Cassazione: risponde Equitalia della cartella nulla
La sentenza n. 1532 del 2 febbraio 2012 della Corte di Cassazione si esprime a sfavore di Equitalia, condannandola al pagamento delle spese, in merito al giudizio di una cartella nulla. Nella sentenza si asserisce che la nullità della cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'atto presupposto, può essere eccepita dal contribuente indifferentemente contro l'amministrazione o la società di riscossione, non sussistendo il litisconsorzio necessario. Il fatto: il giudizio era stato proposto dall'Ente impositore contro una sentenza della CTR Toscana, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Dette cartelle erano state recapitate senza che la società di riscossione avesse prima proceduto alla notifica degli atti impositivi ad esse presupposti. Equitalia puntava sull'erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto la legittimazione passiva del concessionario per la riscossione. Riteneva che l'agente può essere parte del giudizio solo quando la contestazione abbia ad oggetto la validità o la regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti. La Corte ha osservato che: “in materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo; l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo”.
05-02-2012 00:00
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