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